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mercoledì 29 gennaio 2020

sabato 8 dicembre 2018

lunedì 5 marzo 2018

#CANONERAI #ESENZIONEOVER75 #AUMENTALIMITEREDDITOA8000

Pubblicato sulla
che estende la platea degli esenti dal pagamento del canone RAI. 

In particolare la soglia reddituale prevista ai fini dell'esenzione di pagamento 
del canone , viene ampliata ad € 8.000 , in favore dei soggetti di eta' pari o superiore a 75 anni. 

Prossimamente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate verrano definite le modalita' di attuazione della predetta agevolazione.

fonte:ipsoa

martedì 18 ottobre 2016

Canone tv- come e quando chiedere il rimborso l'agenzia informa

L’istanza può essere presentata in via telematica dal titolare dell’utenza elettrica,dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante specifica applicazione web. 

L'istanza di rimborso può essere presentata, insieme ad un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: 


Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. 
– Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.




MOTIVAZIONI :

Nell’istanza di rimborso va indicato, tra l’altro, il motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali:
  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 1);
  • il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2)
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione (codice 3);
  • il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4);
  • il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5).

moduli e descrizione delle causali condizioni direttamente 

mercoledì 3 agosto 2016

CANONE RAI 2016 - APPROVATO IL MODELLO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO -

Con il provv. del 02/08/2016  l'A.d.E. approva il 
per la richiesta di rimborso del canone Rai indebitamente pagato con l’addebito in bolletta.




L’istanza può essere inviata da subito allo 

Sportello Abbonamenti Tv dell’Agenzia delle Entrate 

con raccomandata spedita in formato cartaceo, 
tramite servizio postale, 
all’indirizzo: 
Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, 
Ufficio di Torino 1, 
S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – 
Casella postale 22 – 10121 Torino.



venerdì 15 luglio 2016

CANONE RAI 2016 , CHI PAGA , QUANTO PAGA


Con la CIRC.29e del 21/06/2016 l'A.d.E.  stabilisce :

CIRC.29e del 21/06/2016

A pagare saranno le utenze residenziali ossia quelle caratterizzate dalle sigle D1, D2, D3.

Gli importi dovuti dalle famiglie che posseggono un televisore (sia per il rinnovo sia per i nuovi abbonamenti), suddivisi in base alle diverse situazioni.

L’importo di 100 euro annui include 
  • canone (92,18 euro), 
  • Iva (3,69 euro) 
  • e la tassa di concessione governativa (4,13 euro). 

giovedì 14 luglio 2016

CANONE RAI 2016 NON TUTTI LO PAGANO IN BOLLETTA , VERSAMENTO CON F24

Sulla bolletta della luce di 07/2016 addebito del canone Rai: 
  • le prime sette rate del 2016 verranno addebitate nella fattura della luce del mese di luglio.
dopodiché, per ogni mese di bolletta, verranno aggiunti 10 euro a titolo di imposta sulla televisione. 

Non tutti avranno l'addebito in bolletta i soggetti non interessati dall'addebito a titolo esemplificativo, sono elencati, dall' A.d.E.: 
  • gli abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, come Ustica, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene;
  • i contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto ma senza aver intestata la bolletta elettrica; 
  • il portinaio che risiede nella casa data a disposizione dal condominio come alloggio di servizio, che però risulta titolare dell’utenza elettrica dove detiene un televisore.
Nel caso degli inquilini che non hanno la titolarità dell'utenza elettrica e per cui il proprietario che ha comunicato (con la dichiarazione all’A.d.E da consegnare entro il 16 maggio perché valesse per tutto il 2016) per evitare il rischio di pagare doppio canone, anche se il fatto di non essere residente dovrebbe metterlo al riparo. 

Il pagamento, per tutte queste categorie di contribuenti, dovrà quindi avvenire, entro il 31 ottobre, compilando un modello F24 con codice tributo :
  • TVRI” nel caso del rinnovo dell’abbonamento Tv 
  • TVNA” se è il primo anno di abbonamento. 


Il versamento va fatto in un’unica tranche, pari a 100 euro.

fonte : sole24

venerdì 24 febbraio 2012

Canone RAI: non è dovuto per il mero possesso di pc, tablet e smartphone (Comunicato stampa 20 febbraio 2012)

Canone RAI: non è dovuto per il mero possesso di pc, tablet e smartphone (Comunicato stampa 20 febbraio 2012):


Con Comunicato stampa 20 febbraio 2012 la RAI ha chiarito che il pagamento del canone non è dovuto per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, un tablet o uno smartphone.
L’invito a sottoscrivere l’abbonamento speciale Rai, infatti, pareva rivolta a chiunque disponesse di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
Sulla base dell’analisi normativa in materia, il canone speciale potrebbe però essere richiesto solo con riferimento a soggetti in grado di porre in essere audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico
Il pagamento del canone speciale, pertanto, è obbligatorio per imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage); il canone non va corrisposto se tali imprese, società ed enti abbiano già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più televisori.

lunedì 20 febbraio 2012

Canone RAI 2012: obbligo di indicazione sul modello Unico 2012 per imprese e società

Canone RAI 2012: obbligo di indicazione sul modello Unico 2012 per imprese e società:
L'art. 17, D.L. n. 201/2011, c.d. "Decreto salva-Italia", prevede, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento speciale radiotelevisivo, l'obbligo, per imprese e società, di indicare nel modello UNICO:
• il numero di abbonamento;
• la categoria di appartenenza, ai fini dell'applicazione della tariffa dell'abbonamento;
• altri elementi eventualmente individuati dal Provvedimento di approvazione del modello UNICO.

mercoledì 18 gennaio 2012

CANONE RAI 2012 IN SCADENZA: ESENZIONE PER GLI OVER 75 (RAI)

Abolizione del canone RAI per soggetti di eta' pari o superiore a 75 anni Art. 1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n.248. Per avere diritto all'esenzione occorre:

  •  aver compiuto 75 anni di eta’ entro il termine di pagamento del canone;
  •  non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
  •  possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilita’ (euro 6.713,98 annui). 

Per reddito si intende la somma:


  • del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
  • dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
  • delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
  • dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Viceversa, sono esclusi dal calcolo:

  • i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
  • il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
  • i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
  • altri redditi assoggettati a tassazione separata.

NB.: Il requisito del reddito deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione.

 La domanda di esenzione per gli anni 2008-2009-2010-2011 deve essere presentata utilizzando il modulo di dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che puo’ essere scaricato dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate

www.agenziaentrate.gov.it

oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai.

La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 - Torino (To)

oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Tutti i contribuenti interessati possono richiedere assistenza e informazioni sulle modalita’ di compilazione della dichiarazione e all’istanza di rimborso al numero 848.800.444 o presso gli uffici dell’Agenzia presenti su tutto il territorio nazionale. Inoltre e’ a disposizione dei cittadini il Call Center Risponde Rai al numero 199.123.000.

Per avere diritto all’esenzione annuale per l'anno 2012 e’ necessario aver compiuto 75 anni (o un eta’ superiore) entro il 31/01/12.

Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno devono aver compiuto 75 anni di eta’ entro il 31/07/12. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuera’ i dovuti controlli per verificare le condizioni di eta’ e di reddito.
Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuera’ i dovuti controlli per verificare le condizioni di eta’ e di reddito.

La domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012, nel caso in cui siano presenti i requisiti, dovra’ essere effettuata tramite l’apposito modulo che puo’ essere scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate

www.agenziaentrate.gov.it

oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai, unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione.

La domanda deve essere spedita tramite raccomandata al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Casella postale 22
10121 - Torino (To)

oppure consegnata agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Naturalmente le domande di esenzione/rimborso presentate prima del 19/9/2010 - non potendo essere redatte sul modello ufficiale reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno successivo - in presenza dei requisiti di eta' e di reddito indicati dalla legge saranno ritenute comunque valide, fatti salvi i dovuti controlli sulle condizioni del reddito eseguiti dall’Agenzia delle Entrate. Qualora le informazioni fornite non fossero sufficienti l’Agenzia delle Entrate provvedera’ ad informare l’utente.

Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Resta fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone.

Da ultimo si fa presente che l’aticolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che venga irrogata una sanzione amministrativa di “importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualita’ evasa’. Tale sanzione si cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 2000.
fonte:RAI

mercoledì 4 gennaio 2012

Fisco, ecco le scadenze di Gennaio

Dopo cenoni, compre, spese e regali c’è chi attende l’ arrivo dei sald invernali ma c’è anche, e sono la maggior parte, attende l’ arrivo di scadenze importanti relative al Fisco. Il mese di Gennaio è davvero una corsa agli ostacoli per gli italiani che avranno a che fare con il pagamento di contributi colf, canone Rai, superbollo auto e scadenze per le partite Iva.
La prima scadenza è prevista per il prossimo 10 gennaio e riguarda il Versamento dei contributi colf – badanti 4° trimestre 2011.
 I contributi dovranno essere versati utilizzando il bollettino MAV (pagamento mediante avviso) che l’Inps ha inviato a tutti i datori di lavoro domestico la determinazione avverrà mediante calcolo sull’orario di lavoro svolto.
Addizionale comunale IRPEF: il 16 gennaio è il termine ultimo per il pagamento delle rate inerenti l’addizionale comunale Irpef, o il versamento in un’unica soluzione.
Contributi previdenziali INPS – Enpals: il 16 gennaio scade il termine per contribuire all’INPS le quote sulle retribuzioni di lavoro dipendente di competenza del mese precedente. Nella stessa data, scade anche il termine per i contributi Enpals.

Pagamento tasse deceduti: gli eredi entro il 16 gennaio potranno adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali per conto del deceduto, con versamento mediante F24, con pagamento di una maggiorazione limitata allo 0,40%.

ICI: il 16 gennaio è anche scadenza per il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili scaduta il 16 dicembre 2011, con una maggiorazione ridotta, a titolo di sanzione amministrativa.

IVA: sempre il 16 gennaio hanno scadenza tutti i principali termini

domenica 25 dicembre 2011

Rai: canone aumenta a 112 euro

Rai: canone aumenta a 112 euro: Rai: canone aumenta a 112 euro
(Adnkronos) - Aumenta a 112 euro il canone di abbonamento alla Rai. E' quanto appare sul sito internet dell'Azienda, alla sezione ''rinnovo abbonamenti'', in cui si specifica che la cifra da pagare entro il 31 gennaio e' pari a 112 euro, con un aumento di 1,5 euro rispetto al 2011. la quota semestrale, si legge sempre sul sito, e' pari a 57,16 euro, mentre quella trimestrale e' di 29,76 euro.