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domenica 1 dicembre 2013

permesso di soggiorno per studio NEWS

Con il decreto legge istruzione n.104/13, convertito in legge n.128/13 sono state apportate modifiche all’art. 5 del D.Lgs. 286/98 con particolare riferimento alla durata del permesso di soggiorno per studio. 

L’art. 9 della L 128/13 ha stabilito che la durata del permesso di soggiorno per studio non può essere “inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. 

Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall’articolo 22, comma 11-bis”. Tale modifiche entreranno tuttavia in vigore a seguito dell’adeguamento sul punto del regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 da approvarsi entro sei mesi.


fonte:piemonteimmigrazione

lunedì 9 settembre 2013

"DECRETO SCUOLA"




permesso di soggiorno durerà quanto il corso di studi

La novità è in un decreto legge approvato stamattina dal Consiglio dei ministri "DECRETO SCUOLA". 

Intitolato ambiziosamente “L’ istruzione riparte”, prevede interventi a tutto campo, dal potenziamento delle borse di studio al tetto di spesa per i libri testo, passando per interventi di edilizia scolastica o l’assunzione di docenti di sostegno.
Tra gli interventi “per il sistema universitario e per la ricerca”, c’è però anche un articolo dedicato agli studenti stranieri. Come riassume una nota di Palazzo Chigi, “la durata del permesso di soggiorno è allineata a quella del loro corso di studi o di formazione, nel rispetto della disciplina vigente sulle certificazioni degli studi e dei corsi formativi”.

sabato 9 marzo 2013

Obbligatorio superare almeno due esami per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (piemonteimmigrazione)

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1242 del 1° marzo 2013, ha confermato la necessità del superamento di due verifiche di profitto per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio da parte dello straniero iscritto all’Università. 

Come previsto dall’art. 46 D.P.R. 394/99, infatti, il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi al primo almeno due verifiche di profitto. 

Nel caso lo studente sia in grado di documentare gravi problemi di salute o altra causa di forza maggiore, è possibile ottenere il rinnovo anche con il superamento di una verifica soltanto. 

In ogni caso, afferma il Consiglio di Stato, i test di accesso non possono essere ricompresi tra le verifiche di profitto trattandosi di prove intese ad accertare, al momento dell’iscrizione al corso, se lo studente possegga già le conoscenze indispensabili per frequentare utilmente il corso stesso.