Visualizzazione post con etichetta D.P.R. 394 31/08/1999. Mostra tutti i post
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giovedì 1 novembre 2012

Permesso per attesa cittadinanza (corriereimmigrazione/antonellapedone)


ll quesito: Hiretti è eritrea e ha 20 anni, il suo bisnonno Yonas era diventato cittadino italiano e lei, arrivata in Italia con un permesso per motivi di studio, ha fatto richiesta per il riconoscimento della cittadinanza anche per sé: chiede come può restare in Italia alla scadenza del permesso per studio.

Il permesso di soggiorno di Hiretti scade con il concludersi del ciclo di studi, ma avendo fatto richiesta di cittadinanza lei ha la possibilità di chiedere un permesso di soggiorno che le garantisca la permanenza fino alla definizione dell’iter della cittadinanza.

Si chiama “permesso per attesa cittadinanza” e può essere richiesto da chiunque sia già in possesso di un regolare permesso (anche temporaneo come quello turistico, o quello per gravidanza, cure mediche, assistenza minore). 
La richiesta si fa attraverso il Kit Poste presentando la documentazione relativa alla richiesta di cittadinanza, quella certificante l’idoneità alloggiativa e quella attestante la presenza di mezzi autonomi di sostentamento (anche eventualmente derivanti dal lavoro del nucleo famigliare).

Non è dovuto alcun contributo per questa specifica richiesta di permesso di soggiorno, poiché si tratta di convertire un precedente permesso di soggiorno in un altro.


Chi può chiedere il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza?

Questo tipo di permesso può essere chiesto dallo straniero, già presente in Italia, alle seguenti condizioni:
  1. deve essere in possesso di altro permesso di soggiorno.
    Ci si chiede: chi è regolarmente presente in Italia ma non ha un permesso di soggiorno (ad esempio chi è entrato in Italia con un visto turistico) può chiedere il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza?
    L'articolo 11 del D.P.R. n. 394/99, infatti, prevede come requisito il possesso di un "permesso di soggiorno".
    Il problema si è posto a seguito della entrata in vigore della Legge n. 68/2007, che ha soppresso i permessi di soggiorno di breve durata (quali erano ad esempio quelli per motivi di turismo). Dal 16 febbraio 2007, dunque, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi turistici non è più avvenuto ed è stato sostituito da una dichiarazione di presenza sul territorio italiano (per gli stranieri che provengono da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, la dichiarazione si intende assolta al momento dell'ingresso in frontiera, ove è apposto il timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio).
    Al riguardo la Circolare del Ministero dell'Interno del 13 giugno 2007 ha precisato che la ricevuta della dichiarazione di presenza, resa dagli interessati, possa costituiretitolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "iure sanguinis";
  2. deve iscriversi nel registro delle persone residenti nel Comune italiano in cui si abita e si intende soggiornare in futuro e lì presentare la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 370 del 14 dicembre 2000 oppure deve dimostrare di avere iniziato il procedimento di acquisto della cittadinanza in Italia o all'estero con una dichiarazione dell'autorità consolare italiana;
  3. deve avere un alloggio in Italia per il tempo che si intende rimanere;
  4. deve avere mezzi economici sufficienti per mantenersi.
Il titolare del permesso per motivo di attesa della cittadinanza ha l'obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (articolo 34, comma 1, lettera b del Decreto Legislativo n. 286/98).

I documenti necessari

Sono necessari i seguenti documenti:
    1. fotocopia del passaporto (tutte le pagine);
    2. fotocopia del permesso di soggiorno precedente;
    3. dichiarazione rilasciata dal Comune di residenza o dall'autorità consolare italiana in cui si afferma che è iniziato il procedimento di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana;
    4. marca da bollo da euro 14,62;
    5. documenti sull'alloggio (atto di proprietà, contratto di affitto o dichiarazione di ospitalità);
    6. documenti sui mezzi di sostentamento (cud, fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, altro).

      Dove si presenta la domanda?

      La domanda può essere inoltrata attraverso la Posta, dove è disponibile il "kit" contentente il modulo da compilare (modello 209).
      È necessario fare due versamenti di denaro alla Posta, di € 27,50 ed € 30,00.
      Alla domanda (modello 209) vanno allegati i documenti sopra indicati.
      La domanda, debitamente compilata e con i relativi allegati, è spedita alla Questura della provincia di residenza.
      Ricevuta la documentazione, la Questura contatta il richiedente e fissa un appuntamento per la registrazione dei dati personali.
      In questa sede, si dovranno consegnare quattro fotografie in formato tessera e mostrare il passaporto e la ricevuta postale della domanda del permesso di soggiorno.
      Una volta ricevuto il permesso e dopo ogni rinnovo, è necessario recarsi al Comune in cui si abita per rinnovare la registrazione della residenza con i seguenti documenti: passaporto e permesso di soggiorno.