giovedì 2 febbraio 2012

CUD: ulteriore deducibilità dal reddito

CUD: ulteriore deducibilità dal reddito:
Ulteriore deducibilità dal reddito, con decorrenza 01/01/2012, dei contributi versati direttamente o tramite il datore di lavoro, a Fondi di previdenza integrativa, nel quinquennio 2007/2011, riservata ai soli lavoratori di prima occupazione (quei soggetti che sono stati iscritti a una gestione contributiva obbligatoria dopo la data 01/01/2007) – Risoluzione A.E. n. 131/E del 27/12/2011 –




I lavoratori che si trovano nella suddetta situazione, dovranno fornire al proprio datore di lavoro/sostituto d’imposta, entro la data tassativa del 10/02/2012, una comunicazione scritta, riportante come informazione essenziale la data di prima assunzione, (presso il primo Datore di Lavoro), oltre ai seguenti dati:

CUD/2012 – redditi 2011 – Sezione Altri Dati –

“Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione” :

Punto 122 = I contributi versati solo nell’anno 2011

Punto 123 = Importo totale versato, nei 4 anni precedenti 2007-2008-2009-2010

Punto 124 = Differenziale (se i versamenti, nei 5 anni 2007/2011, sono stati inferiori al limite massimo di

€ 5.164,57 per ogni anno – complessivi € 25.822,85 – il residuo di deducibilità, di cui il dipendente non ha potuto avvalersi, va indicato in questo punto, per consentire di utilizzare anche questo “plafond” in deduzione, entro i vent’anni successivi ai primi 5 trascorsi).

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