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sabato 4 maggio 2013

Niente Irpef per le case all'estero (metaping)


Con la circolare n. 12/E del 03/05/2013  l'Agenzia delle Entrate ha analizzato i temi contenuti nella legge n. 228/2012 in materia di Ivie e Ivafe ed ha affermato che l'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero ed adibiti ad abitazione principale si applica a partire dal 2012 nella misura ridotta dello 0,40% per tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia. 

Inoltre, dallo stesso periodo d'imposta i conti correnti e i libretti di risparmio esteri scontano l'imposta sul valore delle attività finanziarie in misura fissa (34,20 euro) a prescindere dal luogo di detenzione. 

Scopo dell'intervento è equiparare il trattamento fiscali dei predetti beni e delle attività detenuti fuori dall'Italia con quello previsto dall'Imu e in materia di imposta di bollo. 


fonte:Metaping
(Ved. anche Italia Oggi: ‘Ivie e Ivafe sanate dalla proroga' - pag. 21 
da:- II Sole 24 Ore - pag. 19



domenica 28 aprile 2013

Tasse sui possedimenti all'estero 2013 ( IVIE , IVAFE ) come cambiano

Con la risol.27 19 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha ridefinito i codici tributo per il pagamento dell’imposta su:
valore degli immobili situati all’estero (IVIE) ;
imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE):

  • 4041″ – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”;
  • 4042″ – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”;
  • 4043″ – “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”.
  • Inoltre, l’Agenzia ha istituito ulteriori codici per il versamento delle somme dovute a titolo di acconto 2013:
  • 4044″, acconto prima rata IVIE;
  • 4045″, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVIE;
  • 4046″, acconto IVIE da parte delle società fiduciarie;
  • 4047″, acconto prima rata IVAFE;
  • 4048″, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVAFE.


fonte:seac

venerdì 26 aprile 2013

ANCHE PER IL 2013 VALE IVIE PER LE CASE ALL'ESTERO

In Unico PF 2013 e nel mod. 730/2013 è ancora necessaria la compilazione e la tassazione per gli immobili detenuti all'estero, anche se non locati.

Le novità introdotte sul fronte Ivie con la finanziaria 2013 non sono allineate alle regole Imu italiane per l'anno d'imposta 2012. 

Ciò significa che per gli immobili detenuti all'estero è ancora necessario procedere alla compilazione, indicando l'importo netto assoggettato a imposta sui redditi nel Paese estero per il 2012. 

Solo se nello Stato estero l'immobile non è tassabile non sussiste l'obbligo dichiarativo, ma il contribuente non deve aver percepito alcun reddito. 

Inoltre, se nello Stato estero gli immobili sono tassati in base alle tariffe d'estimo, va individuato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute. 

In tal caso va riconosciuto il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

La legge n. 228/2012 all'articolo 1, stabilisce che dall'anno d'imposta 2012 non si paga più l'Irpef per gli immobili esteri non locati. 

Unico 2013 non lo precisa e lascia all'oscuro i contribuenti. 

La legge di stabilità per il 2013 ha sostituito l'Irpef con l'Ivie, analogamente a quanto previsto per gli immobili non affittati in Italia e assoggettati a Imu.

Per evitare censure dalla Commissione europea contro le doppie imposizioni la legge 228/2012 ha posticipato al 2012 la decorrenza dell'Ivie, introdotta dal dl 201/2011, e ha previsto per gli immobili assoggettati ad Ivie, purché non locati, la non applicazione del comma 1 dell'art. 70 del Tuir che tassa i terreni e i fabbricati situati all'estero con le regole di determinazione della base imponibile previste nel Paese di ubicazione dell'immobile. 

In questo modo si realizza un perfetto allineamento: gli immobili posseduti in Italia e ubicati all'estero, se non sono affittati, sono esclusi dall'Irpef.


fonte:metaping

giovedì 15 novembre 2012

Posticipata al 2012 la decorrenza di IVIE e IVAFE (eutekne)

L’emendamento fiscale al Ddl. di stabilità, depositato dai relatori in Commissione Bilancio alla Camera, introduce alcune significative modifiche alla disciplina dell’imposta sugli immobili (IVIE) e delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Le novità determinano effetti positivi per i contribuenti e sono state introdotte anche al fine di prevenire l’apertura di una procedura d’infrazione da parte degli organi comunitari ai sensi dell’art. 258 del TFUE (si veda “Patrimoniali estere al vaglio della Ue” del 15 giugno).

In particolare, l’istituzione dell’IVIE viene fatta decorrere dal 2012, anziché dal 2011, al fine di superare la differenza di trattamento rispetto all’IMU, la cui decorrenza è, appunto, prevista dal 2012. 
Ovviamente, poiché per il 2011 i contribuenti hanno già versato, in unica soluzione, l’imposta entro il 9 luglio 2012, il legislatore si è dovuto porre il problema del “recupero” di tali pagamenti e ha previsto che gli stessi devono intendersi effettuati a titolo di acconto dell’IVIE dovuta per il 2012

Nella gran parte dei casi, quindi, i versamenti effettuati nel 2012 consentiranno di non versare l’imposta nel 2013; non sono tuttavia da escludere casi in cui il versamento effettuato per il 2011 risulti insufficiente rispetto a quanto dovuto per il 2012 o, viceversa, casi di pagamento relativi a immobili non più posseduti e che potrebbero dare diritto a richiesta di rimborso.

Le modifiche riguardano anche le modalità e la “tempistica” del versamento dell’IVIE, in quanto è stabilito che lo stesso si effettua secondo le regole previste per l’IRPEF e, quindi, in acconto e a saldo negli ordinari termini.

Altro intervento rilevante riguarda la disapplicazione, ora introdotta, dell’art. 70 del TUIR per gli immobili non locati assoggettati ad IVIE, in analogia a quanto previsto ai fini IMU, al fine di superare la disparità di trattamento che, a seguito dell’effetto “sostitutivo” dell’IMU rispetto all’IRPEF per gli immobili non locati, si era venuta a creare nei confronti dei contribuenti italiani che tengono a disposizione immobili all’estero, atteso che, in tali ipotesi, il pagamento dell’IVIE non è sostitutivo dell’IRPEF. Anche in questo caso, l’intervento consente di superare una criticità segnalata dalla Commissione europea. Ne deriva che per gli immobili all’estero tenuti a disposizione, e per i quali è dovuta l’IVIE, è esclusa l’applicazione dell’IRPEF.
Aliquota dello 0,4% estesa a tutte le abitazioni principali all’estero

Infine, un’ulteriore modifica in materia di IVIE è finalizzata ad estendere l’applicazione dell’aliquota agevolata dello 0,4% a tutti gli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale. Tale agevolazione era limitata ai soli immobili detenuti dai soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa, la cui residenza in Italia è determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.
È il caso, ad esempio, dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria italiana che prestano la loro attività presso la Commissione europea. L’ampliamento previsto dalla legge di stabilità dovrebbe interessare, comunque, un numero limitatissimo di contribuenti, in quanto non è affatto frequente che un soggetto residente fiscalmente in Italia abbia anche una abitazione principale all’estero.

L’emendamento interviene anche in materia di attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Anche in questo caso, viene fatta decorrere l’istituzione dell’imposta dal 2012, anziché dal 2011, considerando acconto per il 2012 ciò che è stato già versato per il 2011.

Inoltre, oggetto di modifica è anche la disciplina concernente i conti correnti.

La norma modificata estende la possibilità di corrispondere l’IVAFE in misura fissa (attualmente pari a 34,20 euro) anche ai conti corrente detenuti in Paesi diversi da quelli dell’Unione europea, dalla Norvegia e dall’Islanda, al fine di evitare un’ingiustificata restrizione della libertà di circolazione dei capitali. Tale principio trova, infatti, applicazione anche in riferimento ai Paesi non appartenenti alla Unione europea o allo Spazio economico europeo.
fonte:eutekne

lunedì 27 agosto 2012

Attività finanziarie e c/c all’estero: due imposte diverse (fiscal-focus)

Tra le numerose imposte che sono state introdotte dal Governo tecnico di Mario Monti si ricorda quella prevista al comma 18 dell’articolo 19 del D.L. n. 201/11 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la c.d. manovra Salva Italia. 

Ivafe - La norma in questione prevede che sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e non rimpatriate viene applicata un’imposta anche denominata Ivafe, acronimo per imposta sul valore delle attività finanziarie estere. 

Misure - Le misure di tale imposta sono diverse, variando dallo 0,1% per il 2011 e 2012 e lo 0,15% dal 2013. Un’imposta questa che è dovuta in misura proporzionale sulla quota e sul periodo di detenzione. 

Valore attività finanziarie - La misura dell’imposta è rapportata al valore delle attività finanziarie, che è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ogni anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. 

Detenzione all’estero - La caratteristica principale di queste attività è che devono essere detenute all’estero. Così, ad esempio, occorre che la persona fisica custodisca o depositi l’attività finanziaria presso un intermediario non residente o mediante intestazione a fiduciaria non residente o in una cassaforte nella propria abitazione. 

Grandi esclusi – Vengono escluse dal raggio di applicazione dell’imposta in questione le attività finanziarie affidate in custodia e amministrazione, o quelle affidate in amministrazione finanziaria a intermediari che siano residenti nel nostro Paese, indipendentemente dal luogo in cui questi le hanno depositate. 

Rimpatrio giuridico - Non sono soggette all’imposta in oggetto neanche le attività che sono state scudate con il rimpatrio giuridico, poiché queste, trasferite materialmente in Italia, sono state poi oggetto di deposito, custodia, amministrazione o gestione presso un intermediario residente. 

Regolarizzazione all’estero - Diverso è il discorso invece per le attività finanziarie scudate con la regolarizzazione all’estero, perché come tali queste si considerano ancora detenute oltreconfine. 

C/c all’estero - Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi europei o rientranti nello Spazio economico europeo invece, il recente decreto semplificazioni tributarie, il D.L. n. 16/12 prevede che su di essi si applichi un’imposta di bollo in misura fissa, quei 34,20 euro annui richiesti per le persone fisiche titolari di c/c, libretti postali, rendiconti e a cui arrivano le comunicazioni relative a tutti i prodotti e strumenti finanziari, come sancisce l’articolo 19 della manovra Salva Italia. Sia all’estero che in Italia, i conti correnti detenuti da persone fisiche sono soggetti allora al bollo annuo di 34,20 euro.

fonte:fiscal-focus


La circolare n. 28 dell’agenzia delle entrate emessa in data 2 luglio 2012 chiarisce gli ultimi dubbi sull'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) e sull'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe)
Le imposte sono dovute dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono, a titolo di proprietà o altro diritto reale, immobili e attività finanziarie all'estero.

Come calcolare base imponibile - Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile Ivie occorrerà fare distinzione tra immobili situati all’interno dell’Ue o nello spazio economico europeo e quelli al di fuori. Per i primi ( immobili situati in paesi , come previsto dall’art. 19 del Dl 201 del 2011, sarà la rendita catastale determinata dal paese estero ha fare da riferimento per la determinazione della base imponibile. L’agenzia delle entrate ha al riguardo fornito una lista dei paesi in cui è disponibile il valore catastale, il quale può essere definito come il valore che viene preso come riferimento per il calcolo della imposte dovute.
Qualora il contribuente abbia a disposizione sia il valore catastale che il prezzo di acquisto, potrà comunque scegliere su quale valore applicare l’imposta ( in tale modo l’amministrazione finanziaria vuole evitare disparità di trattamento tra soggetti che hanno acquistato gli immobili in epoche differenti)
Per quanto riguarda invece gli immobili situati al di fuori dell’Ue e dello spazio economico europeo la base imponibile sarà costituita dal costo di acquisto dell’immobile o ove non disponibile dal valore di mercato ( ricordiamo che tale valore può essere desunto dalla media dei valori risultanti dai listini elaborati dagli enti operanti nel settore immobiliare locale con riferimento alla data del 31 dicembre).
In ogni caso i criteri per quantificare su quale valore pagare l’imposta dovranno essere i seguenti ( in ordine di importanza):

  1. 1. Valore catastale
    2. Reddito medio ordinario per moltiplicatori locali
    3. Costo di acquisto o Reddito medio ordinario per moltiplicatori Imu
    4. Valore di mercato o Reddito medio ordinario per moltiplicatori Imu

Credito scomputabile – La circolare 28 precisa inoltre che è comunque scomputabile dal versamento IVIE l’importo versato a titolo di imposta patrimoniale allo Stato ove è ubicato l’immobile. Inoltre, per i soli immobili situati nei paesi Ue ed in Islanda e Norvegia, è possibile scomputare anche l'eccedenza di imposta di natura reddituale gravante sui predetti immobili e non utilizzata ai sensi dell'articolo 165 del Tuir.

Dal 2011 (Unico 2012) fa il proprio debutto nel quadro RM, infatti, oltre all’IVIE anche l’IVAFE, imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia. 

Chi è soggetto al tributo - Le persone fisiche residenti sono assoggettate all’imposta qualora detengano all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.
Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’IVAFE anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, e per i quali è previsto, ai sensi dell’art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, l’esonero dalla compilazione del modulo RW di Unico, non solo in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.

Attività finanziarie soggette a IVAFE - L’imposta si applica sulle seguenti attività finanziarie se detenute all’estero: partecipazioni al capitale o al patrimonio; contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.
Le c.d. stock option sono soggette all’imposta solo nel caso in cui siano cedibili.
Non sono soggette all’IVAFE le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero.

La base imponibile - L’imposta è dovuta nella misura del 1 per mille per il 2011 calcolato sul valore delle attività finanziarie, che pari al valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute. Qualora le attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.
Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato tale valore o il valore della quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Infine, nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

Conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Europa - Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o in Paesi aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l’imposta è stabilita in misura fissa pari a euro 34,20 per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero dal contribuente.
L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo (se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione) risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a euro 5.000.
Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente.
Nel caso in cui operi l’esenzione collegata alla soglia di euro 5.000, i dati relativi ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti nei predetti Paesi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (quadro RM), fermo l’eventuale obbligo di compilazione del modulo RW.

Credito d’imposta - Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie.
Qualora con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d’imposta per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero.
In tali casi, per queste può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

Il versamento - Il decreto prevede che per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, relativi all’IVAFE si applicano le disposizioni previste per l’IRPEF.
Al fine di dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all’estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO PF.
Il versamento dell’imposta è effettuato entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione, oppure dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento.
Nel caso in cui il debito di imposta relativo all’IVAFE non sia superiore a 12 euro, il versamento non deve essere effettuato. Il versamento dell’IVAFE deve essere effettuato utilizzando il codice “4043” indicato nella risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012 e denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 3 luglio 2012 un aggiornamento del fascicolo 2 delle istruzioni del modello UNICO Persone fisiche 2012, (istruzioni per la compilazione della sezione XVI del quadro RM, relativa all’imposta sul valore degli immobili e delle attività finanziarie all’estero) alla luce del Provvedimento 5 giugno 2012 e della Circolare n. 28/2012.
Tale aggiornamento riguarda la Sezione XVI del quadro RM (righi RM33 e RM34), dedicata alle imposte su immobili e attività finanziarie detenute all’estero:
  • IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero);
  • IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero).

Nella premessa si avverte che se devono esser utilizzati più di due righi, vanno compilati più quadri RM, numerandoli progressivamente nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra di ogni quadro. Deve essere utilizzato un rigo per ogni attività finanziaria (in presenza di tre conti correnti compilare tre distinti righi) o immobile. La sezione deve essere compilata dai contribuenti residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile situato all’estero oppure che possiedono attività finanziarie all’estero, per calcolare le imposte sul valore degli immobili situati all’estero e/o sulle attività detenute all’estero.

IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO (IVIE)

I soggetti interessati al pagamento dell’IVIE sono in via esclusiva le persone fisiche. In pratica, i contribuenti individuali che risiedono in Italia, e che risultano detenere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, degli immobili all’estero.
L’IVIE è dovuta nella misura dello 0,76 % calcolata in proporzione sia alla quota di titolarità del diritto di proprietà, o altro diritto reale, sia al numero dei mesi dell’anno nei quali si è protratta la durata effettiva di tale diritto. L’imposta non è dovuta se il suo importo non supera la misura di 200 euro. L’esenzione in pratica riguarda gli immobili il cui valore complessivo non oltrepassa i 26.381 euro.
Il valore dell’immobile su cui calcolare l’imposta è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto, oppure, dai contratti da cui si desume il costo complessivo sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà. In assenza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione, in alternativa si assumerà come riferimento il valore di mercato rilevabile, a termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui è situato l’immobile. Naturalmente, nel caso in cui l’immobile non fosse più posseduto alla data del 31 dicembre si farà riferimento al valore rilevato in coincidenza con il termine del periodo di detenzione.
Riguardo il calcolo del valore degli immobili situati nei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, il valore da considerare per il calcolo dell’IVIE è quello catastale utilizzato per il pagamento di imposte patrimoniali, o di natura reddituale, nel singolo Stato. In mancanza del valore catastale si applica la regola generale.
Dall’IVIE è possibile detrarre, ma non oltre il suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata, nell’anno di riferimento, nello Stato estero in cui risulta situato l’immobile.
Al fine di dichiarare il valore degli immobili detenuti all’estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche.
Il versamento dell’IVIE va fatto entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Non sono dovuti acconti ma è possibile rateizzare l’imposta.
Per il periodo d’imposta 2011, il versamento dell’imposta può essere effettuato:
- entro il 09.07.2012 senza alcuna maggiorazione;
- oppure, dal 10.07.2012 al 20.8.2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.


IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARE DETENUTE ALL’ESTERO (IVAFE)

L’IVAFE è dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia, nella misura dell’1 per mille per il 2011 e il 2012 e del 1,5 per mille per gli anni successivi.
La suddetta imposta non si applica alle attività finanziarie all’estero amministrate da intermediari finanziari italiani e alle attività estere detenute fisicamente dal contribuente in Italia.
Il valore delle attività finanziarie su cui calcolare l’imposta è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario. Per le attività finanziarie non negoziate si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza di questo, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi europei l’imposta è fissata in 34,20 euro. Non è dovuta alcuna imposta se il valore medio di giacenza annuale non supera 5.000 euro.
Per dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all’estero deve essere compilata la Sezione XVI del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. Il versamento dell’imposta va effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Non sono dovuti acconti ma è possibile rateizzare l’imposta.
Per il periodo d’imposta 2011, il versamento dell’imposta può essere effettuato:
- entro il 09.07.2012 senza alcuna maggiorazione;
- oppure, dal 10.07.2012 al 20.08.2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.

martedì 3 luglio 2012

Ivie, ovvero l’Imu su case all’estero. L’Agenzia delle entrate fa chiarezza (leggioggi)

La circolare dell’Agenzia delle entrate numero 28, ha fugato ogni dubbio sui soggetti chiamati a farsi carico dell’onere d’imposta per gli immobili all’estero. Nondimeno, è stata chiarita anche la materia sul calcolo del valore degli immobili oltreconfine: la data per l’estinzione della pratica è quella del 9 luglio, cioè lunedì prossimo.
La circolare precisa, innanzitutto, che devono applicare l’imposta, oltre ai proprietari, i titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili esteri e non, invece, chi detiene la mera nuda proprietà. A conferire i parametri, sarà la giurisdizione vigente nel Paese nel quale l’immobile è locato.
Se per i soggetti passivi, il prelievo è demandato integralmente all’affittuario, la base imponibile dell’imposta è rappresentata, a seconda della posizione geografica dell’immobile, dal costo di acquisto o dal valore catastale. A questa duplice via tributaria, va fatta corrispondere grosso modo la distinzione per immobili entro Ue – dove prevale il valore catastale –  o fuori Ue, dove a prevalere è il contratto d’acquisto. Criticità, a sorpresa, emergono anche per gli edifici entro i confini Schengen. In quegli ordinamenti, dove si distingue tra proprietà fondiaria e possesso del bene, sarà quest’ultimo a fungere da indicatore per il versamento. Casi particolari, Paesi alla stregua di Francia, Belgio, Malta e Irlanda, dove l’Ivie – questo l’acronimo dell’imposta –  dovrà essere calcolata sul valore di mercato, o in alternativa, all’effettivo costo di acquisto.
Per gli immobili al di fuori dell’Unione europea, il termine di riferimento è, quindi, costituito dal contratto di acquisto o dalla documentazione in caso di costruzione ex novo.
In Norvegia e Islanda, però, è il valore catastale per imposte patrimoniali a godere della predominanza in materia contributiva. Altra eccezione, la Svizzera, dove, per un deficit informativo, si è scelto di percorrere la via di determinare la base imponibile sul valore d’acquisto.
Sui beni detenuti per interposta persona, l’imposta è generalmente da intendersi scontata, come nel caso di nuda proprietà: nel caso dei trust, per verificare se questo vada inteso o meno come persona interposta, andranno svolte opportune verifiche nei termini enunciati dallo scudo fiscale.
Restano fuori dal conteggio quegli immobili il cui valore catastale è di 26.381 euro, capaci di generare, cioè, un importo di 200 euro al lordo delle imposte scomputabili.
fonte:leggioggi
Altre fonti (01) - (02)

COME SI CALCOLA E COME SI ESPLETA ? (il post)

mercoledì 6 giugno 2012

Fisco, imposta di bollo sui beni scudati - ECONOMIA (lettera43)

Importanti novità dall'Agenzia delle Entrate: scatta anche sugli immobili situati all'estero l'imposta speciale annuale prevista sui capitali che nel passato sono stati regolarizzati attraverso lo scudo fiscale.
L'ente ha, infatti, emanato una circolare con la quale attua alcuni cambiamenti introdotti con uno dei decreti pubblicati nel 2012, che ha modificato su questo punto quanto previsto dal decreto salva Italia.
Ecco cosa prevede la circolare:
13,5 PER MILLE PER IL 2012. Le attività finanziarie rimpatriate e segretate sono soggette, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, a un'imposta di bollo speciale annuale pari a: 10 per mille per il 2011; 13,5 per mille per il 2012; 4 per mille per gli anni successivi.
L'imposta è calcolata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il versamento relativo al periodo d'imposta 2011, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
IMPOSTA STRAORDINARIA PARI AL 10 PER MILLE. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, nel periodo fra il 1 gennaio e il 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta straordinaria pari al 10 per mille.
ANCHE SUGLI IMMOBILI ALL'ESTERO. A decorrere dal periodo d'imposta 2011, è prevista un'imposta sul valore degli immobili (terreni e fabbricati) detenuti all'estero.
Sono soggetti all'imposta anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione nonché mediante quella del rimpatrio giuridico.
L'imposta è dovuta per gli immobili detenuti da persone fisiche residenti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, in proporzione alla quota di titolarità dei diritti ed è rapportata ai mesi dell'anno nei quali essa si è protratta.
NELLA MISURA DELLO 0,76% DEL SUO VALORE. L'imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile e non è dovuta qualora l'importo dell'imposta così calcolata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non superi complessivamente euro 200.
Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel 2 luogo in cui è situato l'immobile.
Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile. Speciali regole sono stabilite per gli immobili situati nei Paesi membri dell'Unione Europea.

martedì 22 maggio 2012

Come calcolare il valore catastale per gli immobili all’estero? (SoloFinanza)

Come in passato, l’imposta patrimoniale sulle case possedute fuori dai confini italiani (da persone fisiche con residenza italiana) deve essere versata con il modello Unico 2012, precisamente nella sezione XVI. Cambia però la base imponibile per questo tributo.
La formulazione delle normative è stata più volte modificata, ma la versione definitiva prevede che, per gli immobili ubicati nell’Unione Europea o negli stati dello Spazio Economico Europeo (i 27 stati dell’UE + Islanda, Liechtenstein e Norvegia, ma non la Svizzera) il valore imponibile corrisponda a quello stabilito (ed eventualmente rivalutato) nel Paese straniero.
Se questo valore non dovesse essere indicato in alcun documento, l’imponibile si calcola in base al costo d’acquisto oppure al valore di mercato dell’immobile. Informazioni spesso non facili da reperire per operatori del CAF e consulenti.
Però se il contribuente ha già versato almeno un’aliquota dello 0,76% nel Paese considerato come imposta patrimoniale sugli immobili, non deve versale alcunché al Fisco italiano.

CALCOLO IVIE 2012: IVIE, LA NUOVA IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL`ESTERO (ATENEOWEB)

Il decreto "Salva Italia" (DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha istituito l`IVIE (acronimo di Imposta sul Valore degli Immobili all`Estero). La disciplina della neonata imposta e` stata parzialmente modificata dall`art. 8 c. 16 lett. e)- g) DL n. 16/2012.


L`IVIE e` una imposta patrimoniale a carico delle persone fisiche residenti nel territorio italiano (anche se senza cittadinanza italiana), che sara' dovuta anche per il periodo di imposta 2011, e sara' assolta in sede di dichiarazione dei redditi.


La base imponibile e` costituita dal costo risultante dall`atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e` situato l`immobile.
Solo per gli immobili situati in paesi appartenenti all`Unione europea o in paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, invece:


il valore della base imponibile e` quello catastale, come determinato e rivalutato nel paese in cui l`immobile e` situato ai fini dell`assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale; in mancanza si determina, come per le altre ipotesi, ...



L`imposta dovuta per il 2011 dovra` essere assolta in sede di dichiarazione dei redditi e quindi entro il prossimo 16 giugno 2012 (righi RM33 e RM34 di UNICOPF).






....[continua]  .....


eventuali ragguagli (01) (02) (03)



IL VALORE DEGLI IMMIBILI ALL'ESTERO (01)

I CODICI IVIE NELL'F24 (01)

domenica 13 maggio 2012

Come cambia l’IVIE (fisco7)

Con la Legge 44/2012 è stato modificato il regime applicativo dell’imposta patrimoniale dello 0,76% che le persone fisiche sono tenute a versare all’Erario sul valore degli immobili detenuti all’ estero prevedendo un nuovo criterio per la determinazione della base imponibile per gli immobili situati nell’Ue o nello Spazio Economico Europeo.
Nell’art.19 del D.L. 201/2011 era stato disposto che l’imposta sul valore degli immobili all’estero – IVIE –  fosse  dovuta nella misura dello 0,76% del valore dei beni che i soggetti residenti in Italia detengono all’estero,  in proporzione alla quota di possesso dell’immobile e dei mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.Il valore degli immobili sul quale applicare l’imposta era stato previsto era il costo risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti o, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Il D.L. 16/2012, convertito nella Legge 44/2012,  modifica la disposizione, prevedendo una specifica deroga per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.
Per tali immobili si utilizzerà per base imponibile il valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese estero.
In assenza di tale valore è applicato il costo  risultante dall’atto o dal contratto di acquisto e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Si ricorda che l’imposta non è dovuta fino all’importo di Euro 200,00 e  se il valore dell’immobile all’estero non supera Euro 26.316,00.
È possibile, inoltre, usufruire del credito d’imposta pari alle imposte patrimoniali assolte all’estero, se l’immobile è situato in un Paese extra-UE ed extra-SEE ovvero pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile (a condizione che non siano già state detratte ai sensi dell’art. 165 del TUIR), se il medesimo è situato all’interno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

mercoledì 25 aprile 2012

IVIE: Imu su case all'estero

 IVIE: Imu su case all'estero

Si chiama IVIE, imposta sul valore degli immobili situati all'estero, ed è già in vigore per cui bisognerà considerarla nella prossima dichiarazione dei redditi. ...
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lunedì 26 marzo 2012

LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL`ESTERO GENERA DUBBI ( ateneoweb )

L`articolo 19 del D.L. 201/2011 ha disposto la tassazione degli immobili all`estero di proprieta` di persone fisiche residenti in Italia. 



Il successivo D.L. 16/2012, comma 16, lettera e, articolo 8, ha modificato ulteriormente le disposizioni di cui sopra, stabilendo che  il valore da prendere a base sia costituito, per immobili situati in paesi dell`Unione Europea:
  • dal valore utilizzato nel paese estero ai fini di imposte sul patrimonio o per i trasferimenti
  • in assenza dei predetti valori si considera il costo risultante dall`atto di acquisto o dai contratti ed in assenza di questi dal valore di mercato
Proviamo quindi ad esemplificare praticamente e i dubbi e le perplessita` che nutriamo su tale norma, cosi` come formulata.


Il caso degli  immobili in Francia


In Francia gli immobili sono gravati da due tasse:  la taxe d`habitation (che viene pagata da chi occupa l`immobile) e la taxe fonciere: quest`ultima e` assimilabile all`ICI italiana e costituisce la tassazione del bene-patrimonio, quindi la base della taxe fonciere costituirebbe la base della tassazione in Italia:  cosi` non e` poiche` la  taxe fonciere viene determinata non sul valore dell`immobile, bensi` sul valore "locatizio" dell`immobile, una sorta di "rendita da affitto" (revenu net cadastral) e quindi per l`imposizione in Italia  non si e` in grado di stabilire un valore equivalente a quello "catastale" del bene (per essere piu` chiari non e` possibile  moltiplicare il "valore locatizio" per un coefficiente e quindi determinare il   valore dell`immobile).
Non potendo quindi utilizzare la base di calcolo della taxe fonciere dovrei quindi prendere a base il valore utilizzato in Francia per i trasferimenti: tale valore  e` costituito dal valore di mercato degli immobili stessi; peraltro l`Amministrazione Finanziaria francese conosce molto bene i valori di mercato ed esamina gli atti di trasferimento recuperando le differenze a tassazione (un po` come avviene  in Italia).



Considerazioni finali: la tassazione in Italia degli immobili in Francia, non essendo disponibile un valore dell`immobile da assoggettare ad imposte patrimoniali in Francia,  avverra` quindi sulla base del valore di mercato dell`immobile, con riferimento alla data del 31 dicembre 2011, con credito di imposta spettante pari alla taxe fonciere versata nel 2011 in Francia; occorre ancora precisare che occorre rilevare dall` avis d`imposition Taxes fonciere(inviato dalla direzione generale delle pubbliche finanze francesi) la composizione della tax fonciere ed escludere la taxe ordures me`nage`res (l`equivalente della tassa rifiuti). - vedasi fac simile sotto riportato.

giovedì 1 marzo 2012

Imposta immobili all’estero (Ivie): si paga anche il 2011

La legge di conversione n.214 del 2011 ha istituito l’Ivie, una imposta patrimoniale che ha come base imponibile il valore degli immobili detenuti all’estero, dalle persone fisiche residenti in Italia ( occorre considerare sia il diritto di proprietà che altri diritti reali).


L’IMPOSTA SUGLI IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO SI ASSOLVE CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI


Il nuovo tributo sarà dovuto anche per il periodo di imposta 2011, e sarà assolto in sede di dichiarazione dei redditi attraverso la compilazione del mod Unico  (probabilmente l’ivie sarà dovuta per l’intero anno 2011 anche se è stata istituita nel dicembre 2011). Pertanto sarà assoggettato al tributo anche chi ha venduto un immobile nel corso del 2011, che dovrà calcolare la relativa quota di competenza da pagare).


Per quanto riguarda i soggetti passivi dell’Ivie, questi sono le persone fisiche, escludendo quindi persone giuridiche o enti non commerciali. Per l’assoggettamento all’imposta non occorre che le persone fisiche abbiano la cittadinanza italiana, ma occorre che le persone siano residenti nel territorio italiano. Pertanto saranno tenuti al pagamento anche i cittadini esteri che risiedono in Italia, e la base imponibile sarà determinata tenuto conto del valore degli immobili posseduti al’estero ( con la conseguente difficoltà del fisco nel determinare il valore delle proprietà immobiliari estere).


Inoltre, come sollevato da alcuni esperti, occorrerà risolvere anche il problema delle definizioni di “proprietà”, “diritto reale”, e “bene immobile”, che identificano dei concetti che non sempre negli ordinamenti giuridici esteri sono stai recepiti.


SULLA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO SI LEGGA ANCHE:


Tassazione immobili all’estero e attività finanziarie nella Manovra Monti

fonte:investireoggi

lunedì 27 febbraio 2012

Semplificazione fiscale: case all’estero, uniformata Imu



Il decreto legge sulla semplificazione fiscale (Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012) introduce modifiche in materia di Imposta Municipale Unica.

L’Imu viene uniformata per abitazioni all’estero e sul territorio italiano. L’imposta non è dovuta se il suo importo calcolato non va oltre i 200 euro. Per valore dell’immobile, ai fini dell’ applicazione dell’imposta, si adotta non più solo il valore di mercato ma quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti.

Per i cittadini italiani è prevista, in caso di lavoro all’estero e solo durante il periodo di attività fuori dai confini nazionali, una riduzione d’aliquota pari a 0,4 punti percentuali.
Inoltre, se l’immobile costituisce abitazione principale viene riconosciuta una detrazione (200 euro).
Per informazioni:

Governo Italiano

giovedì 5 gennaio 2012

IVIE: la nuova tassazione sugli immobili situati all’estero

Il testo della Legge di conversione del DL 201/2011 che è stato approvato alla Camera dei Deputati, introduce un’imposta dal nome nuovo: si tratta dell’IVIE, imposta sul valore degli immobili situati all’estero.
È una imposta patrimoniale pari allo 0,76% da calcolare sul valore degli immobili, che risulta dall’atto di acquisto o dai contratti o, in mancanza di essi, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
La pagheranno i proprietari degli immobili o i titolari di altri diritti reali sugli stessi, purché siano persone fisiche residenti nel territorio dello Stato Italiano.
A pagarla saranno dunque non solo i cittadini italiani che possiedono case fuori dall’Italia, ma anche i cittadini comunitari ed extracomunitari che pagano le imposte regolarmente nel nostro paese.
L’imposta è dovuta “a decorrere dal 2011”