Visualizzazione post con etichetta lavoratori domestici. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta lavoratori domestici. Mostra tutti i post

giovedì 10 gennaio 2013

colf e badanti (lo scatto d'anzianità') (colfebadantionline)

Ogni due anni di lavoro svolto presso lo stesso datore di lavoro spetta al lavoratore domestico, indipendentemente dal merito, 

una maggiorazione del 4% della retribuzione minima contrattuale relativa al proprio livello d'inquadramento.

Il numero massimo di scatti è fissato in 7.

Si tratta di una voce aggiuntiva rispetto alla retribuzione base e ai minimi retributivi previsti per legge e come tale deve essere indicata in busta paga sotto una voce specifica, appunto "scatti di anzianità."

Gli scatti di anzianità entrano a far parte a tutti gli effetti dello stipendio orario o mensile per cui su:

retribuzione base + aumento di anzianità + superminimo 

si dovranno calcolare: tredicesima, TFR, straordinari, contributi, e imposte.

Gli scatti di anzianità non possono venire inclusi da eventuali aumenti di merito (superminimo), né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

In caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore il valore degli scatti si dovrà adeguare al minimo retributivo della nuova categoria di appartenenza.

Esempio di calcolo

(minimo retributivo : €6,37 x 4% = scatto di €0,25 : 
nuovo stipendio orario minimo= €6,62).

Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a 
quello in cui si compie il biennio di anzianità.

giovedì 2 agosto 2012

Badanti evadono per 310 mila euro ( quando la colf deve fare la dichiarazione? )

Tra i più grandi evasori fiscali italiani si colloca una categoria di lavoratori molto particolare che riesce con facilità ad eludere il fisco a tutti i livelli. 






Le badanti sono solitamente persone che


della quale si prendono cura in tutto e per tutto per molte ore al giorno. 


Di conseguenza la retribuzione oraria è :




lunedì 14 maggio 2012

IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA CASSACOLF IN VIGORE DAL 4 MAGGIO 2012 (gruppo Antonacci)

Dal 3 maggio 2012 la Cassacolf ha approvato delle modifiche al vecchio  Regolamento in essere che entreranno in vigore, dal 4 maggio 2012.
E' stato modificato il sito per facilitare la comprensione dei servizi offerti dalla Cassa agli iscritti.

Sono stati introdotte poi delle modifiche significative:
- all’articolo 5 ovvero quella di poter aumentare facoltativamente il versamento dei contributi della Cassa fino al raggiungimento della soglia minima annuale di  € 25,00 prevista dal CCNL al fine di godere dei servizi offerti dalla cassa. 

- all'articolo 6 dove si  prevede la possibilità di recuperare al massimo 2 trimestri arretrati non precedentemente versati purchè, nello stesso anno sia stato versato almeno un trimestre. Il versamento degli arretrati dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione se successiva al versamento.

- all'articolo 7 si specifica che la diaria giornaliera per il ricovero ospedaliero inizia a partire dal 3° giorno comprendendo il giorno di ricovero e di dimissioni.
Si potranno richiedere anche i rimborsi delle spese per i  ricoveri sostenute fuori dallo stato italiano la cui procedura viene indicata proprio nel nuovo regolamento.
La richiesta delle prestazioni per i datori di lavoro dovranno essere inviate direttamente alla Cassacolf.

Infine è stata variata la procedura di rimborso che sarà sostituita con l'inoltro all'assicurato di un codice univoco con valore economico da presentare alle banche convenzionate (Monte Paschi di Siena) al fine di riscuotere il suo controvalore monetario.Mentre è stata confermata la possibilità di ricevere bonifici bancari o postali.

lunedì 2 aprile 2012

Dopo cinque anni ingresso libero per l'immigrato irregolare espulso

La dura del divieto di ingresso per i clandestini non può superare i cinque anni. A stabilirlo è la direttiva comunitaria in materia di immigrazione, la n. 115/2008, che dal 25 dicembre 2010 ha acquistato efficacia diretta nell’ordinamento interno per via della scadenza del termine di adeguamento da parte dello Stato italiano. Per queste ragioni la Corte di cassazione, con la sentenz......continua.....

lunedì 26 marzo 2012

Irregolare e con un figlio in arrivo. Che fare? (stranieriinitalia)

Siamo irregolari e mia moglie aspetta un bambino. Possiamo avere il permesso di soggiorno? Quando nascerà il bambino potremmo registrarlo?


Divieto di espulsione per la donna in gravidanza
Innanzitutto, è opportuno evidenziare che per le donne cittadine extracomunitarie in stato di gravidanza, è previsto il divieto di espulsione e, fino a 6 mesi dopo il parto hanno diritto ad un permesso di soggiorno per cure mediche. Inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 376 del 2000 ha esteso tale divieto di espulsione anche al marito convivente della donna in stato di gravidanza con possibilità anche per lui, di ottenere per questo periodo il medesimo permesso. Tale permesso non è però rinnovabile né convertibile in altro tipo di permesso e di conseguenza, alla scadenza i genitori dovranno lasciare l’Italia.



La dichiarazione di nascita è possibile anche senza esibire i documenti inerenti il soggiorno
Come esplicato dal Ministero dell’Interno nella circolare n. 19 del 7 agosto 2009 “Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita - dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto.”
Ciò sta a significare che lo straniero privo di documenti che attestino la regolarità del soggiorno può comunque effettuare la dichiarazione di nascita presso le strutture ospedaliere entro 3gg dall’evento (non contando il giorno della nascita), oppure entro 10 giorni presso gli Uffici di Stato Civile, del Comune dove è avvenuta la nascita. Tale dichiarazione non comporta alcuna segnalazione alle Autorità. Si tratta di un atto inerente lo stato civile, per il quale non è richiesta l'esibizione del permesso di soggiorno, trattandosi di dichiarazione resa, anche a tutela del neonato, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto.La denuncia di nascita non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente, ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.I genitori devono effettuare entrambi tale dichiarazione dietro presentazione di passaporto o altro documento in corso di validità.
Nulla osta della Rappresentanza Diplomatica per il riconoscimento del figlio naturale
Ai sensi dell’articolo 35 della legge 218 del 1995, che disciplina il riconoscimento del figlio naturale (ossia il figlio nato fuori dal matrimonio avente valore legale in Italia) “La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale.” Ciò comporta che, per effettuare il riconoscimento, il genitore straniero abbia riconosciuta tale potestà mediante una dichiarazione della sua Ambasciata o Consolato, tradotta e legalizzata presso la Prefettura, da cui risulti che, in relazione all’applicazione del diritto internazionale privato, nulla osta al riconoscimento secondo la legge nazionale del proprio Paese.Per quanto riguarda poi la permanenza del minore in Italia, questa dipende dalla condizione del genitore. Sebbene infatti, l’articolo 19 del T.U. preveda il divieto di espulsione per gli stranieri minori degli anni 18, questo fa salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi.
Se quindi il genitore non soddisfa i requisiti per l’ottenimento di un titolo di soggiorno il minore è soggetto, a seguito del genitore, a procedure di espulsione dal territorio italiano. Alla scadenza del permesso per cure mediche, rilasciato per lo stato di gravidanza e per i 6 mesi successivi al parto, salvo ipotesi eccezionali e valutabili caso per caso, i genitori stranieri dovranno lasciare l’Italia insieme al loro figlio.


domenica 18 marzo 2012

BLUE CARD

Nell'ambito dell'attuazione delle direttive comunitarie, il Consiglio dei Ministri del 16/03/2012 ha approvato uno schema decreto legislativo che regolamenta le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Blue Card).
L'approvazione dello schema di decreto legislativo recepisce la direttiva del Consiglio europeo del 25 maggio 2009 e contribuisce al conseguimento degli obiettivi di Lisbona in tema di crescita sostenibile con nuovi e qualificati posti di lavoro. La strategia di Lisbona, infatti, ha previsto di "attirare e trattenere lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi extracomunitari", pur sempre nel rispetto del principio di preferenza comunitaria.
Lo scopo è quello di riconoscere alla migrazione legale un ruolo di rafforzamento dell'economia e della conoscenza europee, incrementando al tempo stesso la competitività delle imprese e la capacità di attrarre lavoratori stranieri di alto profilo formativo e professionale. Lo schema di decreto in questione integra il vigente quadro normativo (Testo unico dell'immigrazione), facilita l'ammissione di tali cittadini nel territorio europeo e nazionale e armonizza le condizioni del loro ingresso e soggiorno, prevedendo l'introduzione di una nuova tipologia di titolo di soggiorno, denominato 'Blue Card'.

ALTRA FONTE (01)

Cassazione :si all`assegno di invalidità allo straniero anche prima di diventare cittadino italiano

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4110 del 14 marzo 2012, ha stabilito che lo straniero, con permesso di soggiorno e coniugato con un italiano, ha diritto alla pensione d'invalidità civile anche per il periodo antecedente alla cittadinanza. L...
fonte:studioandreani



La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4110 del 14 marzo 2012, ha stabilito che lo straniero, con permesso di soggiorno e coniugato con un italiano, ha diritto alla pensione d’invalidità civile anche per il periodo antecedente alla cittadinanza.
La Corte di Appello aveva accolto la domanda di una donna straniera nei confronti dell'Inps per ottenere l'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 L. 118/71, ma solo a partire dalla data in cui la stessa era divenuta cittadina italiana, negandolo però per il periodo precedente, pur considerando che la medesima era coniugata con un cittadino italiano ed era titolare di permesso di soggiorno.
Accolto il ricorso della donna avverso tale sentenza che viene cassata e rinviata dalla Suprema Corte che, richiamando la sentenza della Corte Costi...

Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati


In caso di rimpatrio definitivo il lavoratore extracomunitario con contratto di lavoro diverso da quello stagionale conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia e può usufruire di tali diritti anche se non sussistono accordi di reciprocità con il Paese di origine.

Pensione di vecchiaia

Si devono distinguere due casi, a seconda che la pensione venga calcolata con il sistema contributivo o retributivo.
  • Nel primo caso, i lavoratori extracomunitari assunti dopo il 1° gennaio 1996, possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata col sistema contributivo) al compimento del 66° anno di età e anche se non sono maturati i previsti requisiti (dunque, anche se hanno meno di 5 anni di contribuzione).
  • Nel secondo caso, i lavoratori extracomunitari assunti prima del 1996 possono percepire, in caso di rimpatrio, la pensione di vecchiaia (calcolata con il sistema retributivo o misto) solo al compimento del 66° anno di età sia per gli uomini che per le donne e con 20 anni di contribuzione.
Pensione ai superstiti

In caso di decesso avvenuto successivamente al compimento del 66° anno di età spetta la pensione ai superstiti, se sussistono le condizioni previste per la generalità dei lavoratori.

Non spetta in caso di decesso avvenuto prima del compimento dei 66 anni

NB:La richiesta delle prestazioni si può effettuare tramite l’utilizzo del modello AP 50, reperibile sul sito dell’ Inps nella “Sezione Moduli”, da indirizzare alla Direzione Provinciale Inps Perugia.
Il modello può essere trasmesso on line, o scaricato in formato Pdf e inviato direttamente  dall’interessato o tramite un Patronato.

lunedì 12 marzo 2012

Immigrazione, in vigore il nuovo Accordo d'integrazione

In vigore dal 10 marzo 2012 il Regolamento contenente la disciplina dell’Accordo d’integrazione tra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che entra in Italia per la prima volta (D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011).
Si tratta di un nuovo strumento offerto agli immigrati che scelgono di vivere in Italia, con l’obiettivo di realizzare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali. L’Accordo è previsto dall’articolo 4 bis del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (Dlgs 286/1998). Il Regolamento contiene criteri e modalità di sottoscrizione dell’accordo.
Con una direttiva congiunta dei ministri dell’Interno, Cancellieri, e per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione, Riccardi, indirizzata il 2 marzo 2012 a tutti i prefetti d’Italia, sono state indicate le linee d’indirizzo per la corretta applicazione delle procedure.
L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della prefettura o presso la questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l'accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.
Sul sito del Ministero dell'interno, oltre a tutta la documentazione, il modello dell'Accordo e una Brochure informativa in 16 lingue.
Fonte: Ministero dell'Interno

Allegati

Per saperne di più

mercoledì 7 marzo 2012

Fornero: “No a nuovi flussi, ma più tempo per i disoccupati”

Il ministro del Lavoro alla Camera dei Deputati. "Programmeremo solo ingressi stagionali, crudeltà rimpatriare chi ha diritto all’ assegno di disoccupazione"

Il governo conferma che per ora non ci saranno nuovi flussi di ingresso per lavoro non stagionale, ma ribadisce anche l’intenzione (già formalizzata nella bozza di riforma dei permessi di soggiorno) di allungare ad almeno un anno, rispetto ai sei mesi attuali, il soggiorno in Italia degli stranieri disoccupati.
 “Lungi da questo governo l’idea di scardinare la politica sociale attualmente in vigore nel nostro Pese noi vogliamo semmai rafforzarne gli elementi positivi” ha detto oggi pomeriggio alla Camera dei Deputati il ministro del Lavoro Elsa Fornero, rispondendo un’interrogazione della Lega Nord.
“Non è intenzione di questo governo, al momento, rivedere la questione dei flussi anche perché c’è una questione più ampia di disoccupazione che riguarda tutto il Paese e che stiamo cercando di affrontare” ha spiegato Fornero. Il governo ha insomma sposato la tesi dei tecnici dei ministeri del Lavoro e dell’Interno, secondo i quali il gran numero di immigrati rimasti senza lavoro con la crisi rende inutili nuovi decreti flussi.
“Diversa è la questione dei lavoratori stagionali – ha sottolineato Fornero - per i quali bisognerà fare una previsione, ma questo in risposta ai fabbisogni che provengono dai settori produttivi che contano sulla stagionalità”. Ci sarà quindi un decreto flussi per gli stagionali da impiegare nell’agricoltura e nel settore turistico-alberghiero, un provvedimento già in fase avanzata che autorizzerà, secondo le prime indiscrezioni, 35 mila nuovi ingressi.
Quanto al prolungamento del permesso di soggiorno per i disoccupati,il ministro lo ritiene “un provvedimento naturale, in quanto si tratta di lavoratori che hanno ai sensi della legge 223 del 91 diritto all’assegno di disoccupazione, diritto che non viene meno in caso di rimpatrio. Sembrerebbe una mera  crudeltà rimpatriare una persona che beneficia di un assegno di disoccupazione, al quale avrebbe diritto anche se fosse rimandato nel suo Paese”.
“La proposta che faremo – ha quindi confermato Fornero - è ampliare all’anno [il soggiorno dei disoccupati n.d.r] o al periodo di disoccupazione coperta da assegno se questa supera l’ anno”. Il ministro ha infine reso noto che ad oggi gli immigrati che beneficiano di assegno di disoccupazione non agricola a requisiti ordinari sono “circa 150 mila”.

martedì 6 marzo 2012

Money transfer. Non si paga più la tassa del 2%

In vigore il decreto sulle semplificazioni fiscali, che ha abolito l’imposta che colpiva le rimesse degli irregolari. Rimane l’obbligo di esibire il permesso di soggiorno 
Venerdì scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è immediatamente entrato in vigore il decreto legge sulle semplificazioni fiscali, che ha abolito la tassa sulle rimesse dei migranti irregolari.

Il balzello era stato introdotto qualche mese fa, su impulso della Lega Nord, e costringeva chi spediva denaro all’estero a pagare anche un’imposta di bollo pari al 2% del denaro spedito. Erano esentati i cittadini Ue e i cittadini extraue muniti di matricola inps e codice fiscale, quindi regolarmente soggiornanti in italia.

Il governo Monti l’ha eliminato, giustificando la sua scelta con gli impegni internazionali dell’Italia sul fronte della riduzione dei costi delle rimesse. Proprio l’invio di denaro in patria da parte dei migranti (regolari o irregolari che siano) è infatti una leva fondamentale per lo sviluppo dei Paesi d’Origine, serve a sostenere le famiglie, ma anche ad avviare piccole attività imprenditoriali.

“Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti dall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila (8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' abrogato” recita quindi uno dei commi dell’articolo 3 del decreto legge n. 16/2012.

Naturalmente rimangono in vigore tutti gli altri paletti previsti dalla legge per l’invio delle rimesse, comprese le norme introdotte dal pacchetto sicurezza del 2009, che già volevano disincentivare l’utilizzo dei money transfer da parte dei clandestini. Chi spedisce denaro all'estero, infatti, è tenuto a mostrare il permesso di soggiorno, se non lo fa deve essere segnalato dall’operatore alle forze dell’ordine.

lunedì 5 marzo 2012

Lavoratori Domestici: DIMISSIONI, LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO


Dimissioni/Licenziamento 


Il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro, a condizione che si dia regolare preavviso all'altra parte. 
In caso di licenziamento, per il rapporto di lavoro con impegno superiore a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:

  • 15 giorni di calendario, fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
  • 30 giorni di calendario, oltre i cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.
Per il rapporto di lavoro con impegno fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:
  • 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità;
  • 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro è dovuta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.
In caso di dimissioni invece, al lavoratore che non effettua la prestazione nel periodo di preavviso viene trattenuta dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.

Comunicazioni obbligatorie

A partire dal 29 gennaio 2009 tutte le comunicazioni relative alla modifica o alla cessazione del rapporto di lavoro domestico devono essere presentate all’Inps entro cinque giorni dall'evento. Da aprile 2011 tali comunicazioni

sabato 3 marzo 2012

ASSUNZIONE CITTADINI BULGARI E RUMENI



A seguito delle innumerevoli richieste di informazioni arrivate ai vari enti a partire dall'inizio dell'anno relativamente alle assunzioni dei cittadini di nazionalità bulgara e rumena nei settori non ancora liberalizzati al 31 dicembre 2011, l'INPS è intervenuto pubblicando il messaggio n° 3338 dello scorso 27 febbraio 2012.
In particolare l'INPS ha precisato che a seguito della decisione dell'Italia di far decadere il regime transitorio d'accesso al mercato del lavoro italiano per tali cittadini, a partire dal 1° gennaio 2012, non sarà più necessario, ai fini della copertura assicurativa e previdenziale, esibire in caso di verifica ispettiva il nulla osta rilasciato dallo sportello Unico che doveva comunque essere richiesto per tali cittadini, pur essendo, la Romania e la Bulgaria, paesi entrati a far parte della Comunità Europea.
Si ricorda infatti che fino al 31 dicembre dello scorso anno tali cittadini potevano essere assunti liberamente solo in alcuni settori quali quello edile, quello del mercato del lavoro domestico, turistico ed agricolo. Mentre per tutti gli altri comunque andava richiesto il nulla osta allo sportello Unico ed attendere il relativo rilascio con tempistiche piuttosto lunghe.

venerdì 2 marzo 2012

STRANIERI: DAL 10 MARZO 2012 IN VIGORE L’OBBLIGO DI STIPULA DI UN ACCORDO DI INTEGRAZIONE TRA LO STRANIERO E LO STATO

Con il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’ 11 novembre 2011, e` stato previsto che, a decorrere dal 10 marzo 2012, gli stranieri di eta' superiore ai sedici anni che facciano ingresso per la prima volta nel territorio italiano debbano stipulare un Accordo di integrazione di durata di due anni, eventualmente prorogabile di un altro anno, contestualmente alla presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. La sottoscrizione dell’Accordo deve avvenire presso lo Sportello unico per l’immigrazione, ovvero presso la Questura competente. Dunque, a decorrere dal 10 marzo 2012 l`ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sara' subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all`effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale. Nei successivi due anni il lavoratore sara' tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico. Una valutazione insufficiente potra' portare alla revoca del permesso di soggiorno e all`espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

mercoledì 29 febbraio 2012

Permessi di soggiorno. Ecco il testo della bozza della riforma

la bozza della riforma dei permessi di soggiorno scritta dal governo, che diventerà un emendamento a uno dei provvedimenti all'esame del Parlamento.

Tra le altre cose, prevede che i permessi per lavoro subordinato durino, al primo rilascio, due anni, sia se si ha un contratto a tempi indeterminato sia se si ha un contratto a tempo determinato. In quest'ultimo caso, oggi, vengono rilasciati permessi validi solo un anno.

Un ulteriore allungamento della durata è previsto al momento del rinnovo. L'emendamento prevede infatti che i permessi per lavoro (autonomo e subordinato) e per motivi familiari possano essere rinnovati con una validità di tre anni.
Nessun accenno, nella bozza, alla tassa sui permessi di soggiorno, che a quanto pare rimarrà così com'è. Allungando la validità dei documenti verrà però diluito il suo impatto sulle tasche degli immigrati.
Chi ha perso il lavoro avrà anche almeno il doppio del tempo, rispetto a oggi, per trovarne un altro. Potrà infatti rimanere iscritto alle liste di collocamento (con un permesso per attesa occupazione) almeno per un anno, e comunque per tutta la durata di eventuali prestazioni di sostegno del reddito, come ad esempio la cassa integrazione.

Scarica la bozza dell'emendamento

EP

Leggi tutto... (http://www.stranieriinitalia.it/attualitapermessi_di_soggiorno._ecco_il_testo_della_riforma_14724.html)

martedì 28 febbraio 2012

Colf e badanti. “Niente CUD, ma serve una ... - Stranieri in Italia

Colf e badanti. “Niente CUD, ma serve una ... - Stranieri in Italia:


Back News >> Colf e badanti. “Niente CUD, ma serve una ...
Stranieri in Italia
Questa procedura però non riguarda le famiglie che si fanno aiutare da colf, badanti e babysitter. Come ricorda oggi in una nota l' Assindatcolf, “i datori di lavoro domestico, non rivestendo la qualifica di sostituto d'imposta, non solo non sono ...
La colf va retribuita anche se il datore è viaIl Sole 24 Ore
Assindatcolf Modena: nessun obbligo CUD per datori di lavoro domesticoBologna 2000

tutte le notizie (6) »

Permesso di soggiorno a punti 2012: dal 10 marzo 2012 le nuove regole per i lavoratori extracomunitari

Dal 10 marzo 2012 l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sarà subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all'effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale. In particolare, come condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che entri in Italia per la prima volta, è richiesta la stipula di un Accordo di integrazione, da sottoscrivere contestualmente alla presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno. Nei successivi due anni il lavoratore è tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico. Il presente approfondimento illustra i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'Accordo di integrazione, le ipotesi di esenzione e di sospensione, e le modalità di riconoscimento, o di decurtazione, dei crediti. In conclusione vengono analizzate le disposizioni in materia di verifiche finali ed il ruolo dell'Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. In calce il fac-simile del modello da utilizzare per la stipula dell'Accordo di integrazione.
Dal 10 marzo 2012 l’ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sara` subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all’effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale. Con l’obiettivo di garantire un’armonica convivenza tra culture differenti, il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’11 novembre 2011, ha previsto che, nel periodo di validita` del permesso di soggiorno, tutti gli stranieri, salvo specifiche e rare eccezioni, debbano raggiungere specifici obiettivi di integrazione. In particolare, come condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che entri in Italia per la prima volta, e` richiesta la stipula di un Accordo di integrazione, da sottoscrivere contestualmente alla presentazione dell’istanza del permesso di soggiorno. Nei successivi due anni il lavoratore e` tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico. Una valutazione insufficiente puo` portare alla revoca del permesso di soggiorno e all’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Nelle presenti note, dopo aver richiamato le disposizioni in materia di integrazione previste dall’art. 4-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il Testo Unico dell’immigrazione, d’ora in avanti T.U.I.), si verificheranno i criteri e le modalita` per la sottoscrizione da parte dello straniero dell’Accordo di integrazione, le ipotesi di esenzione e di sospensione, e le modalita` di riconoscimento, o di decurtazione, dei crediti. Si concludera` analizzando le disposizioni in materia di verifiche finali ed il ruolo dell’Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.

lunedì 27 febbraio 2012

La colf va retribuita anche se il datore è via - Il Sole 24 Ore

La colf va retribuita anche se il datore è via - Il Sole 24 Ore:


La colf va retribuita anche se il datore è via
Il Sole 24 Ore
Ad esempio può portare in deduzione i costi necessari al pagamento dei contributi della colf (gli importi per il 2012 sono aumentati e sono pubblicati nella tabella in alto) e della badante. Inoltre, può portare in detrazione anche parte del costo ...

ADUC - Immigrazione - Lettera - Immigrazione ( carta soggiorno , permesso soggiorno )

Lettera

Ho assunto come giardiniere (contratto "colf" a tempo indeterminato)un ragazzo albanese di 19 anni, in Italia da circa 10 anni insieme alla madre (riconosciuta invalida al 100% in quanto affetta da distrofia muscolare) con la quale convive. Il suo permesso di soggiorno scade il prossimo mese di luglio.
Vorrei sapere se la madre può chiedere la carta di soggiorno avendo una pensione di invalidità e risiedendo in Italia da più di dieci anni o se ha diritto ad avere il permesso di soggiorno anche per il figlio in quanto bisognosa di assistenza o se, invece, il figlio dovrà comunque chiedere un permesso di soggiorno separatamente per proprio conto, naturalmente previo rinnovo del contratto di lavoro da parte mia. Grazie.
Cordiali saluti.

Giuseppe, da Trebisacce (CS)

Risposta:

Gentile giuseppe genise,

- per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 d.lgs. 286/1998) la madre deve poter dimostrare, oltre al possesso da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, anche la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e di un alloggio dotato dei requisiti di legge di idoneita' igienico-sanitaria. Anche se la signora ottiene il permesso in questione, non potrà tuttavia chiedere il ricongiungimento familiare del figlio ex art. 29, poiche' quest'ultimo è maggiorenne e abile al lavoro.

- La via piu' semplice e' forse che il figlio, col proprio permesso per lavoro, chieda il ricongiungimento della madre a carico, previa dimostrazione dei requisiti ex art. 29 lettera d).

ADUC Immigrazione - http://immigrazione.aduc.it/