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giovedì 16 gennaio 2020

congedo paternità 2020 #congedopaternità #fismic #fismicinforma #fismicconfsal #mikecaftorino #patronato #leggebilancio #leggebilancio2020 #congedoobbligatorio #congedofacoltativo #congedopapà#mikecaftorinoinfo


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congedo paternità 2020
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January 16, 2020 at 12:03AM
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venerdì 28 dicembre 2018

http://bit.ly/2SqBZSD #congedopaternità #lavoro #permessiretribuiti #fiscoetasse



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#congedopaternità #lavoro #permessiretribuiti #fiscoetasse

December 28, 2018 at 09:17AM
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mercoledì 27 dicembre 2017

congedo paternità 2018 si passa a 4 gg

Grazie alla legge di Stabilità 2017 è stata modificata la normativa con la legge n. 208, comma 205 art 1 del dicembre 2015 e sono aumentati i giorni di congedo paternità. 
Nello specifico, la durata del Bonus papà 2018 è di:
  • 4 giorni di congedo paternità obbligatorio (anziché 2 giorni),
  • 4 giorni di congedo facoltativo (anziché 2 giorni ) vincolati dai dai giorni post partum della mamma
I periodi di astensione dal lavoro nel bonus papà 2018 variano in base alla tipologia del congedo di paternità richiesto all’INPS, se obbligatorio o facoltativo.
L’importo è calcolato tenendo conto dello stipendio percepito durante l’ultimo periodo di lavoro, prima dell’inizio del congedo. 

L’INPS quindi riconosce il 100% della normale retribuzione giornaliera percepita.

fonte:mamma.moondo

lunedì 29 luglio 2013

dall 'INPS istruzioni operative per il congedo di paternità 2013

Con il Messaggio n. 12129 del 26 luglio 2013 l'inps fornisce indicazioni operative e modulistica per la richiesta del congedo di paternità . 
Le disposizioni normative in oggetto hanno istituito, in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015, per il padre lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), da  fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, con diritto a un’indennità, pari al 100 % della retribuzione, corrisposta secondo le modalità stabilite dall’art.22, comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per l’erogazione dell’indennità di maternità.
Tale indennità relativa al suddetto congedo è corrisposta direttamente dall'INPS ai lavoratori stagionali, agli operai agricoli (salva la facoltà di anticipazione dell'indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato), ai lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine, ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, ai lavoratori disoccupati o sospesi.

giovedì 28 marzo 2013

VOUCHER MATERNITA’: MODALITA' RICHIEDESTA ALL’INPS (LABORTRE)


L’Inps con la Circolare n. 48 del 28 marzo 2013, a seguito di quanto introdotto dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” con quale sono stati previsti nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli, chiarisce le modalità per poter richiedere i nuovi servizi a sostegno della genitorialità.
Con la circolare in esame l’Istituto definisce gli ambiti di applicazione, la misura e durata del beneficio (pari a € 300,00 per massimo 6 mesi anche frazionabili) e le modalità di erogazione del voucher. 
Vengo comprese nel beneficio anche le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata – purché in via esclusiva e comunque per una durata massima di 3 mesi – mentre restano escluse le altre lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, artigiane, commercianti etc).
I voucher consegnati alle beneficiarie saranno previsti esclusivamente nella formula cartacea e, per l’importo riconosciuto, verranno ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.
La madre lavoratrice potrà ritirare i voucher in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarne solo una parte o ritirarli con cadenza mensile.
La domanda deve essere presentata all’Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo (circolare n. 50 del 5/03/2011).
fonte:LABORTRE

approfondimento: (01)forexinfo

giovedì 14 febbraio 2013

BONUS BEBE' IN GAZZETTA (ITALIAOGGI)

Via libera al bonus bebè per le mamme lavoratrici
Per facilitare il rientro al lavoro dopo la maternità obbligatoria, lo stato contribuirà con 300 euro al mese alle spese dell'asilo nido o a quelle sostenute per la babysitter, ma la mamma dovrà rinunciare, per ogni mese di incentivo, al corrispondente periodo di astensione facoltativa. 
Arriva anche il congedo obbligatorio per i papà dipendenti, che entro il quinto mese di vita del figlio potranno stare accanto al proprio figlio per un giorno, con la garanzia della retribuzione al 100%. 
Due giorni di congedo obbligatorio, sempre pagati al 100%, potranno essere poi goduti a condizione che la madre rinunci a due giorni del proprio congedo.

È quanto prevede il decreto del ministro del lavoro del 

Per usufruire dei congedi il padre deve comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. 
Nel caso di congedo facoltativo, il padre deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. 
I congedi, precisa il dm, non possono essere frazionati a ore.

Per quanto riguarda invece il nuovo bonus bebè, la madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, può richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di babysitting o per far fronte agli oneri dell'asilo nido. 
Il bonus è pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.

Il contributo per la babysitter sarà erogato col sistema dei buoni lavoro, mentre quello per l'asilo nido consisterà in un pagamento diretto alla struttura prescelta tra quelle accreditate e ricomprese in un apposito elenco che sarà istituito dall'Inps, fino a concorrenza dell'importo di 300 euro. 
Il bonus sarà riproporzionato per le lavoratrici part-time, mentre per le mamme iscritte alla gestione separata sarà concesso per un massimo di tre mesi. 
Per ottenere il bonus bisognerà fare domanda all'Inps col sistema del click day, indicando per quale tipologia di beneficio si intende concorrere.

La graduatoria delle aventi diritto sarà stilata sulla base della situazione economica delle richiedenti, risultante dalle dichiarazioni Isee. La graduatoria sarà unica e su base nazionale. A disposizione lo stato mette 60 mln di euro, 20 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. L'Inps monitorerà l'andamento della spesa anche al fine di una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo.




fonte alternativa : (01)PMI

martedì 31 luglio 2012

Il congedo di paternità obbligatorio di un giorno e facoltativo per altri due (jobfanpage)


La riforma del lavoro interviene a supporto delle norme del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, il D. Lgs. n. 151 del 2001. Introdotto, dopo qualche mese in cui se ne parlava, il congedo di paternità obbligatorio dedicato al padre, che si affianca al congedo di maternità, l’astensione facoltativa e il congedo parentale, ossia i permessi retribuiti e le assenze tutelate dalla legge per consentire alla madre e al padre lo svolgimento della propria funzione familiare durante la gravidanza, la nascita e i primi anni di vita del bambino.
Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche se la madre non è lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma oppure è casalinga.
Tuttavia, se la madre è casalinga, deve dimostrare il suo stato di impossibilità a dedicarsi alla cura del bambino e le relative motivazioni, che possono essere, ad esempio, accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche e altri casi che possono impedirle di svolgere il suo ruolo di madre.

In base all’art. 32 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, il padre lavoratore che ha bisogno del congedo parentale paternità, anche se la madre è casalinga o lavoratrice autonoma, ha l’obbligo di dare un preavviso di almeno 15 giorni al datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dal contratto collettivo (CCNL). A meno che non si trovi in caso di oggettiva impossibilità a darne preavviso nei termini stabiliti.
Nei periodi in cui il lavoratore padre è assente dal lavoro per fruire dell’astensione facoltativa, l’Inps eroga un’indennità per congedo parentale pari al 30% della retribuzione percepita nel mese o nel periodo di lavoro precedente all’inizio del congedo per paternità, fino al terzo anno di vita del bambino per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.

Il congedo di paternità obbligatorio. Con i commi da 24 a 26 dell’art. 4 della legge n. 92 del 2012 sono stabilite misure sperimentali in favore della maternità e paternità: “Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno”.
Il nuovo congedo facoltativo per il padre. Inoltre è previsto che “entro il medesimo periodo (di cinque mesi), il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima”.
Indennità giornaliera Inps. 
Sia il congedo di paternità obbligatorio che il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Anche se la legge non lo specifica, per analogia, i tre giorni di congedo di paternità fruibili dal padre dovrebbero essere coperti da contributi figurativi.
In termini di indennità percepita dall’Inps, i due giorni usufruiti dal padre in luogo della madre permettono l’incasso del 100% della retribuzione, mentre per la madre con l’astensione obbligatoria la misura dell’indennità è dell’80%. Quindi potrebbe convenire alla coppia l’utilizzo dei due giorni facoltativi destinati al padre in luogo della madre. Ovviamente tale discorso cade se il CCNL della lavoratrice madre prevede l’integrazione al 100% della misura Inps, quindi la copertura a carico del datore di lavoro del 20% non indennizzato dall’Inps.
La comunicazione preventiva di 15 giorni al datore di lavoro. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi.