giovedì 1 settembre 2016

EQUITALIA RATEIZZAZIONI RIAMMISSIONE DEI DECADUTI al 30/06 DOMANDA ENTRO 20/10

Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016
può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza  l’obbligo di pagare integralmente le rate scadute all’atto della domanda.

La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili.

Inoltre, chi è decaduto da una dilazione straordinaria con più di 72 rate, può ottenere al massimo lo stesso numero di rate approvate in precedenza.

CONDIZIONI
  • richiesta di riammissione fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016;
  • il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Fino alla data di  effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.


Cosa succede dopo il 20/10/2016
Il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione, a prescindere dalla data della decadenza, ma a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

Come fare per richiedere la riammissione alla rateizzazione
Il modulo per chiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione 
  • (mod. RR1) è disponibile sia allo sportello sia nelle seguenti sezioni del Portale Equitalia
fonte:EQUITALIA

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