L’IMPOSTA SUGLI IMMOBILI DETENUTI ALL’ESTERO SI ASSOLVE CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Il nuovo tributo sarà dovuto anche per il periodo di imposta 2011, e sarà assolto in sede di dichiarazione dei redditi attraverso la compilazione del mod Unico (probabilmente l’ivie sarà dovuta per l’intero anno 2011 anche se è stata istituita nel dicembre 2011). Pertanto sarà assoggettato al tributo anche chi ha venduto un immobile nel corso del 2011, che dovrà calcolare la relativa quota di competenza da pagare).
Per quanto riguarda i soggetti passivi dell’Ivie, questi sono le persone fisiche, escludendo quindi persone giuridiche o enti non commerciali. Per l’assoggettamento all’imposta non occorre che le persone fisiche abbiano la cittadinanza italiana, ma occorre che le persone siano residenti nel territorio italiano. Pertanto saranno tenuti al pagamento anche i cittadini esteri che risiedono in Italia, e la base imponibile sarà determinata tenuto conto del valore degli immobili posseduti al’estero ( con la conseguente difficoltà del fisco nel determinare il valore delle proprietà immobiliari estere).
Inoltre, come sollevato da alcuni esperti, occorrerà risolvere anche il problema delle definizioni di “proprietà”, “diritto reale”, e “bene immobile”, che identificano dei concetti che non sempre negli ordinamenti giuridici esteri sono stai recepiti.
SULLA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL’ESTERO SI LEGGA ANCHE:
Tassazione immobili all’estero e attività finanziarie nella Manovra Monti
fonte:investireoggi
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