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Visualizzazione post con etichetta dimissioni telematiche. Mostra tutti i post
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venerdì 14 marzo 2025
il nuovo Portale per le politiche attive del lavoro dal 17/03/2025 , ANPAL sarà definitivamente dismesso
mercoledì 6 novembre 2024
lunedì 19 febbraio 2024
ANPAL "verrà soppresso" le sue funzioni saranno assorbite dal Ministero del Lavoro
A seguito della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2023, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro è soppressa,
con decorrenza dal 1° marzo 2024.
mercoledì 12 febbraio 2020
Cliclavoro da marzo solo con SPID #cliclavoro #spid #identitadigitale #dimissionionline #mikecaftorino #ministerodellavoro
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giovedì 9 giugno 2016
DIMISSIONI TELEMATICHE , IL MINISTERO DEL LAVORO AGGIORNA LE FAQ al 06/2016
IN MERITO ALLA PROCEDURA DA USARSI PER
venerdì 25 marzo 2016
DIMISSIONI TELEMATICHE , IL MINISTERO DEL LAVORO AGGIORNA LE FAQ
giovedì 10 marzo 2016
Dal 12/03/16 le dimissioni dovranno essere telematiche
Con le riforme introdotte dal Jobs Act , a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche , come previsto dalla cir.12/2016 del MLPS.
Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:
- inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro munendosi del Pin INPS Dispositivo, accedendo al portale dell'Istituto (o recandosi in una delle sue sedi) accedere al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie. Per i rapporti instaurati precedentemente al 2008, invece, il lavoratore dovrà indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e i dati del datore, in particolare l'indirizzo email o PEC. Nell'ultima fase dovranno essere inseriti i dati relativi alle dimissioni o alla risoluzione consensuale o alla loro revoca.
- rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro.
La procedura non è obbligatoria nei seguenti casi:
- rapporti di lavoro domestico (es. baby sitter, colf e badanti);
- durante il periodo di prova;
- dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- lavoratrice nel periodo di gravidanza (convalida presso la Direzione del Lavoro);
- lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (convalida presso la Direzione del Lavoro);
- dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. “protette” (Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione);
- lavoratori del settore marittimo (in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione);
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro;
- rapporti di collaborazione con partita IVA.
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