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giovedì 14 febbraio 2019

A.d.E. aggiorna le Guide Fiscali a Febbraio 2019

(consulta QUI)

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domenica 16 luglio 2017

giovedì 6 novembre 2014

domenica 11 maggio 2014

ristrutturazione ammessa anche con riferimento normativo errato ?

Per beneficiare della detrazione del 36-50% sulle ristrutturazioni edilizie (65% per le misure antisismiche, in base alle modifiche in corso di approvazione nel decreto eco-bonus) e del 55-65% sugli interventi del risparmio energetico è consigliabile inserire nella causale del bonifico bancario o postale i rispettivi riferimenti normativi, anche se ciò non sarebbe previsto dalla norma, la quale richiede solo la causale del versamento, che potrebbe essere anche descrittiva (ris. n. 300/E/2008, circolare n. 95/E/2000). 

Se la fonte normativa viene inserita, però, deve essere quella corretta, quindi: 
  • 36-50-65% va indicato l'articolo 16-bis, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (anche Dpr n. 917/1986 o Tuir)
  • mentre per il 55-65% l'articolo 1, commi da 344 a 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (anche legge 296/2006 o Finanziaria 2007)

È questa la risposta da dare , in base alle istruzioni al modello Unico PF 2013, relativo ai redditi 2012 (in precedenza le istruzioni non prevedevano la norma nella causale del bonifico) e soprattutto dal 19 luglio 2013, cioè da quando la direzione regionale delle Entrate del Piemonte ha chiarito, in risposta all'interpello n. 901-184/2013, protocollo 2013/41381 (01), che non si può beneficiare della detrazione, se si riporta nella causale del bonifico "un generico riferimento del Tuir" (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 luglio 2013). 

E' chiarito che gli errori dovuti alla citazione sbagliata del riferimento legislativo, i quali non pregiudichino comunque la possibilità di effettuare la ritenuta d’acconto del 4% sull’importo pagato, non precludono l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla detrazione per le ristrutturazioni edilizie, viene pertanto ritenuta ammissibile, dice la Direzione del Piemonte   in luogo della precisa norma (art.16-bis D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917) anche l’indicazione della disposizione che ha regolato il bonus del 36% fino al 31 dicembre 2011 (art.1 L. 27 dicembre 1997, n.449) ovvero quella che dal 1° gennaio 2012 ha prorogato a regime l’incentivo (art.4 comma 1 lett. c) del D.L. n. 201/2011).  

Dal 1° luglio 2010, infatti, se per beneficiare delle detrazioni del 36-50-65% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55-65% sul risparmio energetico è necessario effettuare un bonifico, l'istituto bancario o postale che accredita l'importo sul conto corrente del beneficiario, deve trattenere una ritenuta d'acconto del 4% (10% dal 1° luglio 2010 al 5 luglio 2011). 

Quando questa trattenuta è obbligatoria (non lo è, ad esempio, per i pagamenti fatti da imprese nell'ambito della detrazione del 55-65%), la sua mancanza pregiudica l'incentivo e ciò è imputabile al contribuente, se ha «compilato il bonifico in modo tale da non permettere alla banca di codificare il versamento come soggetto alla ritenuta d'acconto» (si vedano le risoluzioni della Direzione regionale delle Entrate Piemonte n. 901-184/2013, e la risoluzione delle Entrate n. 55/E/2012).

Non si può invece beneficiare della detrazione  se si riporta nella causale del bonifico un generico riferimento al Tuir .
Laddove le due fattispecie non ricorressero assieme :

  1. mancata trattenuta 
  2. errata indicazione , 

ma invece vi fosse la trattenuta e solo l'inesatta indicazione della norma agevolativa la detrazione sarebbe comunque possibile .

mercoledì 23 ottobre 2013

annuario del contribuente 2013 (aggiornamento 65% / 50% ) (cedolare secca a canone concordato)

  1. L’Agenzia delle Entrate: contatti e servizi informativi
  2. I servizi telematici
  3. Il garante: un organo a tutela dei contribuenti

  1. La tassazione sugli immobili
  2. Le imposte sulle compravendite
  3. Le locazioni
  4. La successione e la donazione di immobili
  5. Agevolazioni su ristrutturazioni e conseguimento di risparmio energetico

  1. L’Irpef e le addizionali
  2. Le detrazioni Irpef
  3. Le spese deducibili dal reddito
  4. Le spese detraibili dall’Irpef
  5. Le agevolazioni per le persone con disabilità
  6. Il Modello 730
  7. Il Modello Unico Persone fisiche

  1. Rendite e attività finanziarie
  2. La tassazione dei beni “di lusso”

  1. La comunicazione delle operazioni Iva (spesometro)
  2. Gli interventi in materia di Studi di Settore
  3. Altre disposizioni
  4. Il nuovo redditometro

  1. Come ottenere i rimborsi
  2. Le modalità di erogazione dei rimborsi
  3. I casi particolari: Cosa occorre fare se...

  1. Le comunicazioni dell'Agenzia e gli accertamenti esecutivi
  2. Le sanzioni
  3. Cartelle di pagamento e mezzi di riscossione coattiva

  1. Come rimediare a errori e dimenticanze: il ravvedimento
  2. Come evitare o risolvere le liti fiscali
  3. Il ricorso tributario

ristrutturazioni ed ecobonus serve l'attestato di prestazione energetica (idealista)


fonte:idealista

Bonus 65x100 esclusi stufe e caminetti


articolo pdf

lunedì 29 luglio 2013

per chi è il bonus sul risparmio energetico ??? (fonte:italiaoggi)

Titolo:  Il bonus è per tutti
Fonte:  Italia Oggi  pag:  12
Con la sentenza n. 94/01/13 dello scorso 21 giugno la Commissione tributaria provinciale di Varese si è pronunciata sul risparmio energetico affermando che la detrazione fiscale connessa alle spese di riqualificazione energetica spetta, indiscriminatamente, a tutti i soggetti, imprenditori e non, e per ogni tipo di immobile, quale che sia l'utilizzo che se ne faccia.

Il beneficio spetta anche quando l'immobile sul quale si interviene sia locato a terzi.

La decisione si pone in contrasto con l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate espresso nella risoluzione n. 340/E/2008.

venerdì 5 luglio 2013

Lo sconto fiscale anche a caldaie e frigoriferi

La detrazione sugli interventi di efficienza energetica, che il Dl del governo ha alzato al 65% fino al 31 dicembre 2013 (e fino al 30 giugno 2014 per interventi sull’intero condominio), nel testo approvato dall’esecutivo escludeva esplicitamente caldaie e impianti a pompe di calore 

Ora l’aula ha approvato un emendamento che li inserisce fra gli interventi con detrazione  :
  • anche all’acquisto di "grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, come frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici e  (A per i forni)  elettrodomestici ad incasso ma anche a quelli non ad incasso ossia per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,e scorporato dai 96 mila per le ristrutturazioni immobiliari.approfondimenti e dettagli











bonus 50% sull'acquisto di mobili primi chiarimenti dell'A.d.E.

Dopo il via libera alla proroga "eco-bonus", ovvero della detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie e della detrazione Irpef/Ires del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 

In particolare, quest'ultima è stata prorogata fino al 31.12.2013 e nella misura più elevata del 65%, anziché del 55%, a partire dal 1° luglio 2013
La medesima agevolazione del 65% è valida, invece, per un altro anno intero, fino al 30.06.2014, nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal condominio.

La detrazione del 50% potrà essere sfruttata anche per l'acquisto di mobili destinati all'arredamento dell'abitazione da ristrutturare, fino ad un ammontare di 10.000 euro (con un bonus pari, quindi, a 5.000 euro).

Fatto il punto sulle nuove scadenze e sull'importo delle nuove detrazioni l'Ag. delle Entrate inizia a fornire i primi chiarimenti : 



giovedì 27 giugno 2013

annuario del contribuente (2013) (agg. per introduzione agevolazioni ristrutturazione edilizia e risparmio energetico Dl 63/2013 )


Parte I - Informazioni generali - pdf
  • L’Agenzia delle Entrate: contatti e servizi informativi
  • I servizi telematici
  • Il garante: un organo a tutela dei contribuenti
Parte II - Il fisco sulla casa - pdf Aggiornamenti
  • La tassazione sugli immobili 
  • Le imposte sulle compravendite 
  • Le locazioni 
  • La successione e la donazione di immobili 
  • Agevolazioni su ristrutturazioni e conseguimento di risparmio energetico 

Sono stati aggiornati i paragrafi relativi alle agevolazioni per i lavori di ristrutturazione edilizia e
risparmio energetico in quanto il Dl 63/2013 ha introdotto importanti novità, quali:proroga al 31 dicembre 2013 dell’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie nella misura del 50%. Inoltre, si
possono detrarre, sempre al 50%, le spese sostenute per i mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione proroga al 31 dicembre 2013 dell’agevolazione per lavori di risparmio energetico. Lo stesso decreto ha aumentato la misura della detrazione dal 55% al 65% per le spese
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.


Parte III - Irpef e dichiarazione dei redditi - pdf Aggiornamenti
  • L’Irpef e le addizionali 
  • Le detrazioni Irpef 
  • Le spese deducibili dal reddito 
  • Le spese detraibili dall’Irpef 
  • Le agevolazioni per le persone con disabilità 
  • Il Modello 730 
  • Il Modello Unico Persone fisiche


Parte IV - Rendite finanziarie e tassazione dei beni di lusso - pdf
  • Rendite e attività finanziarie 
  • La tassazione dei beni “di lusso”

Parte V - Misure contro l’evasione - pdf
  • La comunicazione delle operazioni Iva (spesometro) 
  • Gli interventi in materia di Studi di Settore 
  • Altre disposizioni 
  • Il nuovo redditometro


Parte VI - Il rimborso delle imposte - pdf
  • Come ottenere i rimborsi 
  • Le modalità di erogazione dei rimborsi 
  • I casi particolari: Cosa occorre fare se... 
Parte VII - Comunicazioni, accertamenti esecutivi, sanzioni e cartelle - pdf Aggiornamenti
  • Le comunicazioni dell'Agenzia e gli accertamenti esecutivi 
  • Le sanzioni 
  • Cartelle di pagamento e mezzi di riscossione coattiva
Parte VIII - Contenzioso e strumenti per evitarlo - pdf
  • Come rimediare a errori e dimenticanze: il ravvedimento 
  • Come evitare o risolvere le liti fiscali 
  • Il ricorso tributario

sabato 1 giugno 2013

RISTRUTTURAZIONI ENERGETICHE DAL 01/07/2013 SI RILANCIA PASSANO DAL 55% AL 65% FINO A DICEMBRE 2013 PER PRIVATI E AL 2014 PER I CONDOMINI

Nel Consiglio dei Ministri di venerdì 31 maggio è stato dato il via libera all'atteso Decreto legge sulla proroga dei c.d. "eco-bonus", ovvero della detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie e della detrazione Irpef/Ires del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. 

In particolare, quest'ultima è stata prorogata fino al 31.12.2013 e nella misura più elevata del 65%, anziché del 55%, a partire dal 1° luglio 2013
La medesima agevolazione del 65% è valida, invece, per un altro anno intero, fino al 30.06.2014, nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal condominio.

La detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie, con tetto massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro, è stata prorogata fino al 31.12.2013 ed è stata estesa anche agli immobili colpiti dal terremoto del maggio 2012 ed a quelli delle aree territoriali a rischio. 

La detrazione del 50% potrà essere sfruttata anche per l'acquisto di mobili destinati all'arredamento dell'abitazione da ristrutturare, fino ad un ammontare di 10.000 euro (con un bonus pari, quindi, a 5.000 euro).

Per entrambe le agevolazioni, 65% e 50%, l'importo spettante a titolo di bonus è ripartibile in dichiarazione dei redditi in 10 rate annuali di pari importo.


Nel comunicato finale si indicano tempi e modi per usufruire degli sgravi. 


Approfondimenti calendario (qui)