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giovedì 7 febbraio 2019

conti correnti esteri , monitoraggio fiscale http://bit.ly/2SAQtCR #conticorrenti #conticorrentiesteri #monitoraggiofiscale #fiscomania #mikecaftorino #isee #unico #dichiarazionefiscale #fisco #redditi#mikecaftorinoinfo


conti correnti esteri , monitoraggio fiscale

http://bit.ly/2SAQtCR

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February 07, 2019 at 11:11PM
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lunedì 24 giugno 2013

da oggi 24/062013 si avvia il monitoraggio dei conti correnti






Gli intermediari finanziari dovranno inviare in primo luogo, i dati identificativi del rapporto, compreso il riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità e a tutti i cointestatari (nel caso di intestazione a più soggetti), nonché i gennaio e al saldo finale al 31 dicembre.

Per i rapporti avviati nel corso dell'anno il saldo iniziale ovviamente dovrà tener conto della data di apertura, mentre per quelli chiusi nel corso dell'anno il saldo andrà contabilizzato al momento della data di chiusura.

Andranno anche indicati i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto conteggiati su base annua. 


Finiranno nel censimento, oltre ai conti correnti, tra l'altro, i conti deposito titoli, le gestioni patrimoniali, i rapporti fiduciari (legge 1966/39), le carte di credito/debito, le operazioni extraconto, le cassette di sicurezza(relativamente al numero di accessi annuali), i certificati di deposito e i buoni fruttiferi e i contratti derivati .


I controlli del Fisco sui conti correnti e i patrimoni (qui)







giovedì 13 giugno 2013

TARES (avanza ... ) approvato il bollettino postale

Con il decreto del 14 maggio 2013 il MEF pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE 116 del 14/05/2013 ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).

Nel decreto sono indicate anche le modalità di riversamento delle somme riscosse e della trasmissione dei dati di versamento.

I nuovi bollettini di pagamento sono utilizzabili dal prossimo primo luglio. 
Il bollettino in bianco (allegato n. 3 al decreto ministeriale) sarà disponibile negli uffici postali. Il bollettino che costituisce l’allegato n. 2 potrà essere inviato ai contribuenti dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in forma precompilata con i dati identificativi del contribuente, il codice catastale del Comune in cui sono situati il locale o l’area assoggettati al tributo, l’importo da pagare.
Il pagamento della Tares potrà essere effettuato negli uffici postali, oppure utilizzando il servizio telematico di Poste italiane (in pratica, collegandosi al sito delle Poste, all’indirizzo web http://www.poste.it/). Non è possibile pagare l’imposta tramite bonifico bancario.
Il conto corrente su cui versare gli importi è il numero 1011136627, valido per tutti i Comuni italiani. L’intestazione sul bollettino è “Pagamento Tares“.
Il nuovo tributo potrà essere versato in 4 rate trimestrali, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, come previsto dall’articolo 14 del Decreto legge n. 201 del 2011. Tuttavia, per il 2013, ai Comuni è concessa la facoltà di variare le scadenze ed il numero delle rate. I pagamenti dovranno essere eseguiti dal giorno 1 al giorno 16 del mese di scadenza. Chi vuole può usufruire della possibilità di pagare la Tares in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Per l’anno 2013, i bollettini di conto corrente vanno obbligatoriamente utilizzati per il versamento dell’ultima rata del tributo e della maggiorazione standard (quest’anno destinata allo Stato) di 0,30 euro per metro quadrato.
A proposito della Tares, va ricordato che con la circolare 1/Df del 29 aprile 2013 sono state rese note alcune precisazioni: le aree scoperte pertinenziali non domestiche sono tassabili soltanto se operative; altrimenti sono esenti dal tributo sui rifiuti. La circolare ha chiarito che il non assoggettamento al tributo delle aree scoperte “non operative” – pertinenziali o accessorie a locali tassati – riguarda anche i locali diversi dalle civili abitazioni: ad esempio, il parcheggio di un centro commerciale. Rimangono invece sottoposte alla Tares le superfici scoperte operative (ad esempio, gli stabilimenti balneari) e le aree comuni condominiali detenute od occupate in via esclusiva.
Mentre a regime è previsto che l’importo annuale della Tares venga versato in quattro quote (gennaio, aprile, luglio e ottobre), per l’anno 2013 i Comuni possono variare le scadenze ed il numero delle rate, potendo anticipare la prima rata (attualmente prevista per luglio, come stabilito dal Decreto legge n. 1 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013 n. 11.) e posticipare l’ultima.
Per avvalersi di questa facoltà, gli enti locali devono emanare una apposita delibera almeno 30 giorni prima della data decisa per il versamento. Tale delibera dovrà essere pubblicata anche sul sito internet del Comune, in modo da portarla a conoscenza di tutti i cittadini. Qualora il Comune non adottasse alcuna delibera o non rispettasse le prescrizioni, restano validi i termini già fissati, che prevedono il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio entro la scadenza di quest’ultima (luglio) e dell’ultima a ottobre.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, la circolare 1/Df del 29 aprile 2013 ha specificato che solo per il 2013 e limitatamente alle prime due rate, “a eccezione dell’ultima”, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli precompilati già predisposti per il versamento della Tarsu, della Tia1 o della Tia2, cioè i vecchi i tributi sostituiti dalla Tares.
I bollettini potranno contenere gli importi dei vecchi tributi relativi al 2012, oppure quelli della Tares, nel caso in cui l’ente locale avesse già disciplinato il nuovo tributo. In ogni caso, l’ultima rata del 2013 andrà determinata a saldo, sulla base delle tariffe della Tares.
Al momento del pagamento dell’ultima rata, da effettuare esclusivamente attraverso il modello F24 o tramite l’apposito bollettino di conto corrente postale, il contribuente dovrà versare anche la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato, per il 2013 riservata allo Stato. Infine, per il 2013, è stata sospesa la possibilità per i Comuni di aumentare la maggiorazione fino ad un massimo di 0,10 euro.
Per completare il quadro della disciplina normativa della Tares, si richiama l’articolo 10 del Decreto legge n. 35 del 2013 (con il quale si sblocca il pagamento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni) che ha introdotto alcune disposizioni riguardanti la riscossione della Tares ed il suo ambito di applicazione.

lunedì 24 dicembre 2012

imposta di bollo su conti bancari



In particolare confermato l'importo di 34,20 € annui per le persone fisiche, definita l’esenzione in base all’articolo 19 del Dl 201/2011 a favore dei clienti persone fisiche per giacenze inferiori a 5 mila euro ed un ISEE pari o inferiore a 7500 , si chiarisce che va valutata la giacenza complessiva dei conti correnti e dei libretti intestati al medesimo soggetto per tutti i rapporti detenuti con la medesima banca, con le Poste e con la Cassa Depositi e Prestiti. 

Per giacenza media si intende la media dei saldi contabili giornalieri di ciascun rapporto nel periodo stesso.

fonti ulteriori : (01)sostariffe


IL COMUNICATO STAMPA (qui)

Con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti per la corretta applicazione dell'imposta di bollo sugli estratti conto corrente, sui rendiconti dei libretti di risparmio e sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari anche alla luce delle nuove misure introdotte dal decreto del Mef del 24 maggio 2012 e, da ultimo, dal dl n. 16/2012 convertito nella legge n. 44/2012. 

Per quanto concerne l'imposta di bollo applicabile sui conti correnti e sui libretti di risparmio il provvedimento ribadisce l'importo fisso di 34,20 euro per le persone fisiche e 100,00 euro per i clienti diversi da persona fisica.

 L'imposta, determinata in base ai giorni rendicontati, va rapportata al periodo anche in caso di chiusura o apertura dei rapporti. 

Sono esenti i conti e i libretti con saldo complessivo non superiore a 5mila euro, la cui giacenza va calcolata come media dei saldi giornalieri contabili. 

Da considerare anche la giacenza media dei rapporti non rendicontati se plurimi e con diversa periodicità di rendicontazione. 

Per quanto concerne i prodotti finanziari l'imposta, per il 2012, è dello 0,10% ma, per il 2013, sale allo 0,15%
Previsto un tetto minimo di 34,20 euro, ed uno massimo di 1.200 euro. 

Per le persone fisiche la legge n. 228/2012 ha previsto, a partire dal 2013, un tetto di 4.500 euro. 

Per l'applicazione del minimo e del massimo vanno considerati tutti i prodotti posseduti ragguagliandoli ai giorni rendicontati. 

Per le polizze di assicurazione, buoni fruttiferi postali e per i prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati per i quali non sussiste un rapporto di custodia l'imposta deve essere applicata dall'ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente, in caso di rimborso o riscatto del titolo. 

sabato 17 novembre 2012

Garante privacy dice ok a controllo dei conti correnti (rainews)

L'Autorita' Garante per la protezione dei dati ha espresso, nella riunione di oggi, l'atteso parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilisce le modalita' con le quali gli operatori finanziari dovranno trasmettere all'Agenzia, a fini di controllo fiscale, le informazioni contabili relative ai conti correnti (saldo iniziale e finale, importi totali degli accrediti e degli addebiti) e ai rapporti finanziari per la cosiddetta "comunicazione integrativa annuale". Lo schema - ricorda il Garante in una nota - tiene conto delle osservazioni e delle richieste avanzate dall'Autorita', in un precedente parere del 17 aprile 2012, finalizzate all'adozione da parte dell'Agenzia di piu' elevate misure di sicurezza a protezione dei dati dei contribuenti, considerata l'enorme concentrazione di informazioni presso l'Anagrafe tributaria e il potenziale di rischio difficilmente riscontrabile in un ordinario esercizio dell'attivita' finanziaria o bancaria. Il nuovo schema prevede che i dati vengano trasmessi attraverso una nuova infrastruttura, il "Sistema di interscambio" (SID), e non piu' con il servizio Entratel inizialmente individuato. Il nuovo sistema consente di realizzare procedure di trasmissione totalmente automatizzate. Banche e operatori finanziari dovranno utilizzare due sistemi alternativi di intercambio informatizzato con il SID: o mediante un server FTP, cioe' un "nodo" di colloquio con l'Agenzia, o mediante il servizio di Posta elettronica certificata (PEC), utilizzabile in caso di file di piccole e medie dimensioni. La predisposizione dei file da trasmettere all'Agenzia dovra' essere effettuata - sottolinea il Garante della Privacy - esclusivamente dall'operatore finanziario che non potra' avvalersi di intermediari fiscali e dovra' utilizzare meccanismi automatizzati di estrazione, composizione, compressione e cifratura. Il file cifrato dovra' essere conservato nei nodi FTP per il tempo strettamente necessario allo scambio dei dati. Come richiesto dal Garante, il provvedimento definisce anche il periodo di conservazione dei dati: non potra' superare i 6 anni, allo scadere dei quali le informazioni saranno automaticamente cancellate. Nell'esprimere parere favorevole, il Garante ha chiesto all'Agenzia di adottare alcune misure di sicurezza, prevedendo innanzitutto che il protocollo FTP utilizzato per l'intercambio dei dati sia cifrato. L'Autorita' ha, inoltre, individuato le misure e gli accorgimenti che l'Agenzia e gli operatori finanziari, chiamati a svolgere un ruolo rilevante nella messa in sicurezza del nuovo canale di trasmissione, dovranno adottare al fine di minimizzare i rischi di accessi abusivi e trattamenti non consentiti.Nel prescrivere queste misure, il Garante ha tenuto conto delle esigenze dei piccoli operatori che non riescono ad automatizzare completamente la procedura di estrazione e invio. L'Autorita', visto l'attuale stato di avanzamento della realizzazione del SID, si e' comunque riservata di verificare nel dettaglio il completamento delle funzionalita' della nuova infrastruttura informatica, anche prima della messa in esercizio. Per quanto riguarda infine il provvedimento del Direttore dell'Agenzia con il quale saranno individuati i criteri per la formazione delle liste selettive dei contribuenti a maggior rischio di evasione, l'Agenzia ha dichiarato che sara' sottoposto preventivamente al Garante. La procedura di verifica preliminare dovra' comunque essere prevista per ogni ulteriore utilizzo dei dati collegato ad altre finalita' (es. controlli ISEE).
fonte:RAINEWS24

mercoledì 1 agosto 2012

Evasione: le banche non avranno piu’ segreti per il fisco

Si parte il prossimo 31 ottobre: per ogni conto corrente le banche avranno l’obbligo di fornire in automatico all’Agenzia delle Entrate  i saldi iniziali e finali, tutti gli accrediti e tutti gli addebiti. L’operazione mira a combattere il nero e l’evasione fiscale. Pertanto, le banche non potranno più nascondere nulla al fisco. E’ in dirittura di arrivo il provedimento dell’Agenzia delle Entrate relativo alle modalità con le quali le banche, Poste, Sim, Sgr, fiduciarie ed assicurazioni dovranno comunicare all’Anagrafe tributaria le informazioni relative ai conti ed ai rapporti. Una nota delle Entrate precisa che per ogni rapporto intrattenuto con le banche dovranno essere trasmessi i saldi iniziali e finali oltre all’importo totale degli accrediti ed egli addebiti. 
Per il 2011 i dati dovranne essere trasmessi entro il 31 ottobre di quest’anno.
fonte:CGIA MESTRE

martedì 31 luglio 2012

Banche aperte per il Fisco



Movimenti finanziari senza segreti per il fisco. 


È in dirittura d'arrivo il provvedimento dell'Agenzia delle entrate relativo alle modalità con le quali banche, Poste, sim, sgr, fiduciarie e assicurazioni dovranno comunicare all'Anagrafe tributaria le informazioni relative ai conti e ai rapporti ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del dl n. 201/2011.

La bozza di provvedimento attuativo aveva già incassato il parere del Garante per la privacy il quale da un lato ha avallato la finalità anti-evasione del «grande fratello fiscale», ma dall'altro ha posto l'accento sui pericoli per la riservatezza che l'elaborazione e la spedizione di una simile mole di dati possono comportare.

Da qui la raccomandazione di rendere più sicuro il canale informatico che l'amministrazione finanziaria intende utilizzare per ricevere gli estratti conti «in chiaro», l'invito a ricorrere a procedure di autenticazione e cifratura più stringenti e il monito agli operatori di affidare il trattamento dei dati a un numero «il più possibile limitato di incaricati, scelti tra i dipendenti più affidabili e preferibilmente con un rapporto di lavoro stabile con l'intermediario».

Ma mentre l'Agenzia continua a lavorare sulle infrastrutture telematiche per recepire le indicazioni dell'Authority, il perimetro delle comunicazioni già tracciato dalla bozza non cambia. A renderlo noto sono state nei giorni scorsi proprio le Entrate con una nota inviata alle associazioni di categoria del mondo finanziario (Abi, Afin, Aibe, Aifi, Aiip, Ania, Assifact, Assilla, Assofiduciaria, Assogestioni, Assoholding, Assosim, Federascomfidi, Federconfidi e Poste Italiane spa).

«Nelle more dell'adeguamento alle prescrizioni del Garante del provvedimento di prossima emanazione», spiega l'informativa, «restano confermati i dati e le informazioni oggetto di trasmissione» .

Fornite anche le specifiche tecniche e le istruzioni per la compilazione del tracciato record. Si ricorda che la bozza di provvedimento fissa al prossimo 31 ottobre la scadenza per l'invio di saldi e movimentazioni relativi all'anno 2011, mentre a regime la comunicazione dovrà avvenire annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per approfondimenti: www.italiaoggi.it







martedì 6 marzo 2012

Conti deposito: i costi di bollo nel decreto fiscale

La tassa sul risparmio, come formulata dalla manovra finanziaria Monti di fine 2011 (decreto Salva Italia), ora riguarda anche i conti deposito, bancari e postali: il decreto fiscale in vigore dal 2 marzo 2012, infatti, prevede l’imposta di bollo anche per i conti deposito. In pratica, ne restano esclusi solo i conti correnti, i fondi pensione e i fondi .La nuova norma è contenuta nell’articolo 8 (comma 13) del decreto di semplificazione fiscale del DL n.16/2012. Le aliquote sono quelle che la manovra finanziaria di fine anno aveva previsto per il conto titoli, e sono proporzionali al valore del deposito: nel dettaglio, l’aliquota è dello 0,10% per il 2012 e dello 0,15% a partire dal 2013.C’è un tetto minimo, fissato a 34,20 euro, e per questo 2012 anche un tetto massimo di 1.200 euro, che però sparisce nel 2013.
Tetto massimo e minimo
Calcoli alla mano, significa che per questo 2012 chi ha un conto deposito con importi superiori a 1,2 milioni di euro ha il vantaggio del tetto, che blocca la proporzionalità della tassa al deposito. Molto in sintesi, chi ha un deposito di 1,2 milioni di euro paga la stessa imposta di chi ha una somma più alta. Il vantaggio del tetto massimo, dunque, è per i grandi patrimoni, ma sparisce nel 2013, quando l’imposta diventa progressiva senza più alcun limite massimo.
Il tetto minimo di 34.200 euro, che scatta in questo 2012 e poi resta valido, rappresenta uno svantaggio per i piccoli risparmiatori che hanno depositi inferiori a 34.200 euro.
Chi paga l’imposta
Bisogna sottolineare che in molti casi a pagare questa imposta sarà la banca, non il titolare del conto deposito. Questo succede perché di fatto molti istituti di credito propongono conti deposito con una clausola contrattuale in base alla quale l’imposta di bollo è a carico dell’istituto.
Dunque: per chi ha un conto deposito coperto da questa clausola, non cambia nulla (la banca, nel caso in cui voglia cambiare le clausole, è tenuta a dare un preavviso di almeno due mesi), mentre nel caso i cui non sia previsto il pagamento dell’imposta da parte della banca, sarà il risparmiatore a pagare l’imposta.
Va sottolineato che l’imposta di bollo, che il decreto fiscale estende ai conti deposito, continua a non riguardare il conto corrente, su cui resta il bollo di 34.20 euro annuali con l’esenzione per chi non ha un saldo medio superiore ai 5mila euro.
Norme fiscali
Infine, vale la pena di riassumere come cambiano le norme fiscali relative ai conti deposito incrociando i provvedimenti stabiliti dall’ultimo decreto fiscale con quelli delle manovre precedenti: da una parte, si applica la nuova imposta di bollo (che si calcola a partire dal primo gennaio 2012), dall’altra resta l’aliquota tagliata al 20% (dal precedente 27%) sui rendimenti.

mercoledì 22 febbraio 2012

Le nuove tasse sui conti correnti e sulle attivita' finanziarie

La nuova disciplina sull'imposta di bollo sui conti correnti e sugli strumenti finanziari
L’articolo 19, commi 1-5, Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 è intervenuto sulla disciplina della tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari introducendo - a decorrere dal 1° gennaio 2012 - una nuova imposizione fiscale sul deposito titoli (imposta proporzionale) e sui conti correnti (in tal caso l'imposta è fissa). L'innalzamento dell'imposta di bollo è facilmente osservabile dalla tabella ufficiale (articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972):



 Strumenti Finanziari
L'intervento effettuato dalla manovra Monti ha introdotto  una imposizione su base proporzionale pari all’1 per mille a decorrere dal 1° gennaio 2012 e pari all’1,5 per mille a decorrere dal 2013 su tutte lecomunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari. Al contempo la Manovra ha ampliato la base imponibile su cui insiste l’imposta al fine di includervi anche i prodotti finanziarinon soggetti all’obbligo di deposito (inclusi espressamente i buoni postali fruttiferiad eccezione di quelli di valore di rimborso non superiore a 5.000 euro) con la sola esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.
L'art 19 del Dl 201/2011 chiarisce, inoltre, che qualora le comunicazioni siano inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata proporzionalmente al periodo rendicontato. In ogni caso la comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando nonsussiste un obbligo di invio o di redazione: la Manovra precisa infatti che l'imposta è infatti comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto.
L'imposta proporzionale è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e limitatamente all'anno 2012 nella misura massima di euro 1.200.

Estratti Conto
Quanto agli estratti conto inviati dalle banche ai clienti nonché gli estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, l'articolo 19 Dl 201/2011 precisa che sono invece soggetti ad una imposta fissa pari a:
-      34,20 euro se il cliente è persona fisica, prevedendo l’esenzione, qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a euro 5.000
-      100 euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.
Anche l'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

lunedì 20 febbraio 2012

"Conto corrente gratis ai pensionati fino a 1500 euro"


C'è l'intesa in Parlamento, ma manca il sì del governo



Zero spese per assegni fino a 1.500 euro Per i pensionati conto ...
Il Messaggero
Un emendamento che prevede questa soglia è stato presentato dal senatore Ghigo a nome del Pdl, con valenza assolutamente generale: si parla di «conti correnti di qualunque genere». Ora sulla norma si dovrà pronunciare il governo.
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"Conto corrente gratis ai pensionati fino a 1500 euro"
La Stampa
... sono orientati a proporre dopodomani alla ripresa dei lavori di intervenire sul tema: dei vari emendamenti in materia, quello su cui le forze politiche potrebbero confluire è quello a firma Ghigo, Messina, Scarabosio, che prevede «la gratuità delle ...