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venerdì 27 marzo 2015

ASPI , Mini ASPI , cambiano le regole di cumulo in caso di reimpiego

Con il Mess. 2028 19-03-2015 INPS stabilisce che chi trova un nuovo posto di lavoro non deve più rinunciare all'Aspi , ma bensì si può cumulare con il nuovo reddito di lavoro dipendente se non superano gli 8mila euro. Pertanto oggi tale indennità si conserva anche in caso di rioccupazione con lavoro dipendente, a patto che non si consegua un reddito oltre gli 8mila euro annui (in caso di lavoro autonomo o collaborazione il limite di reddito è di 4.800 euro annui).

Finora, al disoccupato percettore di Aspi o mini-Aspi che si venisse a rioccupare con lavoro dipendente, l'Inps sospendeva d'ufficio l'indennità sulla base della comunicazione fatta dal nuovo datore di lavoro fino a massimo sei mesi (oltre c'era decadenza). 

Con la reintroduzione del requisito reddituale, spiega l'Inps, si potranno verificare le seguenti nuove ipotesi:
  • rioccupazione per un periodo pari o inferiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8 mila euro: scatta la sospensione dell'Aspi secondo la vecchia disciplina (cioè fino sei mesi);
  • rioccupazione per un periodo superiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8mila euro: scatta la decadenza dall'Aspi (per perdita dello stato di disoccupazione);
  • rioccupazione per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi (o anche rioccupazione con contratto a tempo indeterminato) con reddito annuo inferiore a 8 mila euro: l'Aspi non è sospesa né interrotta (il lavoratore, quindi, «cumula» Aspi e nuovo reddito).
Nell'ultimo caso la comunicazione all'Inps del reddito presunto annuo ai fini del cumulo, la deve fare il lavoratore entro un mese dall'inizio del nuovo rapporto . 

In caso di mancata comunicazione :
  • se il nuovo rapporto di lavoro è di durata pari o inferiore a sei mesi scatta la sospensione dell'Aspi; 
  • se il nuovo rapporto di lavoro è di durata superiore a sei mesi o è a tempo indeterminato scatta invece la decadenza.
La trattenuta. Sempre relativamente all'ultimo caso di rioccupazione con cumulo dell'Aspi, l'Inps precisa che applicherà «le riduzioni dell'art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012» (anche se la norma è espressamente ed esclusivamente riferita all'ipotesi di rioccupazione con «lavoro autonomo»). Pertanto l'Inps ridurrà l'Aspi dell'importo pari all'80% del nuovo reddito, con conguaglio d'ufficio in sede di dichiarazione dei redditi.

Le predette indicazioni trovano applicazione anche in relazione alla mini-Aspi, tenendo però conto dei diversi tempi di sospensione (cinque giorni e non sei mesi).


Stesse regole per la Naspi che dal 01/05/2015 prenderà il posto dell'attuale Aspi e Mini-Aspi

mercoledì 18 marzo 2015

mobilità respinta convertibile in ASPI entro 68gg

L’Inps – con il messaggio n. 1644 del 5 marzo 2015 chiarisce come procedere in caso di erronea presentazione di domande di indennità di disoccupazione ASpI, in particolare anche relativamente alla conseguente necessità di trasformazione in indennità di mobilità ordinaria o nei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.

Dal sito dell’istituto è possibile consultare i differenti percorsi per:
  • presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI
  • domanda di indennità di mobilità ordinaria (art 7 della legge n. 223 del 1991)
  • domanda di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia (art. 11 della legge n. 223 del 1991 o della legge n. 451 del 1994).

Per errata presentazione di domanda di indennità di disoccupazione ASpI la si ritiene lo stesso valida se la richiesta di conversione viene inviata entro i termini decadenziali previsti per la presentazione della domanda di mobilità ordinaria.

Nel caso di un trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, in luogo della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o di mobilità, l’esplicita richiesta di conversione è ritenuta utilmente presentata se prodotta entro il termine dei 24 mesi dalla data di licenziamento.

Nell’ipotesi di reiezione delle domande di indennità di mobilità per mancanza dei requisiti, gli stessi operatori indicheranno la possibilità di fruire dell’AspI (in presenza di tutti i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del diritto dell’indennità di disoccupazione ASpI).


mercoledì 30 ottobre 2013

dichiarazione di immediata disponibilità direttamente nella domanda di disoccupazione ASpI e Mini ASpI


ARTICOLO


Al fine di semplificare l’erogazione della indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, il legislatore con la previsione dell’art. 4, comma 38, della legge di riforma del mercato del lavoro ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all’INPS la dichiarazione in oggetto, al momento della presentazione della domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI. Con la circ. 154/2013 INPS.

E’ stato, quindi, affidato all’Istituto il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione dei Centri per l’impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le dichiarazioni dei richiedenti l’ASpI o mini-ASpI – documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione nonché dell’attivazione delle politiche attive – attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al comma 35, del predetto art. 4.

Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo l’Istituto ha provveduto ad aggiornare la modulistica per la richiesta delle prestazioni :
pubblicata nell’apposita sezione del sito (www.inps.it) ed allegata alla presente circolare, implementando conseguentemente la procedura di presentazione della domanda telematica da parte dei cittadini, Patronati e contact center integrato.

venerdì 15 marzo 2013

fondi aiuto anti-crisi per dipendenti dei settori non coperti da Cig

L'Inps, con la circolare n. 36/2013, regolamenta l'indennità collegata all'Aspi a favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, con alcuni requisiti assicurativi e contributivi, in presenza dell'intervento di un ente bilaterale o di solidarietà che eroghi almeno il 20% dell'indennità. 

E' in pratica un sostegno per i lavoratori di settori non coperti dalla Cig. 

Possono beneficiare di questa tutela i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato di aziende escluse dalla Cigo nonché dalla Cigs. 

Vi rientrano anche i dipendenti di imprese artigiane dell'indotto a cui si applica la legge 223/91 e gli apprendisti.

lunedì 4 marzo 2013

MINI ASPI disoccupati, ultima chiamata (rassegna stampa ITALIA OGGI)

Fonte:  Italia Oggi  pag:  13
Ha tempo fino al 2 aprile per presentare, esclusivamente per via telematica, la domanda di disoccupazione con requisiti ridotti chi ha lavorato per almeno tre mesi (78 giornate) nel 2012. 


La novità è che la disoccupazione, qualunque sia, deve essere richiesta entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro

Pertanto, sparisce la possibilità di richiedere l'indennità una volta l'anno, come avveniva in passato. 

La mini Aspi 2012 è calcolata nella misura fissata per la mini Aspi ordinaria e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nel 2012. 

La liquidazione della mini Aspi 2012 da parte dell'Inps avviene in unica soluzione. 

L'ammontare è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore a 1.180 euro.

sabato 26 gennaio 2013

Addio alla colf ? Solo se paghi la tassa (tg1) ASPI per la colf la paga il datore

Dal primo gennaio 2013 chi licenzia una badante o una collaboratrice domestica, assunta a tempo indeterminato, dovrà versare un “contributo per licenziamento” che può arrivare fino a 1.450 euro. 

La somma, da versare all’Inps, si aggiunge al Tfr e alla tredicesima e vale anche per i licenziamenti per giusta causa: quelli che possono scattare anche quando la colf non si presenta più al lavoro o ha rubato in casa.

I soldi andranno a finanziare l'Aspi e la mini-Aspi, cioè le due assicurazioni sociali per l'impiego che dal 1 gennaio 2013 hanno sostituito l'indennità di disoccupazione. 

La somma si calcola considerando 483,50 euro per ogni anno di anzianità lavorativa e in ogni caso non si possono conteggiare più di tre anni. 

Il calcolo è lo stesso sia che la colf o tata o badante lavori 24 ore al giorno, sia che lavori un paio d'ore alla settimana.










































mercoledì 19 dicembre 2012

Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI delucidazioni INPS (INPS/lavoro e diritti)


Con la circolare n. 142 (pdf) l’INPS rende note ulteriori delucidazioni in merito alle nuove indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI introdotte dalla L. 92/2012 cd Riforma del mercato del Lavoro.
Con decorrenza 1 gennaio 2013, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione: l’indennità di disoccupazione ASpI e indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
In particolare le due nuove prestazioni andranno a sostituire definitivamente le attuali prestazioni di:
  • disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;
  • disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;
  • disoccupazione speciale edile;
  • mobilità.
Restano fuori dalla nuova normativa la disoccupazione agricola e la disoccupazione una tantum per i co.co.pro. per loro sarà una tantum (leggi : (01) - (02) - )
La circolare molto dettagliata è un punto di riferimento importantissimo per comprendere le due nuove prestazioni e le differenze con le precedenti, quindi i nuovi requisiti, i nuovi importi ecc.