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giovedì 17 gennaio 2013

EMERSIONE LAVORO DOMESTICO: CHIARIMENTI INPS (in caso di interruzione o disconoscimento ) (LABORTRE)

In relazione alle domande di emersione inerenti il lavoro domestico presentate ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, l’Inps, con  circolare n. 10 del 17 gennaio 2013,  fornisce ulteriori indicazioni facendo seguito alla circolare n. 113 del 14 settembre 2012 ed al messaggio n. 17898 del 5 novembre 2012.
Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012, aveva già specificato che l’avvenuto pagamento del contributo forfettario può considerarsi “manifestazione espressa di volontà” del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario. 
Per queste dichiarazioni di emersione presentate tardivamente è stata concordata la trasmissione del flusso dati dal Ministero dell’Interno all’INPS per l’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro con l’assegnazione del codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912, ed il conseguente invio al recapito del datore di lavoro dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi pre calcolati.
Già nel messaggio n. 17898/2012, l’Istituto ricordava che il datore di lavoro in possesso del PIN (codice di identificazione personale) può conoscere il codice provvisorio assegnato al rapporto di lavoro da emersione (8912nnnnnn) attraverso il sito http://www.inps.it o telefonando al Contact Center Multicanale al numero  803.164 -gratuito da telefono fisso- oppure, da cellulare, al numero 06164164  con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.
Con la circolare in esame ora l’Inps, in successione alle disposizione del Minsitero dell’Interno, fornisce le disposizioni per i casi di interruzione o disconoscimento del rapporto di lavoro.

fonte:LABORTRE

dettagli ulteriori : (01)

lunedì 24 dicembre 2012

sanatoria/regolarizzazione 2012 allo sportello Unico va fornita la sequenza numerica che identifica la mansione


Attenzione:

Sul sito del ministero dell'Interno "nullaostalavoro.interno.it" ulteriori dettagli sulla SANATORIA 2012 . Per coloro i quali hanno inviato un'istanza di emersione dal lavoro irregolare per lavoro subordinato (mod. EM-SUB) all'atto della convocazione da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno fornire all'operatore di Sportello il codice identificativo a sei caratteri corrispondente alla mansione del lavoratore, ricercandolo nella tabella scaricabile qui .
Nel file è disponibile un'ampia lista delle professioni classificate dall'ISTAT, all'interno della quale, mediante la funzione "trova" di Excel, sarà possibile ricercare la singola professione e quindi il relativo codice da fornire all'operatore di Sportello (es.: 5.2.2.3.2.0 - Camerieri di ristorante) 

giovedì 6 dicembre 2012

Sanatoria extraue irregolari: chi ha pagato i 1.000 euro può ancora inviare la domanda (seac)


Il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 7529 del 4 dicembre 2012,(approfondimento)  fornisce indicazioni operative per coloro che:
non hanno inviato la relativa domanda.
In tal caso, è possibile completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda a partire 
dalle ore 8.00 del 10 dicembre 2012 e fino al 31 gennaio 2013
attraverso il sistema di inoltro telematico presente all’indirizzo 

fonte:seac


leggi anche (pmi)

martedì 27 novembre 2012

Lavoratori domestici: chiarimenti sulla sanatoria 2012 (widsoluzioni)

A seguito della dichiarazione di emersione presentata allo sportello unico per l’immigrazione, il Ministero dell’Interno ha trasmesso il flusso dei dati che ha permesso all’INPS l’iscrizione d’ufficio dei rapporti di lavoro domestici, assegnando un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali “8912” e un numero progressivo.

Per tali iscrizioni sono stati registrati in archivio i seguenti dati presenti nella dichiarazione (Mod. EM-DOM):

- dati anagrafici del datore e del lavoratore;

- dati retributivi presenti nella sezione “Proposta contratto di soggiorno” in merito a mansioni, livello, tipo rapporto, convivenza, orario di lavoro settimanale.

Come retribuzione oraria o mensile è stata inserita quella dell’importo minimo indicato nel CCNL di riferimento, corrispondente al livello dichiarato e, comunque, un importo mensile non inferiore all’assegno sociale – che per il 2012 corrisponde a € 429 con un orario di lavoro settimanale non inferiore alle 20 ore.

L’INPS, con il messaggio n. 17898 del 5 novembre 2012 (01), fa seguito alle istruzioni riguardanti la sanatoria dei lavoratori extracomunitari, fornendo importanti aggiornamenti sulle operazioni di regolarizzazione dei lavoratori domestici in corso presso l’Istituto.

Infatti, dopo che sono state concluse le operazioni di iscrizione di tutti i rapporti di lavoro provvisori derivanti dalle domande di emersione, è attualmente in corso l’invio al recapito del datore di lavoro dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi pre calcolati.



ENTRO 30GG DALLA RICEZIONE DELLA LETTERA DELL'INPS


Il datore di lavoro per procedere alla regolarizzazione dei pagamenti sia in possesso di PIN op no dovrà utilizzare I CODICI DEI RAPPORTI CHE SARANNO 8912xxxxxx op 9212xxxxxx .
Il pagamento potrà essere effettuato tramite MAV allegati alla lettera op utulizzando appositi codici come indicato sopra tramite il sito dell'INPS

Il datore di lavoro può comunicare una data di inizio del rapporto di lavoro, identificato con codice provvisorio, antecedente il 9 maggio 2012, nei limiti della prescrizione quinquennale. 
In caso di variazione dell’inizio del rapporto di lavoro le procedure provvedono a generare i Mav relativi al 2012, che possono essere stampati direttamente dal datore di lavoro:

- se la data è successiva al 01/04/2012 è possibile stampare il 2/2012 per le settimane dalla data di inizio indicata al 05/05/2012;

- se la data è antecedente il 01/04/2012 è possibile stampare il 1/2012 ed il 2/2012 (per il periodo 1/04-05/05).

Non è invece possibile stampare i Mav per i trimestri precedenti il 2012, in quanto per pagare i contributi degli anni pregressi il datore di lavoro deve comunque presentare il modello “LD15(pdf) di regolarizzazione contributiva alla sede competente per territorio.


Al fine della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro, all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, dovrà esibire le ricevute dei Mav relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto.

Insieme alle ricevute, inoltre, dovrà esibire la parte superiore del documento di pagamento che riporta nella causale, oltre i dati anagrafici ed il codice rapporto “8912nnnnnn”, anche i dati che hanno determinato l’importo:


- settimane retribuite nel 1°, 2° e 3° mese;

- ore totali (ore settimanali per il n° dei sabati ricadenti nel trimestre);

- retribuzione oraria (come è noto anche la retribuzione mensile viene trasformata in oraria e maggiorata della quota di tredicesima);

- importo (calcolato in base alla fascia contributiva di appartenenza).

La sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione conclude il procedimento di emersione e assolve anche l’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione.

La comunicazione obbligatoria viene inviata anche all’Istituto affinché possa:

  • provvedere all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro rilasciando un nuovo codice rapporto, contraddistinto dai numeri iniziali “9212” e un progressivo;
  • chiudere d’ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente, contraddistinto dai numeri iniziali “8912”, al giorno precedente alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno;
  • inviare al datore di lavoro la comunicazione del nuovo codice assegnato, il bollettino Mav per il pagamento dei contributi del trimestre nel corso del quale avviene la sottoscrizione e i Mav relativi ai trimestri successivi.

venerdì 9 novembre 2012

Sanatoria stranieri: entro il 16 novembre ritenute fiscali da versare da parte dei datori per lavori non domestici


La scadenza in questione riguarda i sostituti d’imposta, quindi soltanto i datori di lavoro che hanno regolarizzato rapporti lavorativi non domestici. L’appuntamento è previsto dal decreto 29 agosto 2012, che sottolinea l’importanza della regolarizzazione del rapporto di lavoro, principale beneficio a favore del datore, valutato in particolare in considerazione dell’inasprimento delle sanzioni.
La sanatoria si considera perfezionata quando congiuntamente risulti sottoscritto il contratto di soggiorno e risulti rilasciato il permesso di soggiorno al lavoratore regolarizzato.
Il perfezionamento della sanatoria comporta, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativo inerenti alle seguenti violazioni su ingresso e soggiorno nel territorio nazionale; sull’impiego di lavoratori anche se gli stessi rivestano carattere finanziario, fiscale, assistenziale o previdenziale.
Dunque, la sola presentazione della domanda di regolarizzazione non completa l’iter procedurale di sanatoria.


Il mancato pagamento significherebbe non portare avanti la regolarizzazione.

Dovranno percio' essere pagati entro il 16 novembre 2012 i contributi Irpef relativi alle retribuzioni arretrate di almeno sei mesi che dovrebbero andare da maggio ad ottobre. 

Il pagamento si riferisce alla sanatoria 2012, che ha coinvolto stranieri per cui è stata fatta la domanda di regolarizzazione da parte dei datori di lavoro.

Attenzione: questo non riguarda il lavoro domestico, perchè in questo caso verranno inviati i bollettini MAV da pagare direttamente a casa.

giovedì 8 novembre 2012

ISTRUZIONI INPS ADEMPIMENTI DATORI LAVORO DOMESTICO PER SANATORIA 2012 (francescocolaci)

Con il sottostante Messaggio n.17898 05-11-2012
OGGETTO: Lavoratori domestici. Domande di emersione ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
Con la circolare n. 113 del 14 settembre 2012 sono state illustrate le disposizioni che disciplinano la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e dal decreto interministeriale del 29 agosto 2012 e sono state fornite le indicazioni operative in ordine agli adempimenti nei confronti dell’INPS, da parte dei datori di lavoro che si sono avvalsi della procedura di emersione.

A seguito della dichiarazione di emersione presentata allo sportello unico per l’immigrazione, il Ministero dell’Interno ha trasmesso il flusso dei dati che ha permesso all’INPS l’iscrizione d’ufficio di questi rapporti di lavoro, assegnando un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912 e un numero progressivo.

Per tali iscrizioni sono stati registrati in archivio i seguenti dati presenti nella dichiarazione (Mod. EM-DOM):

  • -dati anagrafici del datore e del lavoratore;
  • -dati retributivi presenti nella sezione “Proposta contratto di soggiorno” in merito a mansioni, livello, tipo rapporto, convivenza, orario di lavoro settimanale.


Poiché la retribuzione non è presente nella dichiarazione di emersione, ai sensi di quanto stabilito al comma 2 dell’art. 4 del D.I. 29 agosto 2012, come retribuzione oraria o mensile è stata inserita quella dell’importo minimo indicato nel CCNL di riferimento, corrispondente al livello dichiarato e, comunque, un importo mensile non inferiore all’assegno sociale – che per il 2012 corrisponde a €  429,00 – con un orario di lavoro settimanale non inferiore alle 20 ore.

Allo stato attuale sono state concluse le operazioni di iscrizione di tutti i rapporti di lavoro provvisorio derivanti dalle  domande di emersione  ed è in corso l’invio al recapito del datore di lavoro dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi precalcolati, come stabilito dalla circolare 113 del 2012.

Il pagamento di questi MAV può essere effettuato unicamente presso gli sportelli bancari o postali.

Questa prima fase  prevede l’emissione e l’invio dei Mav relativi ai seguenti trimestri:

  • 2/2012 – contributi dal 9 maggio al 30giugno     – scaduto il 10/07/2012
  • 3/2012 – contributi dal 1 luglio al 30 settembre  – scaduto il 10/10/2012
  • 4/2012 – contributi dal 1 ottobre al 31 dicembre – in pagamento dal 1° al 10  gennaio 2013.



    Documentazione di approfondimento







Il datore di lavoro può stampare i suddetti Mav, anche prima di ricevere il plico postale contenente i documenti cartacei, attraverso la funzione 
“Emersione” 
del servizio “Lavoratori domestici” 
presente nel “Portale dei Pagamenti”, 
al quale si accede tramite il banner a destra dei Servizi Online nella homepage del sito.

In generale, il datore di lavoro in possesso del PIN (codice di identificazione personale), attraverso il sito o telefonando al Contact Center Multicanale n° 803.164, può


  • conoscere il codice provvisorio assegnato al rapporto di lavoro da emersione (8912nnnnnn);
  • variare la data di assunzione del lavoratore nel caso sia precedente al 9/05/2012;
  • stampare i bollettini Mav già generati;
  • modificare i Mav esclusivamente per aggiungere il contributo di assistenza contrattuale nel caso intenda versarlo.


Il datore di lavoro senza PIN, con il proprio codice fiscale ed il codice rapporto provvisorio, entrando nel servizio offerto nel 
“Portale dei Pagamenti” 
“Lavoratori Domestici”, 
può comunque usufruire dei servizi di stampa dei Mav e di modifica per il solo inserimento del contributo di assistenza contrattuale alle associazioni di categoria che hanno stipulato apposita convenzione con l’Istituto.

Il datore di lavoro può comunicare una data di inizio del rapporto di lavoro, identificato con codice provvisorio, antecedente il 9 maggio 2012, nei limiti della prescrizione quinquennale.

In caso di variazione dell’inizio del rapporto di lavoro le procedure afferenti i pagamenti provvedono a generare i Mav relativi al 2012, che possono essere stampati direttamente dal datore di lavoro:


  • se la data è successiva al 01/04/2012 è possibile stampare il 2/2012 per le settimane dalla data di inizio indicata  al 05/05/2012
  • se la data è antecedente il 01/04/2012 è possibile stampare il 1/2012 ed il 2/2012 (per il periodo 1/04-05/05).


Non è invece possibile stampare i Mav per i trimestri precedenti il 2012, in quanto per pagare i contributi degli anni pregressi il datore di lavoro deve comunque presentare il modello LD15 di regolarizzazione contributiva alla sede competente per territorio.

All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione il datore di lavoro, per dimostrare la regolarità contributiva, dovrà esibire le ricevute dei Mav relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto. Insieme alle ricevute dovrà esibire anche la parte superiore del documento di pagamento che riporta nella causale, oltre i dati anagrafici ed il codice rapporto 8912nnnnnn, anche i dati che hanno determinato l’importo:


  • SETTIMANE RETRIBUITE nel 1°, 2° e 3° mese
  • ORE TOTALI (ore settimanali per il n° dei sabati ricadenti nel trimestre)
  • RETRIBUZIONE ORARIA (come è noto anche la retribuzione mensile viene trasformata in oraria e maggiorata della quota di tredicesima)
  • IMPORTO (calcolato in base alla fascia contributiva di appartenenza).


La sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione conclude il procedimento di emersione ed assolve anche l’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione.
La comunicazione obbligatoria viene inviata anche all’Istituto affinché possa:


  • provvedere all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro rilasciando un nuovo codice rapporto, contraddistinto dai numeri iniziali 9212 ed un progressivo;
  • chiudere d’ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente, contraddistinto dai numeri iniziali 8912, al giorno precedente alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno;
  • inviare al datore di lavoro la comunicazione del nuovo codice assegnato, il bollettino Mav per il pagamento dei contributi del trimestre nel corso del quale avviene la sottoscrizione ed i Mav relativi ai trimestri successivi.


Rapporti di lavoro domestico già iscritti all’INPS

Sono stati segnalati casi di datori di lavoro che avevano comunicato in precedenza l’assunzione di un lavoratore domestico extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno, o che sembrava tale, e per il quale stanno versando regolarmente i contributi, ma che, successivamente all’assunzione, è risultato irregolare per mancato rinnovo o motivi diversi.

A seguito di dichiarazione di emersione ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 109/2012 anche questi rapporti di lavoro sono stati iscritti con il codice provvisorio “8912” ed i datori di lavoro riceveranno la lettera con i bollettini Mav per il pagamento dei contributi, che utilizzeranno per i trimestri ancora da pagare dal momento in cui riceveranno la lettera.

I contributi eventualmente pagati per il secondo e terzo trimestre 2012 per il rapporto di lavoro già costituito saranno considerati validi per dimostrare la regolarità contributiva richiesta per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Nel caso però che la contribuzione versata sia relativa ad un numero di ore lavorate inferiore a quelle dichiarate nella dichiarazione di emersione, è necessario integrare quanto pagato per il rapporto di lavoro già in essere, utilizzando i consueti sistemi di pagamento messi a disposizione dei datori di lavoro domestico:


  • generando un bollettino MAV dal sito ww.inps.it, accedendo al “Portale dei Pagamenti” – Lavoratori domestici – Entra nel servizio
  • utilizzando la carta di credito, rivolgendosi al Contact Center numero verde 803.164 oppure online, dal sito ww.inps.it, accedendo al “Portale dei Pagamenti” – Lavoratori domestici – Entra nel servizio
  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”.


E’ inoltre opportuno, per evitare sovrapposizioni che potrebbero comportare disfunzioni, che sia comunicata – con le consuete modalità informatiche -  la cessazione del rapporto di lavoro già costituito, con data riferita all’ultimo trimestre versato.

I datori di lavoro che si trovano in detta fattispecie dovranno poi provvedere al pagamento dei contributi dal quarto trimestre 2012 utilizzando i bollettini Mav riferiti al rapporto di lavoro codice 8912…., che riceveranno con la lettera in cui si comunica l’avvenuta iscrizione provvisoria a seguito di emersione, che potranno anche stampare attraverso il  servizio “Lavoratori domestici” presente nel Portale dei Pagamenti.


fonte:FrancescoColaci

FONTE ALTERNATIVA (01)

giovedì 1 novembre 2012

SANATORIA 2012 : Regolarizzazione per colf e badanti arrivano i bollettini dei contributi arretrati (ilmarocco)

I datori di lavoro hanno trenta giorni per pagare due trimestri. Senza il versamento la sanatoria 2012 è impossibile e si va incontro alle sanzioni previste per chi impiega immigrati irregolari.
Hanno già sborsato (o spesso hanno fatto ingiustamente sborsare al lavoratore) i mille euro di contributo forfetario. Ma a breve le famiglie che hanno chiesto di regolarizzare una colf, una badante o una baby sitter dovranno mettere di nuovo mano al portafoglio.

L’Inps sta infatti inviando a tutti i datori di lavoro domestico i bollettini MAV per il versamento dei contributi arretrati. Come prevede la legge che ha dato il via alla regolarizzazione, devono coprire almeno i due trimestri maggio-luglio e agosto-ottobre 2012.

Gli importi sono già indicati sui bollettini, pagabili in banca o negli uffici postali, e sono stati calcolati dall’Inps in base alla qualifica del lavoratore e alle ore di lavoro indicate nella domanda di emersione. Il range è vasto: i contributi per una colf part time sono di circa trecentocinquanta euro a trimestre, quelli per una badante convivente possono sfiorare i settecento.

Ricevuti i bollettini, il datore di lavoro ha trenta giorni per pagare. Ed è meglio non farsi prendere dalla tentazione di saltare questo appuntamento.

Il mancato versamento dei sei mesi di contributi arretrati non permetterà di portare a termine la regolarizzazione. E se per il lavoratore questo vorrà dire rimediare un’espulsione, per il datore significherà andare incontro alle sanzioni (cinquemila euro di multa e tre anni di reclusione, tanto per citarne una) previste per chi impiega immigrati irregolari.


venerdì 28 settembre 2012

SANATORIA STRANIERI. PER I COLLABORATORI DOMESTICI IN ARRIVO I MAV (ateneoweb)

Sono stati resi importanti chiarimenti in materia di sanatoria per i lavoratori stranieri durante la videoconferenza svoltasi presso l’Inps il 27 settembre 2012, a cui hanno partecipato l’Inail, le Casse edili ed un rappresentante del ministero dell’Interno. In particolare, sono state dettate alcune precisazioni che modificano le istruzioni fornite dallo stesso Inps con circolare n. 113/2012. Una di queste attiene alla regolarità contributiva: questa sarà oggetto di verifica con riferimento ai soli lavoratori emersi e non allargata a tutti i dipendenti dell’azienda. Sono in arrivo, per i datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione di emersione per i lavoratori domestici, i bollettini Mav, insieme alle lettere di assunzione, per effettuare i pagamenti dei contributi del secondo, terzo e quarto trimestre 2012. 
I datori di lavoro dovranno eseguire una prima iscrizione provvisoria - usando il codice 8912
a seguito di perfezionamento, presso lo sportello unico, del contratto di soggiorno e se è stata posta in essere la dovuta procedura, si giungerà al consolidamento del rapporto lavorativo eseguendo l’iscrizione con il codice 9212
Con riferimento alle aziende agricole, è stato chiarito che dovranno essere presentati due Dmag (01) - (02): uno per i lavoratori da regolarizzare ed uno per quelli già in regola. Per tutte le aziende non agricole, sarà aperta una posizione 5W identificativa dei lavoratori oggetto di sanatoria; alla fine dell’iter per la regolarizzazione, la suddetta posizione sarà inserita, per gli iscritti all’Inps, in quella esistente. Per gli altri, sarà valida la matricola assegnata in sede di regolarizzazione eliminando il codice 5W. Sul fronte Inail, si specifica che, per ogni lavoratore oggetto di sanatoria, deve essere aperta una nuova Pat, avente data di inizio corrispondente a quella della denuncia Inps. Infine, l’Inps emanerà una nuova circolare in cui saranno contenute precisazioni riguardanti la questione degli “organismi pubblici”, da cui deve provenire la documentazione attestante la presenza in Italia dello straniero dal 31 dicembre 2011.

sabato 15 settembre 2012

Regolarizzazione anche per chi ha già un permesso. La circolare (migrantitorino)

Oltre all'ampio elenco di circolari/specifiche  e/o guide dei giorni scorsi inerenti la SANATORIA , Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 7809 del 12 settembre 2012, impartisce istruzioni operative alle Questure che, nell’ambito della procedura di emersione di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione, dovranno valutare l’assenza, a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore di motivi ostativi alla regolarizzazione stessa.
Il primo chiarimento importante riguarda la conferma istituzionale che a poter usufruire della sanatoria possano essere anche i cittadini extraUe titolari di un permesso di soggiorno che non consente, o  consente solo in parte, di poter svolgere attività lavorativa (es.permesso  per studio, per cure mediche, per motivi di giustizia, per attesa asilo politico, etc.).La circolare approfondisce la problematica dei motivi ostativi legati agli attori della sanatoria, datori e lavoratori. Visto che le cause di  esclusione riguardano varie ipotesi di reato e di pericolosità sociale, la Questura sarà tenuta a fornire allo Sportello Unico per l’Immigrazione, tutte le informazioni eventualmente in possesso relative alle cause di esclusione.
Se il lavoratore extracomunitario è stato espulso perchè sprovvisto di un titolo di soggiorno la Questura revocherà d’ufficio il provvedimento di espulsione e non sarà necessario, da parte degli espulsi, la presentazione di atti di richiesta di revoca formale (così come accadde nelle precedenti regolarizzazioni).
In caso di rigetto della domanda di emersione il datore di lavoro non sarà perseguibile per le responsabilità penali e amministrative legate al rapporto di lavoro oggetto della regolarizzazione, purchè il rigetto non sia a lui imputabile. Al lavoratore verrà notificato un ordine di allontanamento  ai sensi delle nuove norme in materia di espulsione.
Se invece la procedura di emersione si definirà con il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore otterrà un permesso di soggiorno per lavoro di durata annuale o biennale (dipende dalla durata del contratto di lavoro), previo pagamento del contributo economico da 80 a 100 euro a seconda della durata del permesso.
Non saranno perà tenuti a stipulare l’accordo di integrazione essendo questo obbligo previsto solo per chi sia entrato in Italia a partire dal 10 marzo 2012 e, poichè per poter usufruire della regolarizzazione uno dei requisiti e la presenza sul territorio italiano almeno dal 31 dicembre 2011, in automatico i lavoratori sanati sono esclusi.

giovedì 6 settembre 2012

AL VIA LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI EXTRACOMUNITARI (ateneoweb)

 La data della ricevuta sarà poi, insieme ai requisiti reddituali del datore di lavoro, uno dei dati che dovranno essere indicati nella domanda di regolarizzazione, che potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 attraverso la procedura telematica disponibile sul sito del Ministero dell`interno. Si ricorda che la sanatoria interessa i datori di lavoro che “occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente”.


venerdì 31 agosto 2012

Sanatoria lavoratori extracomunitari Agenzia delle Entrate - Risoluzione n.85/E del 31 agosto 2012 codici F24


Istituiti  DUE distinti codici tributo: 









  • REDO” destinato alla regolarizzazione dei lavoratori domestici extracomunitari











  • RESU” da utilizzare per la regolarizzazione dei lavoratori subordinati extracomunitari










I codici tributo saranno operativi da venerdì 7 settembre.
 
Al momento della compilazione del modello di pagamento andranno riportati, nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il versamento.

Nella sezione “Erario ed altro” in corrispondenza degli “importi a debito versati”.
  • nel campo “tipo” va indicata la lettera “R”
  • nel campo “elementi identificativi” deve essere riportato il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore (nel caso in cui il numero sia composto di più di 17 caratteri andranno riportati solo i primi 17)
  • nel campo “codice” occorre introdurre il codice tributo
  • nel campo “anno di riferimento” va inserito “2012”, anno per il quale si effettua il versamento

domenica 26 agosto 2012

permesso di soggiorno per motivi umanitari UMAN5


Il permesso verrà rilasciato solo in casi di particolare sfruttamento lavorativo 

attuazione della direttiva 2009/52/C vengono introdotte  norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e irregolare" sono state apportate modifiche al 
Testo Unico 286 del 25 luglio 1998 recante norme inerenti gli stranieri.

Il decreto n. 109 è in vigore dal 9 agosto 2012 e fra le tante novità spiccano le norme dedicate al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, denominato Uman 5.
Le informazioni contenute sui nuovi decreti hanno permesso solo adesso di poter capire la situazione dello straniero nel caso in cui si trovi senza permesso di soggiorno (scaduto, non rinnovato o mai rilasciato) alle dipendenze di un datore di lavoro sul territorio italiano.
All'art. 22 del Testo Unico con  i commi 12 quater e 12 quinques del Dlgs 109 : viene introdotta la possibilità di rilasciare uno specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari alla straniero che:

1) abbia denunciato il proprio datore di lavoro;
2) e cooperi nel procedimento penale contro il datore di lavoro.

Va specificato che il rilascio del permesso in questione presuppone che lo straniero versi nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis del medesimo art. 22 del Testo Unico.

Detto comma individua i casi in cui il datore di lavoro occupi stranieri privi di regolare permesso di soggiorno: detti casi sono sanzionati con maggiore severità qualora, ai sensi del nuovo comma 12-bis,
a) i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
b) i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
c) i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Costituisce  condizione lavorative di particolare sfruttamento :
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni allogiative particolarmente degradanti.



Lo straniero dovrà però cooperare in tutto l’iter penale, fino al procedimento finale. 
Sarà la Questura a rilasciarlo, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica e avrà durata di sei mesi dal rilasciorinnovabile alla scadenza anche per un anno e fino alla durata del procedimento contro il datore di lavoro.
Ulteriori e specifiche indicazione nella  Circolare 27/7/2012, n. 6410

martedì 17 luglio 2012

Regolarizzazione, domande dal 15/9. Ecco come funzionerà (stranieirinitalia)




Imprese e famiglie non incorreranno nelle sanzioni previste per chi dà lavoro a immigrati irregolari e, in generale, per i rapporti "in nero". Gli immigrati che sono alle loro dipendenze otterranno un permesso di soggiorno.
È il succo della regolarizzazione prevista da una “disposizione transitoria” inserita nel decreto legislativo approvato il sei luglio scorso dal Consiglio dei ministri per recepire la direttiva 2009/52/CE. Il testo (che Stranieriinitalia.it anticipa qui) (pdf) è stato già firmato dal Capo dello Stato e arriverà tra qualche giorno in Gazzetta Ufficiale.
I requisiti
La dichiarazione di emersione potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre dai datori italiani/extracomunitari titolari di carta di soggiorno (permesso ce per soggiornanti di lungo periodo) che, all’entrata in vigore del decreto legislativo, occupano da almeno tre mesi lavoratori stranieri irregolari. Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno, tranne che nel caso dei lavoratori domestici, per i quali è ammesso anche un part-time da almeno venti ore settimanali 

solo a favore di cittadini extraUE ).
I lavoratori stranieri dovranno però anche dimostrare, attraverso “documentazione proveniente da organismi pubblici”  di essere in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. Una norma introdotta per evitare l’effetto richiamo di altri clandestini dall’estero, ma che potrebbe complicare la vita a molti irregolari che,  per forza di cose, sono invisibili.
Gli esclusi
Non sono ammessi datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per tratta o sfruttamento di prostituzione e minori, per caporalato o per aver dato lavoro a immigrati irregolari. Niente da fare anche per chi in passato ha presentato una domanda per i flussi o per altre regolarizzazioni e poi non ha assunto il lavoratore.
Sono esclusi gli immigrati espulsi per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato e per chi è stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale. Regolarizzazione vietata anche per chi è considerato, anche in base a condanne non necessariamente definitive,  una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dell’Italia o di altri paesi dell’area Schengen.
Mille euro
L’emersione costerà ai datori di lavoro mille euro per ogni lavoratore da regolarizzare, soldi che non potranno dedurre dall’imposta sul reddito e che vengono considerati un “contributo forfettario”. Al momento della stipula del contratto di soggiorno dovranno inoltre dimostrare di aver versato regolarmente retribuzione, tasse e contributi per almeno sei mesi o, se, superiore, per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Per avere un quadro completo della procedura bisognerà aspettare qualche settimana. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo, un decreto interministeriale definirà infatti le modalità della dichiarazione di emersione (che sarà probabilmente telematica), quelle del versamento del contributo forfetario, i limiti di reddito del datore di lavoro e altri dettagli.







ulteriori fonti in merito (01) (02) (03) (04)

in 10 punti come agire (01)

ma quanto costerà ? (01)

le normative / i Dlgs (01)

I chiarimenti del Ministero dell’Interno (01)

La Procedura (01
Circolare Ministero Interno 27.07.2012 n° 6410

I PUNTI (sole24) :



Nuova Sanatoria, è ufficiale: si parte dal 1° fino al 30 Settembre 2012

Lo straniero dovrà autocertificare la sua presenza sul territorio italiano prima del 2011 – 
Adesso è ufficiale. La nuova sanatoria 2012 avrà inizio a settembre e proseguirà per un mese intero per regolarizzare gli stranieri che vivono in Italia ma che sono senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto. Come già anticipato dalla redazione di Immigrazione.biz in diversi articoli, già dai primi giorni di luglio si iniziava a parlare di “nuova regolarizzazione”. Sarà gestita in maniera diversa rispetto agli altri anni, ma permetterà di ottenere un permesso di soggiorno valido anche per lavorare.
Inizia oggi il conto alla rovescia: la nuova sanatoria partirà il 1° Settembre 2012 e scadrà il 30 Settembre. Un mese per poter regolarizzare la propria posizione giuridica in Italia. Tutto è partito quando il 7 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla nuova direttiva che permetterà il rilascio del permesso di soggiorno agli stranieri che denunceranno il datore di lavoro.
Lo straniero non dovrà fare altro che collaborare con le autorità e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico dell’immigrazione competente.
La nuova sanatoria non è rivolta solo agli immigrati, ma anche ai datori di lavoro. Chi infatti occupa alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari potrà regolarizzare la propria situazione versando un contributo di 1.000 euro per ciascun lavoratore, con l’aggiunta delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

Modalità ed orari non sono ancora noti, ma la notizia sta già facendo il giro del mondo

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