Con la Circolare 05/10/2012, n. 5 l'Agenzia del Territorio ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di classamento degli immobili dichiarati di interesse culturale (Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Leg.vo 42/2004).
Le precisazioni vertono in particolare sulla possibilità di attribuire ai predetti immobili la categoria catastale "A9 – Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici" quale conseguenza della dichiarazione di interesse culturale.
A tal proposito l'Agenzia specifica che l'operazione di accertamento catastale, ed in particolare l'attribuzione di una determinata categoria, va effettuata tenendo conto della destinazione di ciascuna unità immobiliare, come risultante dalle sue proprie caratteristiche, nonché del contesto territoriale ed urbanistico in cui l'unità stessa risulta inserita.
Di conseguenza, il riconoscimento dell'interesse culturale di un immobile e il derivante regime vincolistico non può influire sul classamento del bene, come ha avuto modo di precisare anche la Suprema Corte di Cassazione, con le sentenze del 14/05/2003, n. 7441 e del 22/07/2003, n. 11369.
L'attribuzione ad una unità immobiliare di una determinata categoria catastale non può condizionare l'eventuale successivo riconoscimento dell'interesse culturale (da cui scaturiscono le forme di tutela previste dal D. Leg.vo 42/2004 e le correlate agevolazioni fiscali).
Inoltre, poiché il classamento degli immobili vincolati nella categoria catastale A/9 viene richiesto nell'erronea convinzione che si tratti della categoria di riferimento per detti immobili, l'Agenzia del Territorio ha specificato che sono inquadrabili in questa categoria solamente quegli immobili che presentano quelle particolari caratteristiche tipologiche e costruttive previste per la categoria stessa.
Infine per quanto riguarda le modalità per l'annotazione del vincolo negli atti catastali, l'Agenzia, dopo aver menzionato la specifica annotazione che evidenzia il carattere "culturale" degli immobili, da apporre a richiesta degli interessati, ha precisato che in questi casi devono essere indicati anche gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari del provvedimento di dichiarazione o verifica dell'interesse culturale.