il comma 512 con cui si stabilisce, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi(IRPEF ed IRES) e limitatamente ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario.
La rivalutazione è operata, sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario,con l’aliquota del 15 per cento, con l’eccezione dei redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, per i quali la suddetta rivalutazione è operata con l’aliquota del 5 per cento.
Le rivalutazioni del 15 per cento e, ricorrendone le condizioni, del 5 per cento devono essere applicate sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La disposizione da ultimo richiamata stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.
Conseguentemente, i redditi dominicale e agrario rilevanti ai fini delle imposte sui redditi per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, devono essere determinati effettuando in sequenza le due rivalutazioni:
prima operando quella prevista dall’articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996 e poi, sull’importo risultante, operando quella prevista dal comma 512 in esame ossia :
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sabato 4 maggio 2013
mercoledì 2 gennaio 2013
Immobili storico-artistici: la tassazione parte dalla rendita catastale dimezzata (rassegna:fiscoeconti)
Ai fini Ires, il reddito degli immobili patrimonio (quindi non “merce”) di interesse storico e artistico, è dato dal loro valore catastale diminuito del 50% (“reddito medio ordinario”).
Questo criterio vale sia che gli immobili siano locati oppure no, si tratta infatti di un reddito potenziale e figurativo, indipendente dagli effettivi utilizzi del bene. Questo concetto è stato espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 114/E del 31.12.2012, che fornisce un’interpretazione “pro-contribuente” delle norme introdotte dall’art. 4 del D.l. 16/2012.
Se si tratta di immobile locato sarà necessario confrontare il reddito medio ordinario con il canone ridotto del 35%, e andrà considerato il maggior valore tra questi. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ritiene che tale criterio vada applicato anche ai fini Irpef, per le persone fisiche in possesso di tali immobili che non agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa.
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