IMMOBILI FANTASMA ( sanatoria scade 02/04 )
Continua la lotta dello Stato contro i cosidetti "immobili fantasma" gli immobili cioè esistenti e mai censiti in Catasto, totalmente o parzialmente. Sulla G.U. del 30 novembre u.s. è stato pubblicato l'elenco dei Comuni in cui sono stai individuati i fabbricati non dichiarati in Catasto ed ai quali verrà applicata la rendita presunta.
In virtù del Decreto legge fiscale 16/2012, per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta si deve presentare domanda di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale e le istanze andrebbero consegnate entro il 2 aprile 2013. La mancata presentazione degli atti di aggiornamento implica l’applicazione di sanzioni amministrative quadruplicate, come previsto dal Decreto legislativo 23/2011 sul federalismo fiscale. Nel caso non ci sia accordo sulla rendita presunta attribuita vi è la possibilità di presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale ento il 30 gennaio 2013. Una volta che gli edifici prima ignoti vengono dichiarati, questi vengono infatti tassati in base alla consistenza e alle caratteristiche emerse durante i rilievi. A maggio scorso, il completamento della prima fase della sanatoria catastale ha fatto stimare un aumento del gettito pari a 472 milioni di euro, di cui 356 milioni rilevanti ai fini Imu, 110 milioni ai fini dell’imposta sui redditi e 6 milioni per l’imposta di registro sui canoni di locazione.
Preme evidenziare che la sanatoria catastale non è un condono, ma ha solo finalità fiscali: durante i rilievi i tecnici possono scoprire se un immobile è accatastato , completamente o parzialmente, ma non se è privo di permessi edilizi e quindi se conforme allo strumento urbanistico del Comune.
Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge, i proprietari delle case fantasma incorreranno nelle sanzioni previste.
Se l'atto di aggiornamento catastale viene presentato entro 90 giorni la sanzione viene ridotta a un decimo di quella prevista e ammonta a 103,20 euro.
Se il ravvedimento operoso avviene dopo 90 giorni dal termine ultimo ma entro un anno, la sanzione irrogata è pari a un ottavo di quella prevista e ammonta a 129,00 euro.
In tutti gli altri casi, la sanzione va da un minimo di 1.032,00 euro a un massimo di 8.264,00 euro.
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