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giovedì 28 marzo 2013

La deducibilità dei contributi di bonifica (fiscal-focus)

Cassazione, sent. n. 4788/2011. 

La sentenza n. 4788 della sezione tributaria della Cassazione, depositata in cancelleria il 28 febbraio 2011, ha stabilito che tra gli oneri deducibili in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) è possibile indicare i contributi obbligatori pagati per il miglioramento dei fondi agricoli versati ai Consorzi di bonifica.

Contributi consortili:

I contributi consortili relativi ad immobili sono deducibili ai fini Irpef se rispettano i requisiti indicati dall'art. 10 Tuir, il quale prevede che siano dedotti dal reddito “i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione”. Deve, dunque, trattarsi di contributo versato ad un Consorzio previsto come obbligatorio da una legge o da un provvedimento amministrativo. 

Quindi, i cittadini proprietari di un terreno o di un fabbricato che ricada nel perimetro del comprensorio di bonifica, sono tenuti a pagare un contributo annuo, calcolato in base alla rendita catastale dei fabbricati o al reddito dominicale dei terreni, commisurato al beneficio che gli immobili ricevono dall'attività del Consorzio.

Funzione. 
L’importo corrisposto per i contributi di bonifica consente, da un lato, al Consorzio di svolgere quel complesso di attività di manutenzione ed esercizio della rete idraulica relative alla difesa del suolo, alla valorizzazione del territorio, alla salvaguardia dell’ambiente, all'allontanamento delle acque meteoriche (difesa idraulica); dall’altro, permette al contribuente di detrarlo dall’imponibile dell’anno di competenza.

Principi. 
I contributi obbligatori pagati per il miglioramento fondiario sono deducibili dal reddito del contribuente.
Si ricorda, però, che qualora il Consorzio sia una persona giuridica privata ed il contribuente, oltre a non aver tratto vantaggio dalle opere di questo, fornisca la prova del mancato beneficio, la pretesa non sarà più obbligatoria e, quindi, il costo non sarà più deducibile.

I tributi consortili di bonifica e manutenzione (cod. tributo 630 e 648) sono deducibili con la dichiarazione dei redditi: nel Modello UNICO alla sezione 2 "oneri deducibili dal reddito" (altri oneri deducibili) . 

Nel Modello 730 nel quadro E, sezione "altri oneri deducibili" 
al rigo E26 (altri oneri deducibili) con codice "5" 
codice "6" x 730/2014

 tenendo conto dell'IMU Risoluzione Agenzia Entrate 44E, 4 Luglio 2013

L'utenza irrigua non è invece deducibile con la dichiarazione dei redditi.