A quali condizioni sono detraibili le spese sostenute per prestazioni eseguite da dietisti e chiropratici? Per fruire della detrazione è sufficiente la fattura dello specialista oppure è necessaria anche la prescrizione medica.
Se le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai medici, la detrazione è ammissibile solo a condizione che le prestazioni , oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Nel nostro ordinamento il dietista è un operatore tecnico sanitario cui competono le attribuzioni previste dal decreto del ministero della Sanità 14 settembre 1994.
Le prestazioni effettuate dai dietisti rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, purché prescritte da un medico. Per fruire della detrazione, la documentazione necessaria è la fattura del dietista e la prescrizione del medico.
La figura del chiropratico, invece, non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento, né per tale figura è stato istituito un apposito albo. Poiché il ministero della Sanità, con circolare n. 66 del 12 settembre 1984, ha precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia, le spese per prestazioni chiropratiche, se prescritte da un medico, possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili a condizione che siano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista in fisiatria o in ortopedia. La documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico.
Nel nostro ordinamento il dietista è un operatore tecnico sanitario cui competono le attribuzioni previste dal decreto del ministero della Sanità 14 settembre 1994.
Le prestazioni effettuate dai dietisti rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, purché prescritte da un medico. Per fruire della detrazione, la documentazione necessaria è la fattura del dietista e la prescrizione del medico.
La figura del chiropratico, invece, non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro ordinamento, né per tale figura è stato istituito un apposito albo. Poiché il ministero della Sanità, con circolare n. 66 del 12 settembre 1984, ha precisato che le prestazioni chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in ortopedia, le spese per prestazioni chiropratiche, se prescritte da un medico, possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili a condizione che siano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista in fisiatria o in ortopedia. La documentazione necessaria per fruire della detrazione è costituita dalla fattura della struttura autorizzata ad eseguire attività di chiroprassi e dalla prescrizione del medico.