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domenica 7 ottobre 2012

Catasto: sanzioni e ravvedimenti operosi per immobili fantasma. I chiarimenti in una Circolare dell’Agenzia del Territorio (biblos)

L’Agenzia del Territorio,  con la circ. 43927 del 17 settembre 2012 nel caso di fabbricati non dichiarati spontaneamente in catasto, le cosiddette “case fantasma”, ha provveduto ad attribuire una rendita presunta all’immobile.
I contribuenti interessati da tali provvedimenti hanno avuto la possibilità di presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il 31 agosto 2012.


Se l’atto di aggiornamento viene presentato entro 90 giorni dallo scadere del termine previsto per l’adempimento spontaneo (31 agosto 2012) è applicabile una sanzione ridotta in funzione del periodo di regolarizzazione:
  • riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale previsto, nell’ipotesi di regolarizzazione entro 90 giorni: 103,20 euro
  • riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo edittale previsto, nell’ipotesi di regolarizzazione entro un anno: 129,00 euro
  • contestazione e irrogazione della sanzione nella misura determinata dall’Ufficio nell’ipotesi di presentazione oltre l’anno, ovvero anche nell’ipotesi di presentazione entro l’anno, qualora non ci siano i presupposti per beneficiare del ravvedimento operoso: da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 8.264 euro


Al fine di chiarire alcuni aspetti in merito alle concrete modalità di applicazione delle sanzioni tramite ravvedimento operoso, l’Agenzia delle Territorio ha diramato la Circolare n. 43927 di settembre 2012, chiarendo che:
  • il soggetto deve provvedere spontaneamente e nei termini previsti a regolarizzare la propria posizione
  • la violazione non deve essere già stata oggetto di accertamenti, verifiche o ispezioni
  • il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dei tributi dovuti































































venerdì 24 febbraio 2012

Rendita catastale presunta, i tributi speciali passano in F24

Il modello F24 apre ai tributi speciali catastali e ai relativi interessi, sanzioni e  oneri accessori, oltre che alle somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale, che devono essere versati dai contribuenti per i quali è stata attribuita d’ufficio una rendita presunta dell’immobile,  in  base all’articolo 19, comma 10, del Dl 78/2010.
Con un provvedimento congiunto, firmato oggi (24/02/2012) dai direttori delle Entrate e del Territorio, vengono, infatti, estese le modalità di versamento unitario, come previsto dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’8 novembre 2011, anche ai tributi speciali catastali e ai relativi interessi, sanzioni amministrative e  oneri accessori, oltre che per l’inosservanza della normativa catastale, la cui riscossione è affidata all’Agenzia del Territorio.

In un’ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento, il versamento unificato garantisce una maggiore efficienza nella gestione del sistema tributario e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.

Il testo del Provvedimento è disponibile sui siti Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it e dell’Agenzia del Territorio www.agenziaterritorio.it.
Provvedimento interdirigenziale 24.02.2012 - pdf (141.29 KB)   24/02/2012

martedì 24 gennaio 2012

Immobili Fantasma e Rendita Presunta , Fabbricati non dichiarati (agenzia Territorio)

Fabbricati non dichiarati

La recente normativa finalizzata al completo censimento dei fabbricati ha stabilito, tra l'altro, che l'Agenzia del Territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), proceda all'individuazione dei fabbricati non dichiarati in Catasto richiedendo "ai titolari di diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701".
La suddetta normativa prevede, in particolare, che l'Agenzia pubblichi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un comunicato con l'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in catasto.
Si specifica che l'identificazione dei fabbricati è avvenuta attraverso un'attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con AGEA, e successivi processi "automatici" di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive è possibile che si presentino delle incoerenze nei risultati delle verifiche, con inclusione, in qualche caso, di immobili già censiti in catasto. Tali incoerenze vanno segnalate inviando l'apposito modulo di segnalazione- pdf (70.33 KB) .

Le liste delle particelle di terreno sulle quali risultano fabbricati non dichiarati in catasto sono consultabili:
  • su questo sito internet attraverso un apposito sistema per la ricerca dei fabbricati non dichiarati ;
  • presso la sede di ciascun Comune interessato;
  • presso le sedi degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorioterritorialmente competenti sui comuni interessati.