martedì 31 luglio 2012

Il congedo di paternità obbligatorio di un giorno e facoltativo per altri due (jobfanpage)


La riforma del lavoro interviene a supporto delle norme del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, il D. Lgs. n. 151 del 2001. Introdotto, dopo qualche mese in cui se ne parlava, il congedo di paternità obbligatorio dedicato al padre, che si affianca al congedo di maternità, l’astensione facoltativa e il congedo parentale, ossia i permessi retribuiti e le assenze tutelate dalla legge per consentire alla madre e al padre lo svolgimento della propria funzione familiare durante la gravidanza, la nascita e i primi anni di vita del bambino.
Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche se la madre non è lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma oppure è casalinga.
Tuttavia, se la madre è casalinga, deve dimostrare il suo stato di impossibilità a dedicarsi alla cura del bambino e le relative motivazioni, che possono essere, ad esempio, accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche e altri casi che possono impedirle di svolgere il suo ruolo di madre.

In base all’art. 32 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, il padre lavoratore che ha bisogno del congedo parentale paternità, anche se la madre è casalinga o lavoratrice autonoma, ha l’obbligo di dare un preavviso di almeno 15 giorni al datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dal contratto collettivo (CCNL). A meno che non si trovi in caso di oggettiva impossibilità a darne preavviso nei termini stabiliti.
Nei periodi in cui il lavoratore padre è assente dal lavoro per fruire dell’astensione facoltativa, l’Inps eroga un’indennità per congedo parentale pari al 30% della retribuzione percepita nel mese o nel periodo di lavoro precedente all’inizio del congedo per paternità, fino al terzo anno di vita del bambino per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.

Il congedo di paternità obbligatorio. Con i commi da 24 a 26 dell’art. 4 della legge n. 92 del 2012 sono stabilite misure sperimentali in favore della maternità e paternità: “Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno”.
Il nuovo congedo facoltativo per il padre. Inoltre è previsto che “entro il medesimo periodo (di cinque mesi), il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima”.
Indennità giornaliera Inps. 
Sia il congedo di paternità obbligatorio che il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all’obbligo di astensione della madre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Anche se la legge non lo specifica, per analogia, i tre giorni di congedo di paternità fruibili dal padre dovrebbero essere coperti da contributi figurativi.
In termini di indennità percepita dall’Inps, i due giorni usufruiti dal padre in luogo della madre permettono l’incasso del 100% della retribuzione, mentre per la madre con l’astensione obbligatoria la misura dell’indennità è dell’80%. Quindi potrebbe convenire alla coppia l’utilizzo dei due giorni facoltativi destinati al padre in luogo della madre. Ovviamente tale discorso cade se il CCNL della lavoratrice madre prevede l’integrazione al 100% della misura Inps, quindi la copertura a carico del datore di lavoro del 20% non indennizzato dall’Inps.
La comunicazione preventiva di 15 giorni al datore di lavoro. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi.

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