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mercoledì 22 aprile 2026
venerdì 24 gennaio 2025
GUIDA ALLA "NUOVA" RATEIZZAZIONE in vigore dal 01/01/2025 by AdEr
Online la guida sulla rateizzazione delle cartelle:
un comodo vademecum con le nuove regole in vigore dal 1°gennaio 2025,
introdotte dal decreto di riordino del sistema nazionale della riscossione (Dlgs. n. 110/2024).
sabato 25 maggio 2024
mercoledì 18 gennaio 2017
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (01/2017) la GUIDA AdE - FAQ
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martedì 4 ottobre 2016
#EQUITALIA RIAMMISSIONE ALLA #RATEIZZAZIONE LA #CIRCOLARE By A.d.E.
Con la circ. 41/E 03-10-2016 , l'A.d.E. chiarisce sulla riapertura dei termini per la rateazione.
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| circ.41/e |
La rimessione viene ammessa :
- in caso di decadenza dalla dilazione di avvisi di accertamento con adesione o definiti con acquiescenza
- nonché in caso di definizione degli inviti al contraddittorio
- e dei processi verbali di constatazione.
Viene invece esclusa la dilazione
- per le decadenze riferite alla rateazione degli atti di mediazione e di conciliazione giudiziale.
Per ottenere la rimessione nei termini è necessario presentare una istanza entro il 20 ottobre prossimo. Non occorre versare alcun importo in anticipo.
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| circ.41/e |
La rimessione in termini è offerta a tutti i contribuenti che sono decaduti
- nel periodo dal 16 ottobre 2015 al 1°luglio 2016.
Si tratta di un lasso temporale complementare a quello interessato dalla legge 208/2015, che riguardava le dilazioni scadute nei 36 mesi precedenti il 15 ottobre 2015.
giovedì 1 settembre 2016
EQUITALIA RATEIZZAZIONI RIAMMISSIONE DEI DECADUTI al 30/06 DOMANDA ENTRO 20/10
Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016
può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda.
La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili.
Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.
CONDIZIONI
- richiesta di riammissione fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016;
- il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.
Cosa succede dopo il 20/10/2016
Il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.
Come fare per richiedere la riammissione alla rateizzazione
Il modulo per chiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione
- (mod. RR1) è disponibile sia allo sportello sia nelle seguenti sezioni del Portale Equitalia
fonte:EQUITALIA
mercoledì 3 agosto 2016
EQUITALIA RATEIZZAZIONE IL LIMITE PASSA A 60000€
Con il decreto legge enti locali, approvato in via definitiva dal Senato, il fisco riapre le porte alla dilazione di pagamento in più soluzioni.
La norma consente di essere riammessi, fino a un massimo di
presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Tra le novità più significative l'importo oltre il quale la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la situazione di difficoltà, che sale da
La norma consente di essere riammessi, fino a un massimo di
- ulteriori 72 rate mensili
presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Tra le novità più significative l'importo oltre il quale la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la situazione di difficoltà, che sale da
- 50.000 euro a 60.000 euro.
venerdì 23 ottobre 2015
martedì 27 gennaio 2015
martedì 21 ottobre 2014
mercoledì 27 agosto 2014
martedì 3 dicembre 2013
martedì 12 novembre 2013
giovedì 30 agosto 2012
Il reclamo obbligatorio e le sanzioni tributarie: i nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. (ADUC)
Con Circolare n. 33 del 3 agosto scorso, l'Agenzia delle Entrate ha emesso un ulteriore scritto a chiarimento del nuovo istituto del reclamo obbligatorio nel contenzioso tributario, rispondendo ad alcuni quesiti che la prassi applicativa ha portato alla luce.
Si chiarisce in primo luogo l'ambito di applicazione della norma contenuta all'art. 17-bis del Dlgs 546 del 1992 (articolo col quale si è introdotto il nuovo istituto deflattivo).
La mediazione si applica ai provvedimenti impositivi di sole sanzioni tributarie.
Il reclamo, pertanto, deve esser effettuato anche da coloro che intendono impugnare detti provvedimenti. Se la controversia viene definita in sede di mediazione con l'ufficio finanziario, che può ridurre nei limiti edittali la sanzione, oppure confermarla per intero, la somma viene decurtata del 40 %.
Non opera, invece, l'obbligo di proporre istanza di mediazione preventiva in caso di sanzione per mancata emissione dello scontrino fiscale (di cui all'art. 12 comma 2 D.lgs. 471/1997), in quanto la controversia presenta un valore indeterminabile.
Nei casi in questione, quando l'ufficio rileva un omesso o ritardato pagamento, emette un provvedimento con cui recupera gli importi e applica una sanzione del 30%. Se entro 30 giorni il contribuente provvede al pagamento l'ufficio procederà ad un ulteriore abbattimento della sanzione del 10%.
Se invece il contribuente non dovesse pagare e intende ricorrere, e gli importi sono contenuti nel limite di 20.000 euro, dovrà preliminarmente procedere con l'istanza di mediazione, che se si conclude con un accordo, comporterà l'abbattimento del 40% della somma richiesta.
I rapporti fra la mediazione e la definizione agevolata delle sanzioni (di cui agli artt. 16 e 17 del D.lgs 472/1997).
Le agevolazioni che conseguono alla definizione di un accordo a seguito del procedimento di mediazione, si aggiungono ad altre già previste dall'ordinamento, ed in particolare quelle che prevedono la decurtazione di un terzo della sanzione irrogata laddove il contribuente paghi nei termini per il ricorso. Tale possibilità, prevista agli articoli 16 e 17 del D.lgs 472/1997, non si applica ai casi di omesso o ritardato versamento del tributo.
Come si conciliano i due istituti?
La circolare chiarisce i passaggi:
- al contribuente arriva un atto di contestazione della sanzione, che può definire in modo agevolato, pagandone un terzo.
- può presentare memorie difensive ed in tal caso la sanzione viene nel caso irrogata con atto motivato entro l'anno successivo;
- può impugnare immediatamente l'atto alla Commissione Provinciale Tributaria, ed in tal caso, laddove si tratti di controversia inferiore ai 20.000 euro, il contribuente dovrà previamente esperire la mediazione obbligatoria.
La decurtazione del 40% è tassativa e si applica all'esito dell'eventuale rideterminazione della sanzione e degli importi dovuti, nonché del cumulo giuridico.
La sanzione può esser contestata nella misura dei minimi edittali oppure in un importo superiore, di tal ché l'ufficio che riceve l'istanza di mediazione potrebbe valutare di rideterminare l'importo della sanzione da irrogare, riducendola fino all'importo minimo previsto per legge. Ebbene, il 40% dello sconto previsto per l'intervenuto accordo, si dovrà applicare sulla somma rideterminata da ultimo dall'amministrazione. Ciò vale anche nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto la contestazione di sanzione che rappresenti il cumulo giuridico per più violazioni.
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mercoledì 15 agosto 2012
I controlli fiscali (ADUC)
L’attività di controllo degli uffici finanziari (ACCERTAMENTO) ha per oggetto l’insieme complessivo delle imposte previste dal nostro sistema, ossia quelle dirette (Irpef, Ires ed Irap), quelle indirette (Iva, registro, ecc.), nonché le imposte erariali e locali (Imu). Essa si basa principalmente sulla verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle denunce presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta, svolta attraverso una serie di accertamenti più o meno mirati.
Ai fini di tale attività istruttoria, l’amministrazione finanziaria si avvale dei dati reperiti attraverso l’Anagrafe Tributaria, un sistema informativo che registra per ogni contribuente, individuato in base al codice fiscale:
- le dichiarazioni presentate annualmente;
- gli accertamenti svolti dagli uffici finanziari;
- le ispezioni operate dalla Guardia di Finanza;
- le attività bancarie eventualmente registrate.
I controlli in tema di imposte dirette sono disciplinati dal DPR n. 600/1973, le cui norme in materia sono in gran parte richiamate anche dalla normativa Iva. Devono essere svolti entro precisi termini decadenziali e nel rispetto delle garanzie previste alla legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Dal gennaio 2012 i controlli sono esecutivi (01) per gli atti scompare sia l’iscrizione a ruolo sia la successiva cartella di pagamento in quanto è lo stesso accertamento che diviene esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati, sempre entro il termine di presentazione del ricorso . I controlli sono :
1) CONTROLLO AUTOMATICO (art. 36-bis DPR n. 600/1973) (01)
Questa prima forma di controllo, definita nella prassi ”liquidazione della dichiarazione”, deve effettuarsi entro l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo e riguarderà la totalità delle dichiarazioni pervenute all’amministrazione finanziaria. Consiste in unaverifica informatizzata dei dati forniti dal contribuente nella dichiarazione, che vengono confrontati con gli elementi in possesso dell’Anagrafe Tributaria al fine di rilevare eventuali vizi formali (es. versamenti inesatti o intempestivi, errori di calcolo sulla base imponibile o sull’ammontare di detrazioni o deduzioni).
Qualora riscontri un’irregolarità di questo tipo, l’ufficio finanziario ne informerà l’interessato mediante un avviso di liquidazione, col quale determinerà la maggiore imposta a suo carico ovvero rettificherà il credito richiesto a rimborso, concedendogli un termine di 30 giorni per regolarizzare la dichiarazione già presentata. L’avviso in questione ha insomma il duplice fine di:
- evitare l’insorgere di un vero e proprio contenzioso fra il fisco e il contribuente, consentendo la preventiva risoluzione della questione (con eventuale versamento in autoliquidazione della maggiore imposta dovuta e pagamento di una sanzione ridotta al 10% anzichè al 30%);
- evitare che il contribuente possa ripetere lo stesso errore nella dichiarazione successiva.
2) CONTROLLO FORMALE (art. 36-ter DPR n. 600/1973) (01)
Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, ed in seguito alla liquidazione automatica della stessa, l’ufficio finanziario potrà se del caso svolgere un ulteriore accertamento, chiedendo al contribuente di produrre documentazione scritta a giustificazione di quanto dichiarato (es. ricevute di versamento, di spese sanitarie, ecc.). Questo controllo, a differenza di quello automatico, non riguarderà la generalità dei contribuenti, ma soltanto alcuni di essi, individuati sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministero delle Finanze.
Anche in questo caso l’ufficio finanziario notificherà un avviso di liquidazione dell’eventuale maggior debito dovuto dal contribuente, il quale avrà la possibilità di pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con la sanzione ridotta al 20% anziché al 30%.
Il versamento delle somme dovute in seguito ai controlli automatici delle dichiarazioni può essere rateizzato (articolo 3-bis del Dlgs n. 462/1997).
LA RATEIZZAZIONE - IL SERVIZIO
COME E QUANDO
LA DECADENZA DEL BENEFICIO
3) CONTROLLO SOSTANZIALE (art. 31-45 DPR n. 600/1973 e artt. 51-52 DPR n. 633/1972 in materia di Iva)
Se in sede di controllo formale vengono riscontrate delle anomalie che ad avviso dell’amministrazione finanziaria necessitano di ulteriore approfondimento istruttorio, questa potrà infine procedere ad un controllo di merito, realizzato dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Guardia di Finanza,che opera anche in veste di polizia giudiziaria. Essi potranno esercitare i propri poteri istruttori:
- presso il proprio ufficio, invitando il contribuente o terzi a comparire, a compilare questionari o ancora a trasmettere atti o documenti rilevanti in loro possesso;
- presso il contribuente o terzi, ispezionandone il domicilio o i locali in cui esercitano la loro attività commerciale o professionale;
- mediante indagini bancarie sui conti correnti degli interessati (l’art. 18 della legge 413/1991 ha abolito a tal riguardo il segreto bancario);
- attraverso la richiesta di informazioni a soggetti terzi, pubblici (es. enti pubblici, organi di giustizia, amministrazioni finanziarie di altri stati UE) o privati, eventualmente incaricati di pubbliche funzioni (es. assicurazioni, notai, conservatori di registri immobiliari, agenti della riscossione).
-> L’istruttoria si concluderà, qualora l’amministrazione finanziaria riscontri delle anomalie, con unavviso di accertamento notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla).
Tale avviso dal 1 ottobre 2011 può essere emesso con efficacia immediatamente esecutiva.
Ai fini di tale attività istruttoria, l’amministrazione finanziaria si avvale dei dati reperiti attraverso l’Anagrafe Tributaria, un sistema informativo che registra per ogni contribuente, individuato in base al codice fiscale:
- le dichiarazioni presentate annualmente;
- gli accertamenti svolti dagli uffici finanziari;
- le ispezioni operate dalla Guardia di Finanza;
- le attività bancarie eventualmente registrate.
I controlli in tema di imposte dirette sono disciplinati dal DPR n. 600/1973, le cui norme in materia sono in gran parte richiamate anche dalla normativa Iva. Devono essere svolti entro precisi termini decadenziali e nel rispetto delle garanzie previste alla legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).
Dal gennaio 2012 i controlli sono esecutivi (01) per gli atti scompare sia l’iscrizione a ruolo sia la successiva cartella di pagamento in quanto è lo stesso accertamento che diviene esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati, sempre entro il termine di presentazione del ricorso . I controlli sono :
1) CONTROLLO AUTOMATICO (art. 36-bis DPR n. 600/1973) (01)
Questa prima forma di controllo, definita nella prassi ”liquidazione della dichiarazione”, deve effettuarsi entro l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo e riguarderà la totalità delle dichiarazioni pervenute all’amministrazione finanziaria. Consiste in unaverifica informatizzata dei dati forniti dal contribuente nella dichiarazione, che vengono confrontati con gli elementi in possesso dell’Anagrafe Tributaria al fine di rilevare eventuali vizi formali (es. versamenti inesatti o intempestivi, errori di calcolo sulla base imponibile o sull’ammontare di detrazioni o deduzioni).
Qualora riscontri un’irregolarità di questo tipo, l’ufficio finanziario ne informerà l’interessato mediante un avviso di liquidazione, col quale determinerà la maggiore imposta a suo carico ovvero rettificherà il credito richiesto a rimborso, concedendogli un termine di 30 giorni per regolarizzare la dichiarazione già presentata. L’avviso in questione ha insomma il duplice fine di:
- evitare l’insorgere di un vero e proprio contenzioso fra il fisco e il contribuente, consentendo la preventiva risoluzione della questione (con eventuale versamento in autoliquidazione della maggiore imposta dovuta e pagamento di una sanzione ridotta al 10% anzichè al 30%);
- evitare che il contribuente possa ripetere lo stesso errore nella dichiarazione successiva.
2) CONTROLLO FORMALE (art. 36-ter DPR n. 600/1973) (01)
Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, ed in seguito alla liquidazione automatica della stessa, l’ufficio finanziario potrà se del caso svolgere un ulteriore accertamento, chiedendo al contribuente di produrre documentazione scritta a giustificazione di quanto dichiarato (es. ricevute di versamento, di spese sanitarie, ecc.). Questo controllo, a differenza di quello automatico, non riguarderà la generalità dei contribuenti, ma soltanto alcuni di essi, individuati sulla base di criteri selettivi fissati dal Ministero delle Finanze.
Anche in questo caso l’ufficio finanziario notificherà un avviso di liquidazione dell’eventuale maggior debito dovuto dal contribuente, il quale avrà la possibilità di pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con la sanzione ridotta al 20% anziché al 30%.
Il versamento delle somme dovute in seguito ai controlli automatici delle dichiarazioni può essere rateizzato (articolo 3-bis del Dlgs n. 462/1997).
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COME E QUANDO
LA DECADENZA DEL BENEFICIO
3) CONTROLLO SOSTANZIALE (art. 31-45 DPR n. 600/1973 e artt. 51-52 DPR n. 633/1972 in materia di Iva)
Se in sede di controllo formale vengono riscontrate delle anomalie che ad avviso dell’amministrazione finanziaria necessitano di ulteriore approfondimento istruttorio, questa potrà infine procedere ad un controllo di merito, realizzato dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Guardia di Finanza,che opera anche in veste di polizia giudiziaria. Essi potranno esercitare i propri poteri istruttori:
- presso il proprio ufficio, invitando il contribuente o terzi a comparire, a compilare questionari o ancora a trasmettere atti o documenti rilevanti in loro possesso;
- presso il contribuente o terzi, ispezionandone il domicilio o i locali in cui esercitano la loro attività commerciale o professionale;
- mediante indagini bancarie sui conti correnti degli interessati (l’art. 18 della legge 413/1991 ha abolito a tal riguardo il segreto bancario);
- attraverso la richiesta di informazioni a soggetti terzi, pubblici (es. enti pubblici, organi di giustizia, amministrazioni finanziarie di altri stati UE) o privati, eventualmente incaricati di pubbliche funzioni (es. assicurazioni, notai, conservatori di registri immobiliari, agenti della riscossione).
-> L’istruttoria si concluderà, qualora l’amministrazione finanziaria riscontri delle anomalie, con unavviso di accertamento notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla).
Tale avviso dal 1 ottobre 2011 può essere emesso con efficacia immediatamente esecutiva.
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martedì 24 luglio 2012
LAVORATORI DOMESTICI. PRONTA LA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI RATEAZIONE DEI CONTRIBUTI (ateneoweb)
Con il messaggio n. 11560 del 2012, l’Inps comunica di aver reso disponibile, nell’ambito della sezione Nuova gestione lavoratori domestici del processo Soggetto contribuente, la funzione per la gestione delle domande di rateazione dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico.
La velocizzazione della procedura di autorizzazione alla dilazione dei suddetti contributi è strettamente correlata alla nuova funzione telematica di gestione avviata dall’Ente previdenziale, che consente ai datori di lavoro che vogliono ottenere il pagamento in forma dilazionata di presentare un’apposita istanza comprensiva di tutti i crediti contributivi accertati alla data di presentazione, con riferimento a tutti i rapporti di lavoro domestici di cui si è titolari.
La nuova funzione per la gestione delle domande di rateazione dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico prevede diverse fasi:
- l`acquisizione della scheda istruttoria;
- la stampa della scheda per l`accoglimento dell`istanza;
- l`emissione e la stampa del piano di ammortamento per la successiva
sottoscrizione da parte del datore di lavoro.
E’ disponibile anche la funzione di definizione per
"Mancata sottoscrizione del piano di ammortamento",
e quella per "Reiezione" ed "Estinzione anticipata".
Con un successivo messaggio, l’Inps comunicherà anche il rilascio della funzione di “Revoca”.
Si ricorda che il pagamento dilazionato può essere concesso fino ad un massimo di 24 mensilità sempreché l’importo della rata non sia inferiore a 100 euro; il termine sale a 36 mesi nel caso di periodi antecedenti al 1° aprile 2009 relativi alla sanatoria stranieri.
La definizione delle istanze deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione, mentre la sottoscrizione del piano di ammortamento deve avvenire entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento.
Per quanto riguarda il pagamento della prima rata, questo deve essere effettuato prima o contestualmente alla sottoscrizione del piano di ammortamento.
La velocizzazione della procedura di autorizzazione alla dilazione dei suddetti contributi è strettamente correlata alla nuova funzione telematica di gestione avviata dall’Ente previdenziale, che consente ai datori di lavoro che vogliono ottenere il pagamento in forma dilazionata di presentare un’apposita istanza comprensiva di tutti i crediti contributivi accertati alla data di presentazione, con riferimento a tutti i rapporti di lavoro domestici di cui si è titolari.
La nuova funzione per la gestione delle domande di rateazione dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico prevede diverse fasi:
- l`acquisizione della scheda istruttoria;
- la stampa della scheda per l`accoglimento dell`istanza;
- l`emissione e la stampa del piano di ammortamento per la successiva
sottoscrizione da parte del datore di lavoro.
E’ disponibile anche la funzione di definizione per
"Mancata sottoscrizione del piano di ammortamento",
e quella per "Reiezione" ed "Estinzione anticipata".
Con un successivo messaggio, l’Inps comunicherà anche il rilascio della funzione di “Revoca”.
Si ricorda che il pagamento dilazionato può essere concesso fino ad un massimo di 24 mensilità sempreché l’importo della rata non sia inferiore a 100 euro; il termine sale a 36 mesi nel caso di periodi antecedenti al 1° aprile 2009 relativi alla sanatoria stranieri.
La definizione delle istanze deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione, mentre la sottoscrizione del piano di ammortamento deve avvenire entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento.
Per quanto riguarda il pagamento della prima rata, questo deve essere effettuato prima o contestualmente alla sottoscrizione del piano di ammortamento.
mercoledì 7 marzo 2012
EQUITALIA: NOVITA' PER RILASCIO RATEAZIONI ANCHE PER DITTE INDIVIDUALI E SOCIETA'
Con la pubblicazione della direttiva 7 del gruppo Equitalia dello scorso 1° marzo 2012, sono stati fatti passi in avanti anche per quel che concerne il rilascio della rateizzazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero ditte individuali, società di persone e società di capitali.
La difficoltà principale incontrata da tali soggetti per ottenere la dilazione del debito consiste principalmente nel modo in cui viene valutata la temporanea difficoltà economica e finanziaria dell'impresa a far fronte ai propri debiti a causa dell'applicazione di alcuni parametri quali l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa.
Per ottenere la rateazione è necessario che l'indice di liquidità abbia un valore inferiore ad 1 mentre l'indice Alfa abbia un valore superiore a 3. Ora mentre non è difficile trovare imprese con indice di liquidità inferiore ad 1 è piuttosto difficile trovare aziende con indice A maggiore di 3.
Con tale direttiva il gruppo Equitalia è intervenuto per facilitare l'accesso alla dilazione di tali soggetti specificando che a partire dal 1° marzo 2012 il codice Alfa non debba essere più considerato come elemento esclusivo per la concessione della rateazione, ma debba essere impiegato nella valutazione generale dell'azienda ed utilizzato come parametro per determinare il numero delle rate concedibili per la dilazione del debito.
La difficoltà principale incontrata da tali soggetti per ottenere la dilazione del debito consiste principalmente nel modo in cui viene valutata la temporanea difficoltà economica e finanziaria dell'impresa a far fronte ai propri debiti a causa dell'applicazione di alcuni parametri quali l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa.
Per ottenere la rateazione è necessario che l'indice di liquidità abbia un valore inferiore ad 1 mentre l'indice Alfa abbia un valore superiore a 3. Ora mentre non è difficile trovare imprese con indice di liquidità inferiore ad 1 è piuttosto difficile trovare aziende con indice A maggiore di 3.
Con tale direttiva il gruppo Equitalia è intervenuto per facilitare l'accesso alla dilazione di tali soggetti specificando che a partire dal 1° marzo 2012 il codice Alfa non debba essere più considerato come elemento esclusivo per la concessione della rateazione, ma debba essere impiegato nella valutazione generale dell'azienda ed utilizzato come parametro per determinare il numero delle rate concedibili per la dilazione del debito.
fonte:gruppoantonacci
Equitalia richieste di rateazione per i contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà:
- Modulo per le persone fisiche e giuridiche fino a 20 mila euro (download .pdf)
- Prospetto della documentazione da presentare con l'istanza di rateazione (download .pdf)
martedì 6 marzo 2012
COMUNICATO EQUITALIA RATEIZZAZIONE DEBITI FISCALI
Si richiama l’attenzione sul sottostantre comunicato pubblkicato da Equitalia in data 1.3.2012 in materia di rateizzazione dei debiti fiscali in modo semplice e veloce
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Equitalia ha previsto una nuova direttiva che porta da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione soltanto con una semplice richiesta motivata che attesta la propria situazione di temporanea difficoltà economica. Pertanto, non occorrono più documenti per dimostrare la situazione economico-finanziaria del contribuente, che restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia.
Nei limiti dei 20 mila euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili che possono essere concesse,il n.ro di rate concesse varierà in funzione all'ISEE fino al n.ro max di 48. La rata minima resta di 100 euro. Inoltre, sono state anche stabilite procedure più snelle per le associazioni, le società di persone e le ditte individuali.
Importanti novità in favore delle aziende. L’indice alfa, parametro prima utilizzato per ottenere il rateizzo, servirà ora solo per determinare il numero massimo di rate che possono essere concesse. Si amplia così la platea delle aziende che possono beneficiare del pagamento dilazionato dei tributi non pagati.
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Equitalia ha previsto una nuova direttiva che porta da 5 a 20 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione soltanto con una semplice richiesta motivata che attesta la propria situazione di temporanea difficoltà economica. Pertanto, non occorrono più documenti per dimostrare la situazione economico-finanziaria del contribuente, che restano necessari solo se il debito supera la nuova soglia.
Nei limiti dei 20 mila euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili che possono essere concesse,il n.ro di rate concesse varierà in funzione all'ISEE fino al n.ro max di 48. La rata minima resta di 100 euro. Inoltre, sono state anche stabilite procedure più snelle per le associazioni, le società di persone e le ditte individuali.
Importanti novità in favore delle aziende. L’indice alfa, parametro prima utilizzato per ottenere il rateizzo, servirà ora solo per determinare il numero massimo di rate che possono essere concesse. Si amplia così la platea delle aziende che possono beneficiare del pagamento dilazionato dei tributi non pagati.
martedì 17 gennaio 2012
Equitalia vara nuove regole: rateizzazione agevolata se il reddito peggiora
Equitalia vara nuove regole: rateizzazione agevolata se il reddito peggiora:

Ma cosa significa? In termini molto più concreti e meno sintetici, chi ha già richiesto la dilazione del pagamento della cartella esattoriale a Equitalia può richiedere una nuova rateizzazione, piùagevolata (poichè con dilazione maggiormente estesa nel tempo), semplicemente dimostrando che il proprio reddito o la propria situazione reddituale d’impresa è peggiorata.
Diverse le regole sottostanti la prova del peggioramento della situazione. Ecco il nostro riassunto:
- Dilazione per importi fino a 5 mila euro: la dilazione agevolata è possibile sulla base di una semplice richiesta del debitore.
- Dilazione per importi maggiori di 5 mila euro, da persone fisiche o ditte individuali: la prova del peggioramento della situazione è effettuata mediante presentazione del nuovo modello ISEE, che sia peggiorativo rispetto all’originario; in alternativa, il debitore dovrà dimostrare eventi posteriori che hanno aggravato la situazione.
- Dilazione per importi maggiori di 5 mila euro, da società o altre categorie giuridiche: la prova del peggioramento della situazione è effettuabile attraverso presentazione di una situazione economico patrimoniale aggiornata, con risultato dell’indice di liquidità peggiore rispetto all’originario.
lunedì 16 gennaio 2012
Dalla manovra Monti nuove regole in materia di rateizzazione di avvisi bonari e cartelle esattoriali.
Dalla manovra Monti nuove regole in materia di rateizzazione di avvisi bonari e cartelle esattoriali.:
Modifiche in tema di rateizzazione degli avvisi bonari (ai sensi degli art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73), e delle cartelle esattoriali arrivano dalla manovra Monti.
1) Avvisi bonari. Art. 36-bis del DPR 600/73.
Trattasi dei controlli in cui il contribuente pur avendo inviato correttamente la dichiarazione dei redditi, non ne ha effettuato i relativi versamenti. (la comunicazione di irregolarità o avviso bonario è emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/73).
2) Avvisi bonari. Art. 36-ter DPR 600/73. (Controllo Formale).
Trattasi dei casi in cui il contribuente pur avendo inviato correttamente la dichiarazione dei redditi, abbia indicato oneri deducibili o detraibili non spettanti, disconosciuti quindi dall'Agenzia delle Entrate, in seguito a "controllo formale". Di conseguenza, l'Amministrazione riliquida la dichiarazione presentata senza tali oneri indebitamente dedotti, ed emette nei confronti del contribuente la comunicazione di irregolarità ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/73) comprensivamente della riliquidazione della dichiarazione e della esposizione della differenza a debito del soggetto.
La sanzione è dovuta solo per due terzi del massimo, che ordinariamente è stabilita al 30%, e che viene quindi ridotta al 20% delle somme dovute, purchè il contribuente entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, effettui il pagamento dell'importo riliquidato maggiorato del 20% a titolo di penale e maggiorato degli interessi legali.
E' prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute, con pagamenti trimestrali,
Modifiche in tema di rateizzazione degli avvisi bonari (ai sensi degli art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73), e delle cartelle esattoriali arrivano dalla manovra Monti.
1) Avvisi bonari. Art. 36-bis del DPR 600/73.
Trattasi dei controlli in cui il contribuente pur avendo inviato correttamente la dichiarazione dei redditi, non ne ha effettuato i relativi versamenti. (la comunicazione di irregolarità o avviso bonario è emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/73).
La sanzione in questo caso è dovuta solo per un terzo del massimo (ordinariamente stabilita al 30%) che viene ridotta al 10%, purchè il contribuente entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione medesima, effettui il pagamento dell'importo omesso maggiorato del 10% suddetto a titolo di penale e maggiorato degli interessi legali).
2) Avvisi bonari. Art. 36-ter DPR 600/73. (Controllo Formale).
Trattasi dei casi in cui il contribuente pur avendo inviato correttamente la dichiarazione dei redditi, abbia indicato oneri deducibili o detraibili non spettanti, disconosciuti quindi dall'Agenzia delle Entrate, in seguito a "controllo formale". Di conseguenza, l'Amministrazione riliquida la dichiarazione presentata senza tali oneri indebitamente dedotti, ed emette nei confronti del contribuente la comunicazione di irregolarità ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/73) comprensivamente della riliquidazione della dichiarazione e della esposizione della differenza a debito del soggetto.
La sanzione è dovuta solo per due terzi del massimo, che ordinariamente è stabilita al 30%, e che viene quindi ridotta al 20% delle somme dovute, purchè il contribuente entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, effettui il pagamento dell'importo riliquidato maggiorato del 20% a titolo di penale e maggiorato degli interessi legali.
E' prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute, con pagamenti trimestrali,
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