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giovedì 2 febbraio 2012

CUD: ulteriore deducibilità dal reddito

CUD: ulteriore deducibilità dal reddito:
Ulteriore deducibilità dal reddito, con decorrenza 01/01/2012, dei contributi versati direttamente o tramite il datore di lavoro, a Fondi di previdenza integrativa, nel quinquennio 2007/2011, riservata ai soli lavoratori di prima occupazione (quei soggetti che sono stati iscritti a una gestione contributiva obbligatoria dopo la data 01/01/2007) – Risoluzione A.E. n. 131/E del 27/12/2011 –




I lavoratori che si trovano nella suddetta situazione, dovranno fornire al proprio datore di lavoro/sostituto d’imposta, entro la data tassativa del 10/02/2012, una comunicazione scritta, riportante come informazione essenziale la data di prima assunzione, (presso il primo Datore di Lavoro), oltre ai seguenti dati:

CUD/2012 – redditi 2011 – Sezione Altri Dati –

“Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione” :

Punto 122 = I contributi versati solo nell’anno 2011

Punto 123 = Importo totale versato, nei 4 anni precedenti 2007-2008-2009-2010

Punto 124 = Differenziale (se i versamenti, nei 5 anni 2007/2011, sono stati inferiori al limite massimo di

€ 5.164,57 per ogni anno – complessivi € 25.822,85 – il residuo di deducibilità, di cui il dipendente non ha potuto avvalersi, va indicato in questo punto, per consentire di utilizzare anche questo “plafond” in deduzione, entro i vent’anni successivi ai primi 5 trascorsi).

martedì 17 gennaio 2012

pubblicate le versioni definitive dei modelli 730/2012 cud 2012

HA PUBBLICATO I MODELLI 


DEFINITIVI PER LE DICHIARAZIONI 


DEI REDDITI 2012 :


martedì 10 gennaio 2012

Novità modello CUD 2012

Entro il 28 febbraio prossimo i pensionati e i lavoratori dipendenti riceveranno il modello CUD 2012, ovvero la certificazione che attesta i redditi da lavoro dipendente e i trattamenti pensionistici erogati nel corso del 2011.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la bozza del modello CUD 2012, che prevede diverse novità rispetto allo stesso modello utilizzato lo scorso anno in relazione all’anno di imposta 2010.Tra queste figura la novità derivante dall’entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge 238/2011, in forza delle quali nel nuovo modello CUD figura l’abbattimento della base imponibile dell’80 per le donne e del 70% per gli uomini rientrati in Italia. Per ottenere tale agevolazione, tuttavia, i “cervelli” rientrati in Italia dovranno presentare esplicita richiesta al proprio datore di lavoro, che a sua volta provvederà ad effettuare la relativa certificazione nel modello CUD tramite codice BM nelle annotazioni.

giovedì 29 dicembre 2011

CUD/2012: modello e istruzioni (bozze)

PROSEGUE da parte dell'AGENZIA delle ENTRATE il rilascio delle
bozze dei documenti fiscali per il nuovo anno (2012) dopo le bozze del
Il nuovo modello, secondo quanto comunicato dall’ Agenzia delle Entrate prevede nuove agevolazioni tra le quali la più importante è l’abbattimento della base imponibile, che scende dell’ 80 e del 70%, per le lavoratrici e per i lavoratori rientrati in Italia e la cui fruizione è legata alla richiesta al datore di lavoro e la sua conseguente certificazione delle somme agevolate nelle annotazioni.
Nel nuovo modello troveremo anche il differimento di 17 punti percentuali dell’ acconto dell’Irpef e se in caso di prelievo dell’acconto in misura ordinaria, il datore di lavoro o l’ ente pensionistico dovraanno restituire le maggiori somme trattenute nel mese di dicembre o di gennaio 2012.
Le altre novità riguardano la tassazione del contributo di solidarieta’, che dovrà essere applicata al momento del conguaglio sulle somme che superano i 300.000 euro, la diversa modalita’ del trattamento fiscale delle somme che superano il milione di euro e che sono erogate alla cessazione del rapporto di lavoro.
Confermate l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme per l’incremento della produttivita’, e la riduzione dell’Irpef per il personale impiegato nel ‘Comparto sicurezza’.
Vedi anche (01)