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giovedì 27 febbraio 2014
mercoledì 6 novembre 2013
sabato 4 maggio 2013
Rivalutazione dei terreni per imposte (Irpef, IRES)
Con la circolare n. 12/E del 03/05/2013 l'Agenzia delle Entrate ribadisce il comma 512 con cui si stabilisce, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi(IRPEF ed IRES) e limitatamente ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario.
La rivalutazione è operata, sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario,con l’aliquota del 15 per cento, con l’eccezione dei redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, per i quali la suddetta rivalutazione è operata con l’aliquota del 5 per cento.
Le rivalutazioni del 15 per cento e, ricorrendone le condizioni, del 5 per cento devono essere applicate sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La disposizione da ultimo richiamata stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.
Conseguentemente, i redditi dominicale e agrario rilevanti ai fini delle imposte sui redditi per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, devono essere determinati effettuando in sequenza le due rivalutazioni:
prima operando quella prevista dall’articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996 e poi, sull’importo risultante, operando quella prevista dal comma 512 in esame ossia :
La rivalutazione è operata, sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario,con l’aliquota del 15 per cento, con l’eccezione dei redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, per i quali la suddetta rivalutazione è operata con l’aliquota del 5 per cento.
Le rivalutazioni del 15 per cento e, ricorrendone le condizioni, del 5 per cento devono essere applicate sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La disposizione da ultimo richiamata stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.
Conseguentemente, i redditi dominicale e agrario rilevanti ai fini delle imposte sui redditi per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, devono essere determinati effettuando in sequenza le due rivalutazioni:
prima operando quella prevista dall’articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996 e poi, sull’importo risultante, operando quella prevista dal comma 512 in esame ossia :
mercoledì 24 ottobre 2012
Le rendite fondiarie si rivalutano di un ulteriore 15% (fisco7)
Aumentano i redditi domenicali e agrari dei terreni agricoli.
E’ quanto prevede l’art.12 del DDL stabilità che recita testualmente “ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014, il reddito dominicale e quello agrario sonole rivalutati del 15%”.
Tale maggiorazione dovrà essere applicata sull’importo risultante dalla rivalutazione prevista dalla Legge 662/1996, art.3, comma 50, pari a 80% per i redditi dominicali e 70% per i redditi agrari.
In altre parole, ai fini delle imposte sui redditi, le rendite catastali che attualmente sono sottoposte alle rivalutazioni percentuali rispettivamente dell’80% (per i redditi dominicali) e del 70% (per i redditi agrari), dovranno essere ulteriormente incrementate del 15%.
Nel medesimo DDL stabilità è inoltre prevista una minor rivalutazione delle rendite fondiarie, pari al 5% in luogo del 15%, qualora i terreni siano “posseduti e condotti” dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il dato letterale della norma sembra escludere che la rivalutazione ridotta del 5% si possa applicare anche ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che non siano proprietari dei terreni. Infatti, poiché la norma prevede che la rivalutazione del 5% in luogo del 15% si applica solo per i terreni “posseduti e condotti”, qualora si volesse concedere tale agevolazione anche agli affittuari sarà necessario sostituire la “e” con la “o”.
In proposito é importante segnalare che l’ipotesi che il proprietario sia anche conduttore del terreno si presenta poco frequentemente, per cui tale norma, così come é attualmente formulata, risulta fortemente penalizzante per i soggetti conduttori dei terreni.
Di seguito si riportano alcuni esempi di determinazione del reddito agrario e dominicale dei terreni applicando le maggiorazioni previste dalla legge di stabilità.
E’ quanto prevede l’art.12 del DDL stabilità che recita testualmente “ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta 2012, 2013 e 2014, il reddito dominicale e quello agrario sonole rivalutati del 15%”.
Tale maggiorazione dovrà essere applicata sull’importo risultante dalla rivalutazione prevista dalla Legge 662/1996, art.3, comma 50, pari a 80% per i redditi dominicali e 70% per i redditi agrari.
In altre parole, ai fini delle imposte sui redditi, le rendite catastali che attualmente sono sottoposte alle rivalutazioni percentuali rispettivamente dell’80% (per i redditi dominicali) e del 70% (per i redditi agrari), dovranno essere ulteriormente incrementate del 15%.
Nel medesimo DDL stabilità è inoltre prevista una minor rivalutazione delle rendite fondiarie, pari al 5% in luogo del 15%, qualora i terreni siano “posseduti e condotti” dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il dato letterale della norma sembra escludere che la rivalutazione ridotta del 5% si possa applicare anche ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali che non siano proprietari dei terreni. Infatti, poiché la norma prevede che la rivalutazione del 5% in luogo del 15% si applica solo per i terreni “posseduti e condotti”, qualora si volesse concedere tale agevolazione anche agli affittuari sarà necessario sostituire la “e” con la “o”.
In proposito é importante segnalare che l’ipotesi che il proprietario sia anche conduttore del terreno si presenta poco frequentemente, per cui tale norma, così come é attualmente formulata, risulta fortemente penalizzante per i soggetti conduttori dei terreni.
Di seguito si riportano alcuni esempi di determinazione del reddito agrario e dominicale dei terreni applicando le maggiorazioni previste dalla legge di stabilità.
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