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sabato 24 novembre 2012

IRPEF scadenza versamento fine Novembre, tutto in una sola volta (lavorialternativi

fisco italiano, saldo dell'Imu, acconto Irpef 2012, Unico 2012, autotassazione, modello 730, Irpef, dichiarazione dei redditi, adempimenti fiscali, lotta all'evasione
Siamo arrivati al momento di regolare i conti con il fisco italiano, entro fine Novembre le tasche di tutti i contribuenti italiani saranno più leggerescade infatti il 30 novembre il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto Irpef 2012.
Acconto è un eufemismo, dato che negli anni questa scadenza è andata sempre più appesantendosi rispetto al "saldo", secondo una purtroppo diffusa tendenza ad anticipare l'imposta rispetto all'esercizio in cui il reddito tassabile è stato compiutamente prodotto, fin ad arrivare al livello attuale, pari al 96% complessivo dell'importo indicato al rigo RN33 del modello Unico 2012.
L'autotassazione in questione riguarda infatti coloro che hanno presentato tale modello, mentre chi si è servito del modello 730 non dovrà fare alcunché, perché l'acconto sarà trattenuto direttamente dalla busta paga o dalla pensione di novembre, che dunque sarà più "leggera" di quella del mese scorso.
Come per l'Imu, anche l'Irpef ha già visto una prima rata (pari al 40% dell'acconto), che dovrebbe già essere stata pagata a luglio (in un'unica soluzione o anche a rate, nel qual caso potreste aver appena terminato di pagarla in ottobre), mentre il restante 60% (non rateizzabile) andrà pagato come detto entro la fine del mese corrente.
Se la cifra indicata al rigo RN33 fosse risultata inferiore a 257,52 euro, il versamento sarebbe stato da effettuare in un'unica soluzione (entro il 30 novembre 2012), mentre se fosse stato inferiore a 52 euro non sarebbe stato neppure necessario pagare (né a luglio o né ora).

E chi fosse stato a credito col fisco?

Potrà sottrarre il credito risultante dalla precedente dichiarazione dei redditi dall'acconto 2012 dovuto, sempre che non abbiano già chiesto il rimborso o non abbiano utilizzato tale credito per compensare altre imposte o contributi. Un'ipotesi non peregrina visto la "ricchezza" di tassazioni cui sono ormai sottoposti gli italiani, che tra acconti, rateizzazioni e saldi rischiano davvero di non aver praticamente mai smesso di pagare imposte quest'anno, specie se liberi professionisti o imprenditori.

lunedì 27 agosto 2012

Attività finanziarie e c/c all’estero: due imposte diverse (fiscal-focus)

Tra le numerose imposte che sono state introdotte dal Governo tecnico di Mario Monti si ricorda quella prevista al comma 18 dell’articolo 19 del D.L. n. 201/11 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la c.d. manovra Salva Italia. 

Ivafe - La norma in questione prevede che sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e non rimpatriate viene applicata un’imposta anche denominata Ivafe, acronimo per imposta sul valore delle attività finanziarie estere. 

Misure - Le misure di tale imposta sono diverse, variando dallo 0,1% per il 2011 e 2012 e lo 0,15% dal 2013. Un’imposta questa che è dovuta in misura proporzionale sulla quota e sul periodo di detenzione. 

Valore attività finanziarie - La misura dell’imposta è rapportata al valore delle attività finanziarie, che è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ogni anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. 

Detenzione all’estero - La caratteristica principale di queste attività è che devono essere detenute all’estero. Così, ad esempio, occorre che la persona fisica custodisca o depositi l’attività finanziaria presso un intermediario non residente o mediante intestazione a fiduciaria non residente o in una cassaforte nella propria abitazione. 

Grandi esclusi – Vengono escluse dal raggio di applicazione dell’imposta in questione le attività finanziarie affidate in custodia e amministrazione, o quelle affidate in amministrazione finanziaria a intermediari che siano residenti nel nostro Paese, indipendentemente dal luogo in cui questi le hanno depositate. 

Rimpatrio giuridico - Non sono soggette all’imposta in oggetto neanche le attività che sono state scudate con il rimpatrio giuridico, poiché queste, trasferite materialmente in Italia, sono state poi oggetto di deposito, custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente. 

Regolarizzazione all’estero - Diverso è il discorso invece per le attività finanziarie scudate con la regolarizzazione all’estero, perché come tali queste si considerano ancora detenute oltreconfine. 

C/c all’estero - Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi europei o rientranti nello Spazio economico europeo invece, il recente decreto semplificazioni tributarie, il D.L. n. 16/12 prevede che su di essi si applichi un’imposta di bollo in misura fissa, quei 34,20 euro annui richiesti per le persone fisiche titolari di c/c, libretti postali, rendiconti e a cui arrivano le comunicazioni relative a tutti i prodotti e strumenti finanziari, come sancisce l’articolo 19 della manovra Salva Italia. Sia all’estero che in Italia, i conti correnti detenuti da persone fisiche sono soggetti allora al bollo annuo di 34,20 euro.

fonte:fiscal-focus


La circolare n. 28 dell’agenzia delle entrate emessa in data 2 luglio 2012 chiarisce gli ultimi dubbi sull'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e sull'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)
Le imposte sono dovute dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono, a titolo di proprietà o altro diritto reale, immobili e attività finanziarie all'estero.

Come calcolare base imponibile - Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile Ivie occorrerà fare distinzione tra immobili situati all’interno dell’Ue o nello spazio economico europeo e quelli al di fuori. Per i primi ( immobili situati in paesi , come previsto dall’art. 19 del Dl 201 del 2011, sarà la rendita catastale determinata dal paese estero ha fare da riferimento per la determinazione della base imponibile. L’agenzia delle entrate ha al riguardo fornito una lista dei paesi in cui è disponibile il valore catastale, il quale può essere definito come il valore che viene preso come riferimento per il calcolo della imposte dovute.
Qualora il contribuente abbia a disposizione sia il valore catastale che il prezzo di acquisto, potrà comunque scegliere su quale valore applicare l’imposta ( in tale modo l’amministrazione finanziaria vuole evitare disparità di trattamento tra soggetti che hanno acquistato gli immobili in epoche differenti)
Per quanto riguarda invece gli immobili situati al di fuori dell’Ue e dello spazio economico europeo la base imponibile sarà costituita dal costo di acquisto dell’immobile o ove non disponibile dal valore di mercato ( ricordiamo che tale valore può essere desunto dalla media dei valori risultanti dai listini elaborati dagli enti operanti nel settore immobiliare locale con riferimento alla data del 31 dicembre).
In ogni caso i criteri per quantificare su quale valore pagare l’imposta dovranno essere i seguenti ( in ordine di importanza):

  1. 1. Valore catastale
    2. Reddito medio ordinario per moltiplicatori locali
    3. Costo di acquisto o Reddito medio ordinario per moltiplicatori Imu
    4. Valore di mercato o Reddito medio ordinario per moltiplicatori Imu

Credito scomputabile – La circolare 28 precisa inoltre che è comunque scomputabile dal versamento IVIE l’importo versato a titolo di imposta patrimoniale allo Stato ove è ubicato l’immobile. Inoltre, per i soli immobili situati nei paesi Ue ed in Islanda e Norvegia, è possibile scomputare anche l'eccedenza di imposta di natura reddituale gravante sui predetti immobili e non utilizzata ai sensi dell'articolo 165 del Tuir.

Dal 2011 (Unico 2012) fa il proprio debutto nel quadro RM, infatti, oltre all’IVIE anche l’IVAFE, imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia. 

Chi è soggetto al tributo - Le persone fisiche residenti sono assoggettate all’imposta qualora detengano all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.
Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’IVAFE anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, e per i quali è previsto, ai sensi dell’art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, l’esonero dalla compilazione del modulo RW di Unico, non solo in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.

Attività finanziarie soggette a IVAFE - L’imposta si applica sulle seguenti attività finanziarie se detenute all’estero: partecipazioni al capitale o al patrimonio; contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Le c.d. stock option sono soggette all’imposta solo nel caso in cui siano cedibili.
Non sono soggette all’IVAFE le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

La base imponibile - L’imposta è dovuta nella misura del 1 per mille per il 2011 calcolato sul valore delle attività finanziarie, che pari al valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.
Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore o il valore della quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Infine, nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

Conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Europa - Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o in Paesi aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l’imposta è stabilita in misura fissa pari a euro 34,20 per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero dal contribuente.
L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo (se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione) risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a euro 5.000.
Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente.
Nel caso in cui operi l’esenzione collegata alla soglia di euro 5.000, i dati relativi ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti nei predetti Paesi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (quadro RM), fermo l’eventuale obbligo di compilazione del modulo RW.

Credito d’imposta - Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.
Qualora con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d’imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero.
In tali casi, per queste può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

Il versamento - Il decreto prevede che per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, relativi all’IVAFE si applicano le disposizioni previste per l’IRPEF.
Al fine di dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all’estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO PF.
Il versamento dell’imposta è effettuato entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione, oppure dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento.
Nel caso in cui il debito di imposta relativo all’IVAFE non sia superiore a 12 euro, il versamento non deve essere effettuato. Il versamento dell’IVAFE deve essere effettuato utilizzando il codice “4043” indicato nella risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012 e denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 3 luglio 2012 un aggiornamento del fascicolo 2 delle istruzioni del modello UNICO Persone fisiche 2012, (istruzioni per la compilazione della sezione XVI del quadro RM, relativa all’imposta sul valore degli immobili e delle attività finanziarie all’estero) alla luce del Provvedimento 5 giugno 2012 e della Circolare n. 28/2012.
Tale aggiornamento riguarda la Sezione XVI del quadro RM (righi RM33 e RM34), dedicata alle imposte su immobili e attività finanziarie detenute all’estero:
  • IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero);
  • IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero).

Nella premessa si avverte che se devono esser utilizzati più di due righi, vanno compilati più quadri RM, numerandoli progressivamente nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra di ogni quadro. Deve essere utilizzato un rigo per ogni attività finanziaria (in presenza di tre conti correnti compilare tre distinti righi) o immobile. La sezione deve essere compilata dai contribuenti residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile situato all’estero oppure che possiedono attività finanziarie all’estero, per calcolare le imposte sul valore degli immobili situati all’estero e/o sulle attività detenute all’estero.

IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO (IVIE)

I soggetti interessati al pagamento dell’IVIE sono in via esclusiva le persone fisiche. In pratica, i contribuenti individuali che risiedono in Italia, e che risultano detenere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, degli immobili all’estero.
L’IVIE è dovuta nella misura dello 0,76 % calcolata in proporzione sia alla quota di titolarità del diritto di proprietà, o altro diritto reale, sia al numero dei mesi dell’anno nei quali si è protratta la durata effettiva di tale diritto. L’imposta non è dovuta se il suo importo non supera la misura di 200 euro. L’esenzione in pratica riguarda gli immobili il cui valore complessivo non oltrepassa i 26.381 euro.
Il valore dell’immobile su cui calcolare l’imposta è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto, oppure, dai contratti da cui si desume il costo complessivo sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà. In assenza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione, in alternativa si assumerà come riferimento il valore di mercato rilevabile, a termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui è situato l’immobile. Naturalmente, nel caso in cui l’immobile non fosse più posseduto alla data del 31 dicembre si farà riferimento al valore rilevato in coincidenza con il termine del periodo di detenzione.
Riguardo il calcolo del valore degli immobili situati nei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, il valore da considerare per il calcolo dell’IVIE è quello catastale utilizzato per il pagamento di imposte patrimoniali, o di natura reddituale, nel singolo Stato. In mancanza del valore catastale si applica la regola generale.
Dall’IVIE è possibile detrarre, ma non oltre il suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata, nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui risulta situato l’immobile.
Al fine di dichiarare il valore degli immobili detenuti all’estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche.
Il versamento dell’IVIE va fatto entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Non sono dovuti acconti ma è possibile rateizzare l’imposta.
Per il periodo d’imposta 2011, il versamento dell’imposta può essere effettuato:
- entro il 09.07.2012 senza alcuna maggiorazione;
- oppure, dal 10.07.2012 al 20.8.2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.


IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARE DETENUTE ALL’ESTERO (IVAFE)

L’IVAFE è dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia, nella misura dell’1 per mille per il 2011 e il 2012 e del 1,5 per mille per gli anni successivi.
La suddetta imposta non si applica alle attività finanziarie all’estero amministrate da intermediari finanziari italiani e alle attività estere detenute fisicamente dal contribuente in Italia.
Il valore delle attività finanziarie su cui calcolare l’imposta è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario. Per le attività finanziarie non negoziate si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza di questo, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi europei l’imposta è fissata in 34,20 euro. Non è dovuta alcuna imposta se il valore medio di giacenza annuale non supera 5.000 euro.
Per dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all’estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. Il versamento dell’imposta va effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Non sono dovuti acconti ma è possibile rateizzare l’imposta.
Per il periodo d’imposta 2011, il versamento dell’imposta può essere effettuato:
- entro il 09.07.2012 senza alcuna maggiorazione;
- oppure, dal 10.07.2012 al 20.08.2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.

giovedì 23 agosto 2012

proroga della rivalutazione delle aree edificabili


Per la rivalutazione delle aree edificabili prevista dalla Finanziaria 2006 e prorogata con il Dl 216/2011 nella compilazione di Unico 2012 urgenti nuove istruzioni dell’Agenzia .

La rivalutazione delle aree edificabili prevista dall'articolo 1, comma 474, della legge 266/2005 prevedeva la decadenza degli effetti fiscali, in caso di mancata utilizzazione entro il 31 dicembre 2010. 
Per fronteggiare la crisi del settore edilizio il dl 206/2011 ha differito il termine da cinque a 10 anni , ma chi nel frattempo ha ceduto l'area nel corso del 2011, deve fronteggiare i problemi creati dal ritardo della nuova normativa. 
Ad esempio nel caso l’acquirente non edifichi entro il 2015,una circolare del 2006 prevede che vengano “recuperate a tassazione le imposte non pagate per effetto del maggior valore attribuito”». 
Inoltre se l'area era un bene merce, e in caso in Unico 2011 sia stata tassata la plusvalenza iscritta, l'unica possibilità è la dichiarazione 'integrativa "a favore", da presentare entro il 1° ottobre.

domenica 8 luglio 2012

09/07 SI PAGA IL FISCO (UNICO , CEDOLARE , ADDIZIONALI )

Il fisco chiama in cassa: scade infatti domani 09/07 il termine per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi UNICO . Questo grazie alla proroga che ha fatto slittare i pagamenti al 9 luglio. I versamenti possono essere rinviati di un mese pagando una maggiorazione dello 0,4%. Si pagano anche le addizionali regionali e comunali, la cedolare e il 'forfettino' per giovani imprenditori e il contributo dI solidarieta' .

venerdì 15 giugno 2012

Ippoterapia e musicoterapia per disabili (cafitalia)


L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 19/E del 1° giugno 2012 ha fornito un chiarimento in merito alla possibilità di dedurre le spese sostenute per la frequenza di corsi di ippoterapia e musicoterapia finalizzati alla riabilitazione di portatori di handicap. Per ottenere la deduzione occorre la prescrizione di un medico che ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il disabile e la fattura di un centro specializzato da cui risulti che le prestazioni sono state effettuate direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Spese per la frequenza di palestre per motivi di salute (cafitalia)

La spesa sostenuta per la ginnastica effettuata per l'attività motoria finalizzata alla cura o alla prevenzione della propria patologia non può essere considerata spesa sanitaria e quindi non si può detrarre anche se le relative ricevute fiscali sono accompagnate da un certificato medico che prescriva la specifica attività motoria. Questo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.19/E del 1 giugno 2012. Pertanto, la spesa per l’iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell’applicazione dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata come una qualsiasi spesa generica di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.

INVESTIMENTI ALL'ESTERO QUADRO RW UNICO



COSA e COME DICHIARO (01) -(02)



sabato 9 giugno 2012

Detrazione spese mutuo ( QUALI ? )

Le spese ammesse alla detrazione 
La detrazione di imposta spetta nell'anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dalla data di scadenza, vale quindi il cosiddetto principio di cassa. 
Per esempio gli interessi passivi versati su una rata di mutuo con scadenza gennaio 2011, ma pagata a dicembre 2010, non possono essere portate in detrazione, mentre è possibile indicare gli interessi di una rata relativa al gennaio 2012, ma pagata nel dicembre 2011.

Gli oneri accessori che si possono detrarre
Oltre agli interessi passivi, il mutuatario può portare in detrazione una serie di oneri accessori. 
Tra questi, l'agenzia delle Entrate segnala:
• l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario , non quello per la vendita;
• le spese di perizia;
• le spese di istruttoria;
• la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
• la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
• la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
• le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
• le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
• l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
• l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Non sono invece ammesse alla detrazione :
le spese di assicurazione dell'immobile;
le spese di mediazione immobiliare (vanno inserite nel rigo E17);
l'onorario del notaio per il contratto di compravendita;
le imposte di registro;
l'Iva;
le imposte ipotecarie e catastali. 
Non sono inoltre ammessi alla detrazione gli interessi passivi eventualmente coperti da contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici. 

Chi ne ha diritto 
Per accedere all'agevolazione il mutuatario deve adibire l'immobile ad abitazione principale entro l'anno dall'acquisto. Questa condizione deve naturalmente valere per tutto il periodo di imposta per il quale si chiedono le detrazioni. Il mutuo stipulato deve essere poi garantito da ipoteca. Non possono quindi fruire dell'agevolazione altre forme di finanziamento quali cambiali, aperture di credito in conto corrente (anche se garantite da ipoteca), cessioni di stipendio.

Il concetto di abitazione principale, spesso dibattuto, è stato chiarito una volta per tutte dall'agenzia delle Entrate: si tratta dell'abitazione nella quale il contribuente e\o i suoi familiari dimorano abitualmente. In genere questa coincide con l'abitazione dove si ha la residenza anagrafica, anche se il contribuente può attestare - con un'autocertificazione – che la sua dimora abituale è in luogo diverso. E' inoltre possibile fruire della detrazione anche se l'immobile non è adibito ad abitazione principale nel caso di trasferimento per motivi di lavoro, ricovero in case di cura, forze armate e forze di polizia.

La cointestazione 
I mutui che hanno più intestatari (in genere i due coniugi),in questo caso il diritto alla detrazione spetta a ciascun intestatario in proporzione alla propria quota. Vale la pena di notare che in caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di 4mila euro è riferito all'ammontare complessivo degli interessi (e degli oneri) e non a ciascuna persona. Per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sull'abitazione acquistata in comproprietà, possono indicare al massimo un importo di 2mila euro ciascuno. Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, sempre che il coniuge a carico sia comproprietario dell'abitazione.

Rinegoziazione 
Può capitare che il mutuatario abbia rinegoziato il mutuo. In questo caso si continua ad aver diritto alla detrazione prevista dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto di mutuo originario. Questo vale però solo se sono rimaste invariate le parti contraenti e non è mutato l'immobile concesso in garanzia. Nel caso in cui il mutuatario abbia richiesto una cifra superiore alla residua quota di capitale, si ha diritto a una detrazione limitatamente al capitale residuo del mutuo originario.

mercoledì 6 giugno 2012

Fisco, imposta di bollo sui beni scudati - ECONOMIA (lettera43)

Importanti novità dall'Agenzia delle Entrate: scatta anche sugli immobili situati all'estero l'imposta speciale annuale prevista sui capitali che nel passato sono stati regolarizzati attraverso lo scudo fiscale.
L'ente ha, infatti, emanato una circolare con la quale attua alcuni cambiamenti introdotti con uno dei decreti pubblicati nel 2012, che ha modificato su questo punto quanto previsto dal decreto salva Italia.
Ecco cosa prevede la circolare:
13,5 PER MILLE PER IL 2012. Le attività finanziarie rimpatriate e segretate sono soggette, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, a un'imposta di bollo speciale annuale pari a: 10 per mille per il 2011; 13,5 per mille per il 2012; 4 per mille per gli anni successivi.
L'imposta è calcolata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il versamento relativo al periodo d'imposta 2011, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
IMPOSTA STRAORDINARIA PARI AL 10 PER MILLE. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, nel periodo fra il 1 gennaio e il 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille.
ANCHE SUGLI IMMOBILI ALL'ESTERO. A decorrere dal periodo d'imposta 2011, è prevista un'imposta sul valore degli immobili (terreni e fabbricati) detenuti all'estero.
Sono soggetti all'imposta anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione nonché mediante quella del rimpatrio giuridico.
L'imposta è dovuta per gli immobili detenuti da persone fisiche residenti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, in proporzione alla quota di titolarità dei diritti ed è rapportata ai mesi dell'anno nei quali essa si è protratta.
NELLA MISURA DELLO 0,76% DEL SUO VALORE. L'imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile e non è dovuta qualora l'importo dell'imposta così calcolata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non superi complessivamente euro 200.
Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel 2 luogo in cui è situato l'immobile.
Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile. Speciali regole sono stabilite per gli immobili situati nei Paesi membri dell'Unione Europea.

sabato 2 giugno 2012

AG. ENTRATE , APERTURA su 36% , 55% , SPESE MEDICHE (AGENPARL)

Aperture del Fisco su bonus ristrutturazioni e spese sanitarie
La soppressione dell’obbligo di comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara riguarda l’intero anno 2011 e, in caso di lavori su parti comuni, ogni condomino potrà detrarre la sua parte, anche se non è in possesso di copia di tutta la documentazione, attraverso una idonea certificazione da parte dell’amministratore di condominio. 
Sul fronte spese sanitarie, l’Agenzia ammette in detrazione quelle sostenute per i dispositivi medici anche se acquistati in erboristeria e dà il suo lasciapassare, a certe condizioni, allo sconto del 19% anche per le spese sostenute, senza una specifica prescrizione medica, per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative”. 
Possibilità, per l’erede, di recuperare le detrazioni residue in un solo anno in caso di acquisto di un’autovettura da parte di una persona disabile, poi deceduta. 
Sono solo alcuni dei punti chiave della circolare n. 19/E (02), diffusa oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate mette a fuoco, nel dettaglio, la disciplina dei bonus del 36 e 55% per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, delle detrazioni per spese sanitarie e carichi di famiglia e delle agevolazioni per le persone disabili. 
Dal 2011 la detrazione del 36% perde la comunicazione al Centro operativo - Per i lavori iniziati nel 2011, la detrazione spetta anche se non è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara, a patto che nel 730 o in Unico 2012 siano indicati i dati richiesti e che sia conservata la relativa documentazione. L’obbligo di comunicazione al centro operativo è stato soppresso dal “decreto sviluppo” (Dl 70/2011), entrato in vigore il 14 maggio 2011. Lavori su parti comuni, basta la certificazione dell’amministratore - Per i lavori su parti comuni, il singolo condomino può avere accesso allo sconto senza necessariamente avere copia di tutta la documentazione: per usufruire del bonus del 36%, infatti, basta disporre di una certificazione in cui l’amministratore di condominio attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e di essere in possesso della documentazione originale, indicando la somma di cui tenere conto ai fini della detrazione. In caso di vendita, il nuovo proprietario “acquista” anche le detrazioni residue - La circolare chiarisce che in caso di vendita dell’immobile, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento, le detrazioni residue competono all’acquirente, mentre, in caso di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, resta invariato per gli eredi il diritto a godere delle quote residue della detrazione (a patto che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile). 
Le regole sul trasferimento della detrazione del 36% in caso di vendita dell’immobile si applicano, in maniera simmetrica, anche alla detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica. 
Spese sanitarie, disco verde a più vie - Dispositivi medici ammessi in detrazione anche se acquistati in erboristeria e ok allo sconto del 19% anche per le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori rientranti nelle “professioni sanitarie riabilitative” (individuate dall’articolo 3 del Dm 29 marzo 2001) senza una specifica prescrizione medica, a patto che nella ricevuta rilasciata dal professionista sia specificata la figura professionale e descritta la prestazione. Agevolazioni disabili - Riguardo poi alle agevolazioni per le persone disabili, la circolare chiarisce che - in caso di decesso della persona disabile che aveva acquistato un’autovettura, optando per la ripartizione della detrazione in quattro quote annuali - l’erede, tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del deceduto, può recuperare la parte del beneficio non goduta portando in detrazione in un’unica soluzione le quote residue. 
Carichi di famiglia, a domanda risposta - La circolare si sofferma anche sulle detrazioni per carichi di famiglia, con riferimento ad alcuni casi particolari - come ad esempio la ripartizione dell’ulteriore “sconto” per famiglie numerose di 1.200 euro nell’ipotesi in cui un genitore abbia avuto due figli con un coniuge e due con un altro - sulla deducibilità, ai fini Irpef, dei contributi previdenziali versati tramite “buoni lavoro” per prestazioni di lavoro domestico e sulle regole da seguire per fruire della detrazione degli oneri di intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale. In chiusura, il documento di prassi chiarisce le regole da seguire ai fini della verifica della soglia di esenzione commisurata al reddito prevista dalla Regione o dal Comune in relazione all’applicazione dell’addizionale regionale o comunale all’Irpef, in presenza di redditi assoggettati al regime della cedolare secca. Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema. Così in una nota l'Agenzia delle Entrate.
A completamento dell'articolo leggi anche qui

venerdì 1 giugno 2012

NELLE MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI DI UNICO 2012 ENTRANO ANCHE LE NOVITA` ACE (ateneoweb)

L’agevolazione Ace è stata pensata dal decreto "Salva Italia" con lo scopo di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio. 
La deduzione Ace (aiuto alla crescita economica) può essere utilizzata già in Unico 2012. A tal fine, con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del decreto del Ministero dell’Economia dello scorso 14 marzo, è stato completato il quadro normativo di riferimento; mentre, con il successivo provvedimento dell’agenzia delle Entrate, datato 18 maggio 2012, sono state modificate le istruzioni di Unico 2012. Nello specifico, tra le novità si evidenzia che il patrimonio netto da assumere come limite massimo per il calcolo dell’ACE deve essere comprensivo dell’utile o della perdita di esercizio; l’utile deve essere considerato ipotizzando un carico fiscale non influenzato dall’ACE. 
Per recepire tali novità, al rigo RS 37 del modello Unico PF 2012 sono state aggiunte due caselle, necessarie per correggere la rideterminazione dell`imposta lorda delle persone fisiche che beneficiano dell`agevolazione. C’è da evidenziare che l’agevolazione Ace per le persone fisiche e le società di persone in sede di dichiarazione dei redditi presenta un percorso diverso, che ora si vuole correggere proprio per evitare una disparità di trattamento tra i due oggetti indicati. Pertanto, con le modifiche apportate alle istruzioni del suddetto modello, è stato fatto in modo che nel modello Unico delle persone fisiche l`agevolazione pari al 3% del patrimonio netto finale, nei limiti del reddito di impresa, potesse transitare direttamente in riduzione del reddito complessivo nel rigo RN1 e non entrare nel quadro RF relativo al reddito di impresa. Così, in sede di determinazione dell’imposta lorda, si deve risommare l’Ace come se l’agevolazione non esistesse e poi procedere con la determinazione dell’imposta applicando la tabella delle aliquote Irpef anche sull`Ace, togliendo il risultato dall`imposta lorda. Per quanto riguarda le società di persone, invece, le nuove istruzioni prevedono la scomposizione dell’Ace derivante dalla società di persone, di cui beneficia il socio. Tale parte deve essere annotata distintamente nella casella 11 e sommata all’Ace dell’imprenditore nella casella 10. Dunque, le società di persone quando certificano la quota di reddito che il socio deve imputare nel quadro RH, devono rendere nota anche la quota di agevolazione che serve al socio per la determinazione dell’imposta lorda. Se l’Ace eccede il reddito d’impresa della società di persona, il socio può portarla in deduzione dai propri altri redditi d’impresa, annotandola sempre nel rigo RS37.

martedì 22 maggio 2012

Come calcolare il valore catastale per gli immobili all’estero? (SoloFinanza)

Come in passato, l’imposta patrimoniale sulle case possedute fuori dai confini italiani (da persone fisiche con residenza italiana) deve essere versata con il modello Unico 2012, precisamente nella sezione XVI. Cambia però la base imponibile per questo tributo.
La formulazione delle normative è stata più volte modificata, ma la versione definitiva prevede che, per gli immobili ubicati nell’Unione Europea o negli stati dello Spazio Economico Europeo (i 27 stati dell’UE + Islanda, Liechtenstein e Norvegia, ma non la Svizzera) il valore imponibile corrisponda a quello stabilito (ed eventualmente rivalutato) nel Paese straniero.
Se questo valore non dovesse essere indicato in alcun documento, l’imponibile si calcola in base al costo d’acquisto oppure al valore di mercato dell’immobile. Informazioni spesso non facili da reperire per operatori del CAF e consulenti.
Però se il contribuente ha già versato almeno un’aliquota dello 0,76% nel Paese considerato come imposta patrimoniale sugli immobili, non deve versale alcunché al Fisco italiano.

CALCOLO IVIE 2012: IVIE, LA NUOVA IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL`ESTERO (ATENEOWEB)

Il decreto "Salva Italia" (DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha istituito l`IVIE (acronimo di Imposta sul Valore degli Immobili all`Estero). La disciplina della neonata imposta e` stata parzialmente modificata dall`art. 8 c. 16 lett. e)- g) DL n. 16/2012.


L`IVIE e` una imposta patrimoniale a carico delle persone fisiche residenti nel territorio italiano (anche se senza cittadinanza italiana), che sara' dovuta anche per il periodo di imposta 2011, e sara' assolta in sede di dichiarazione dei redditi.


La base imponibile e` costituita dal costo risultante dall`atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e` situato l`immobile.
Solo per gli immobili situati in paesi appartenenti all`Unione europea o in paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, invece:


il valore della base imponibile e` quello catastale, come determinato e rivalutato nel paese in cui l`immobile e` situato ai fini dell`assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale; in mancanza si determina, come per le altre ipotesi, ...



L`imposta dovuta per il 2011 dovra` essere assolta in sede di dichiarazione dei redditi e quindi entro il prossimo 16 giugno 2012 (righi RM33 e RM34 di UNICOPF).






....[continua]  .....


eventuali ragguagli (01) (02) (03)



IL VALORE DEGLI IMMIBILI ALL'ESTERO (01)

I CODICI IVIE NELL'F24 (01)

Come calcolare la detrazione ACE (attestato crescita economica) sull’Unico 2012 (TG24)

L’articolo 1 della legge n. 214 del 2011 è destinato a premiare ed incentivare coloro che investono il loro capitale nelle nuove imprese.
L’ACE, ovvero l’aiuto alla crescita economica, con il nuovo decreto finanziario, entra a far parte del modello Unico ed è calcolabile.
Nel periodo che va dal 2011 al 2013, questa si otterrà applicando l’aliquota del 3% sulla variazione in aumento del capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. In particolare bisognerà sommare le variazioni del capitale (che esso diminuisca o aumenti) e la cifra ottenuta e applicare il 3%.
Per quanto riguarda gli aumenti, questi sono dati dall’attribuzione di denaro, da parte di soci, azioni, versamenti in conto capitale, utili non distribuiti.
Invece, le diminuzioni, sono relative agli acquisti di partecipazioni o aziende, conferimenti ai soci attraverso beni materiali, attribuzioni di utili.
Si andrà cosi a determinare l’incremento o meno del patrimonio della propria impresa rispetto a quello precedente (ovvero esistente fino al 31 dicembre 2010).

Ciò vuol dire che l’agevolazione si ha a partire dal versamento Irpef/Ires di Unico 2012, invece a partire dal 2014, l’aliquota da addizionare sarà determinata con un decreto apposito.


I beneficiari di tale agevolazione sono le società di capitali, enti pubblici, persone fisiche, soggetti commerciali non residenti, Snc e Sas.
Nel rigo RS113 sono presenti varie colonne:
- Colonna 1, vanno indicati gli incrementi di capitale proprio (quindi utili, conferimenti in denaro e, laddove la società sia nuova, il patrimonio conferito).
- Colonna 2, va indicato l’importo dei decrementi del proprio capitale (ovvero le riduzioni del patrimonio proprio con riferimento ai soci).
- Colonna 3, segnalare l’ammontare delle riduzioni pari agli acquisti (relativi a partecipazioni di altre società, aziende o parti di esse).
- Colonna 4, specificare la differenza tra gli incrementi (colonna 1) e la somma dei decrementi (colonna 2) e delle riduzioni (colonna 3).

Arrivati a questo punto, se la cifra risultante è pari a zero, non si può proseguire poiché le variazioni in aumento del capitale non sono presenti, in caso contrario si passa a compilare la colonna 5.

- Colonna 5, indicare il patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio escludendo però l’utile.

Anche in questo caso se il risultato è negativo o pari a zero, non si può proseguire nella compilazione.

- Colonna 6, si dovrà segnare l’importo minore tra la colonna 4 e 5.
- Colonna 7, individuare la produttività nazionale del nuovo capitale, calcolando il 3% del capitale riferito nella colonna precedente.
- Colonna 8/9/10, da compilare se, colui che dichiara, è beneficiario del rendimento nozionale da parte di altri soggetti.
- Colonna 11, si andrà ad indicare l’importo del rendimento nozionale che non è stato utilizzato nel reddito complessivo.

Chi vuole usufruire delle detrazioni fiscali per interventi di razionalizzazione energetica sugli edifici

Le detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di razionalizzazione energetica sugli edifici, costituiscono un interessante sistema di incentivi messo in campo dal Governo per promuovere l’efficienza energetica e lo sviluppo economico sostenibile nel sistema degli immobili. Chi vuole usufruire delle detrazioni fiscali del 55% per interventi di razionalizzazione energetica sugli edifici deve inviare .... (CONTINUA)....

domenica 20 maggio 2012

PROROGATA ANCHE LA SCADENZA UNICO 2012

Il Governo ha stabilito la proroga dei termini di presentazione del modello Unico 2012. 

Le nuove scadenze :

  • dal 18 giugno 2012 (scadenza originale) sarà prorogata al 9 luglio 2012 senza alcuna maggiorazione;
  • dal 16 luglio 2012 (scadenza originale con maggiorazione 0,4% su tutto il pagamento) sarà prorogata al 20 agosto 2012 .

Restano invece escluse le società con ricavi superiori a € 5.163.000 cioè quelle che non sono soggette agli studi di settore.

VERSAMENTO A RATE DELLE IMPOSTE SCATURENTI DA UNICO.

a) Persone fisiche private.
Previste 6 rate per chi inizia la rateazione dal 9 luglio 2012 da pagare alle seguenti date:
  • 9 luglio 2012;
  • 31 luglio 2012; 
  • 31 agosto 2012;
  • 01 ottobre 2012;
  • 31 ottobre 2012;
  • 30 novembre 2012.
Previste 5 rate invece per chi inizia la rateazione dal 20 agosto 2012 da pagare alle seguenti date:
  • 20 agosto 2012; 
  • 31 agosto 2012;
  • 01 ottobre 2012;
  • 31 ottobre 2012;
  • 30 novembre 2012.
b) Persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione e società soggette all'applicazione degli studi di settore.
Previste 6 rate per quelli che iniziano la rateazione dal 9 luglio 2012 da pagare alle seguenti  date:
  • 9 luglio 2012;
  • 16 luglio 2012; 
  • 20 agosto 2012;
  • 17 settembre 2012;
  • 16 ottobre 2012;
  • 16 novembre 2012.
Previste 5 rate invece per quelli che iniziano la rateazione dal 20 agosto 2012 da pagare alle seguenti date:
  • 20 agosto 2012; 
  • 17 settembre 2012;
  • 16 ottobre 2012;
  • 16 novembre 2012;
  • 30 novembre 2012.
Come detto la maggiorazione prevista per lo spostamento dei versamenti dal 9 luglio 2012 al 20 agosto 2012 costerà lo 0,40% in più rispetto al debito dovuto, salva la possibilità di rateazione che dovrà essere calcolata diversamente.

Per chi accede infatti alla rateazione, è previsto un tasso di maggiorazione del 4% su base annua (che mensilmente è pari allo 0,33%) da calcolare sulle rate successive alla prima. 

Lo 0,33% di maggiorazione mensile (4% annuo), per le rate successive alla prima, si calcola indipendentemente dai giorni effettivamente intercorrenti tra una rata e l'altra, ad eccezione del pagamento della secondaper la quale invece la maggiorazione dovrà essere calcolata giorno per giorno.

martedì 15 maggio 2012

Detraibilità delle spese per le prestazioni del dietologo e del chiropratico (fiscooggi)


A quali condizioni sono detraibili le spese sostenute per prestazioni eseguite da dietisti e chiropratici? Per fruire della detrazione è sufficiente la fattura dello specialista oppure è necessaria anche la prescrizione medica.

Se le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai medici, la detrazione è ammissibile solo a condizione che le prestazioni , oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Nel nostro ordinamento il dietista è un operatore tecnico sanitario cui competono le attribuzioni previste dal decreto del ministero della Sanità 14 settembre 1994. 
Le prestazioni effettuate dai dietisti rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, purché prescritte da un medico. Per fruire della detrazione, la documentazione necessaria è la fattura del dietista e la prescrizione del medico.

La figura del chiropratico, invece, non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento, né per tale figura è stato istituito un apposito albo. Poiché il ministero della Sanità, con circolare n. 66 del 12 settembre 1984, ha precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia, le spese per prestazioni chiropratiche, se prescritte da un medico, possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili a condizione che siano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista in fisiatria o in ortopedia. La documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico.

domenica 13 maggio 2012

detrazione 36% mantenerne i diritti in caso di vendita

È sufficiente optare in sede di rogito per il mantenimento del diritto in capo al venditore. L'opzione deve essere espressa. Occorre, cioè, dichiarare come clausola contrattuale che la detrazione del. 36%, per le quote non detratte anteriormente al rogito, permane in capo al venditore. In caso di mancata dichiarazione espressa il diritto si trasferisce automaticamente in capo all'acquirente.