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giovedì 13 ottobre 2022
Imu, la "CASSAZIONE" ridà la doppia esenzione ai coniugi che vivono in due comuni diversi "SOLE24"
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venerdì 8 novembre 2013
martedì 27 agosto 2013
Il sollecito di pagamento posto in essere da Equitalia per cartelle esattoriali insolute, adesso è impugnabile.
Con la sentenza n. 18642 del 30 ottobre 2012, la sezione lavoro della Corte di cassazione accoglie in parte il ricorso di un avvocato che aveva impugnato un sollecito di pagamento emesso da Equitalia in relazione a contributi non versati alla Cassa......
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martedì 28 maggio 2013
No al bonus prima casa se il cambio di residenza non avviene nei termini di legge: Cassazione
Con Sentenza 15 maggio 2013, n. 11614, in merito al “bonus prima casa”, la Corte di Cassazione ha chiarito che il beneficio non opera nel caso in cui il contribuente non stabilisca la residenza nel comune dove si trova l’immobile entro un anno dalla stipula del contratto di acquisto.
In particolare, non rileva il fatto che l’istanza per il trasferimento della residenza sia stata presentata entro i termini e che il Comune l’abbia, in prima battuta, respinta.
Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che il beneficio non rileva nemmeno nel caso in cui il contribuente sia l’intestatario delle utenze domestiche; ciò che importa, infatti è l’effettiva utilizzazione dell’immobile come residenza.
fonte:SEAC
lunedì 8 aprile 2013
NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA IL CONIUGE SUSPERSTITE ACQUISISCE IL DIRITTO DI ABITAZIONE , MA IL VALORE CAPITALE DI QUEST'ULTIMA ENTRA A FAR PARTE DELLA DIVISIONE TRA I COEREDI
Le Sezioni Unite hanno affermato, risolvendo una questione di particolare importanza, che nella successione legittima spettano al coniuge del de cuius i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, previsti dall’art. 540, secondo comma, cod. civ.;
il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario, onde procedere poi alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi alla stregua delle norme sulla successione legittima e non tenendosi conto dell’attribuzione dei suddetti diritti, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.
giovedì 6 dicembre 2012
agevolazioni prima casa se la residenza risulta nel rogito notarile (ateneoweb)
Con l’ordinanza n. 21730 del 4 dicembre 2012 (01), la Corte di Cassazione respinge il ricorso di un contribuente che aveva usufruito delle agevolazioni prima casa senza aver ancora preso la residenza su quell’immobile.
Il contribuente, dopo aver acquistato l’immobile, aveva usufruito della agevolazioni fiscali sull'imposta di registro, ipotecaria e catastale, dichiarando di lavorare nel comune dov’è ubicato l’immobile, senza aver spostato di fatto la sua residenza e senza aver fatto trascrivere la circostanza nell’atto notarile.
La Cassazione, avvalorando la tesi dei giudici di secondo grado, sostiene che un contribuente può usufruire delle suddette agevolazioni fiscali prima casa solo se effettivamente lavora nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile e tutto ciò viene espressamente riportato nell’atto del notaio e dimostrato con la documentazione che attesti il possesso dei requisiti.
Il contribuente, dopo aver acquistato l’immobile, aveva usufruito della agevolazioni fiscali sull'imposta di registro, ipotecaria e catastale, dichiarando di lavorare nel comune dov’è ubicato l’immobile, senza aver spostato di fatto la sua residenza e senza aver fatto trascrivere la circostanza nell’atto notarile.
La Cassazione, avvalorando la tesi dei giudici di secondo grado, sostiene che un contribuente può usufruire delle suddette agevolazioni fiscali prima casa solo se effettivamente lavora nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile e tutto ciò viene espressamente riportato nell’atto del notaio e dimostrato con la documentazione che attesti il possesso dei requisiti.
Con atto di rettifica formalmente registrato, il contribuente - prima di ricevere l'avviso di accertamento - deve cioè indicare che l’immobile è ubicato nel luogo in cui svolge l’attività lavorativa, a nulla valendo l'atto integrativo prodotto in un secondo momento all'ufficio del registro.
fonte:ateneoweb
lunedì 22 ottobre 2012
Tumore a causa dell'uso del cellulare: riconosciuta la malattia professionale (ALTALEX , Simone Marani)
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 12.10.2012 n° 17438
martedì 16 ottobre 2012
104, permesso mensile, finalmente un po’ di chiarezza (west-info)
Sulla 104 la Cassazione italiana mette i puntini sulle “i”. Con una recente sentenza, infatti, ha stabilito che un lavoratore ha diritto ai tre giorni di permesso mensile per accudire il figlio affetto da grave disabilità, anche se la moglie è casalinga. Al padre, impiegato di banca, non era stato concesso questo beneficio, in quanto le sue richieste erano antecedenti all’entrata in vigore dell’articolo 42 comma 6 del D.lgs n.151/2001.
Norma che aveva introdotto la possibilità di godere dei riposi e dei permessi per assistere i figli con handicap grave “anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto”. I Supremi Giudici, dando un’interpretazione rigorosa dei principi costituzionali, hanno, invece, sostenuto che “non solo l’handicappato ha bisogno dell’affetto anche da parte del padre lavoratore, ma anche perché sussiste tipicamente una ovvia esigenza di avvicendamento e affiancamento, almeno per quei tre giorni mensili, del genitore non lavoratore”.
Norma che aveva introdotto la possibilità di godere dei riposi e dei permessi per assistere i figli con handicap grave “anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto”. I Supremi Giudici, dando un’interpretazione rigorosa dei principi costituzionali, hanno, invece, sostenuto che “non solo l’handicappato ha bisogno dell’affetto anche da parte del padre lavoratore, ma anche perché sussiste tipicamente una ovvia esigenza di avvicendamento e affiancamento, almeno per quei tre giorni mensili, del genitore non lavoratore”.
lunedì 20 agosto 2012
Spese condominiali: paga l’acquirente dell’immobile per gli ultimi 2 anni
In caso di vendita di un immobile facente parte di un condominio, l’acquirente dell’immobile è tenuto a pagare le spese condominiali dovute, per l’anno in corso e per l’anno precedente, dal venditore, salva la possibilità, poi, di rivalersi su di esso per vedersi restituire quanto dovuto.
Questo è uno dei chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.12841/2012...... continua.....
Questo è uno dei chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.12841/2012...... continua.....
lunedì 7 maggio 2012
COMPUTO GIORNI CONGEDO PARENTALE MATERNITA’ (francescocolaci)
Con la sentenza n.6742 del 5 maggio 2012 la Corte di Cassazione ha risolto a favore della lavoratrice il ricorso della stessa in ordine al calcolo delle giornate di sabato e domenica nel computo del congedo parentale di cui all’art.32 del decreto legislativo n.151/200,che ai primi due commi stabilisce che:
“1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita’ stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita’ di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e’ elevato a undici mesi.”
La lavoratrice aveva scelto di utilizzare il congedo parentale dal lunedì al giovedì di ogni settimana,rientrando al lavoro il venerdì,così da non far rientrare nel congedo in questione i giorni di sabato e domenica.
Poiche’ il suo datore di lavoro ,invece ,ha ritenuto di conteggiare anche dette giornate,la lavoratrice si è rivolta al giudice e la relativa controversia è arrivata sino alla Cassazione ,che ha accolto la tesi delle predetta.
“1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita’ stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita’ di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e’ elevato a undici mesi.”
La lavoratrice aveva scelto di utilizzare il congedo parentale dal lunedì al giovedì di ogni settimana,rientrando al lavoro il venerdì,così da non far rientrare nel congedo in questione i giorni di sabato e domenica.
Poiche’ il suo datore di lavoro ,invece ,ha ritenuto di conteggiare anche dette giornate,la lavoratrice si è rivolta al giudice e la relativa controversia è arrivata sino alla Cassazione ,che ha accolto la tesi delle predetta.
La motivazione della sentenza che ha accolto la domanda della lavoratrice madre, è la seguente: “il diritto al congedo parentale frazionato può essere esercitato dal genitore-lavoratore al fine di garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia. Poiché, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del dlgs n. 151 del 2001 esso si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta, è evidente che esso non può riferirsi a giornate in cui tale prestazione non è comunque dovuta (tranne l’ipotesi,…, in cui la giornata festiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale)”.
Inoltre, la Cassazione ha affermato che il sabato e la domenica dovevano essere computati solo se la lavoratrice avesse scelto di interrompere il congedo parentale frazionato in un giorno della settimana diverso dal venerdì. In vero, secondo la Cassazione non c’è nessuna disparità di trattamento; infatti sul punto in sentenza si legge che: “se è vero, infatti, che la scelta del lavoratore di fruire del congedo parentale frazionato in modo da rientrare (quale unico giorno lavorato settimanale) in un giorno diverso dal venerdì ovvero in un giorno comunque non seguito da una festività, comporta un trattamento sicuramente peggiorativo (…), è anche vero che il diverso computo dei giorni di congedo è strettamente correlato a modalità di fruizione dello stesso liberamente e consapevolmente scelte dal prestatore di lavoro”.
Vantare un credito non autorizza il conduttore ad autoridursi il canone di locazione
Anche se vanta dei controcrediti non è mai consentito al conduttore autoridursi il canone di locazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 6850/2012 della VI Sezione civile ...(CONTINUA)...
domenica 18 marzo 2012
Cassazione :si all`assegno di invalidità allo straniero anche prima di diventare cittadino italiano
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4110 del 14 marzo 2012, ha stabilito che lo straniero, con permesso di soggiorno e coniugato con un italiano, ha diritto alla pensione d'invalidità civile anche per il periodo antecedente alla cittadinanza. L...
fonte:studioandreani
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4110 del 14 marzo 2012, ha stabilito che lo straniero, con permesso di soggiorno e coniugato con un italiano, ha diritto alla pensione d’invalidità civile anche per il periodo antecedente alla cittadinanza.
La Corte di Appello aveva accolto la domanda di una donna straniera nei confronti dell'Inps per ottenere l'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 L. 118/71, ma solo a partire dalla data in cui la stessa era divenuta cittadina italiana, negandolo però per il periodo precedente, pur considerando che la medesima era coniugata con un cittadino italiano ed era titolare di permesso di soggiorno.
Accolto il ricorso della donna avverso tale sentenza che viene cassata e rinviata dalla Suprema Corte che, richiamando la sentenza della Corte Costi...
venerdì 9 marzo 2012
LA TECNOLOGIA BATTE IL DIPENDENTE
Legittimo il licenziamento del dipendente da parte dell`azienda in crisi che evolve a livello tecnologico. A stabilirlo con la sentenza n. 3629, pubblicata l`8 marzo 2012, è la Corte di Cassazione, sezione lavoro, che conferma il licenziamento del contabile di un`azienda che, in un momento di crisi, per mantenere l`attività competitiva ha provveduto all`aggiornamento delle tecnologie informatiche, con il conseguente risparmio di tempo e denaro, ma con l`inevitabile diminuzione delle mansioni svolte dal dipendente, che ha portato al suo licenziamento. Al lavoratore, che chiede di essere comunque ripescato all`interno delle aziende del gruppo per il quale operava, viene risposto che spetta a lui dimostrare di possedere qualità tali da poter consentire il suo reinserimento nelle altre realtà del gruppo.
LE PARCELLE DEL PROFESSIONISTA NON SONO SOGGETTE A REVOCATORIA DOPO IL FALLIMENTO
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3686 depositata l`8 marzo 2012, ha stabilito che la parcella del professionista non è oggetto di revocatoria fallimentare anche se liquidata poco prima della dichiarazione di fallimento della società. Il caso riguarda la liquidazione di una parcella alla commercialista della società dichiarata poi fallita. Secondo la Corte, non rileva la qualifica della creditrice, né l`attività da questa svolta per conto della società, per la quale avrebbe potuto aver sentore del dissesto economico in corso, visto il trasferimento della sede legale dell`azienda nel suo studio, dove venivano recapitate le notifiche precedenti la dichiarazione di fallimento. Viene così respinto il ricorso della società che chiedeva la revocatoria della parcella.
giovedì 8 marzo 2012
Equitalia e il mistero della sentenza smarrita
Equitalia e il mistero della sentenza smarrita La pronuncia della Corte di Cassazione risale all’anno 2007 (sent. 3701/07) e solo grazie ad un avvocato di Bari ed alla sua opera di ricerca certosina è stata ritrovata negli archivi della Corte. E’ una sentenza importantissima perché potrebbe annullare tantissime cartelle Equitalia. IInfatti, la Corte ha stabilito che se gli interessi applicati da Equitalia sulle contravvenzioni sono del 10% le cartelle esattoriali sono nulle. Approfondisci (FONTE RedazioneWEB di CIttadinanzattiva.it)
martedì 28 febbraio 2012
Si può controllare l'e-mail dei dipendenti
Con sentenza n. 2722 del 23 febbraio 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che si può controllare la posta elettronica del dipendente purché i controlli siano finalizzati a trovare il riscontro di comportamenti illeciti del dipendente. In tal modo la suprema Corte ha convalidato il licenziamento per giusta causa irrogato a un dirigente bancario che, divulgando notizie riservate a mezzo posta elettronica, aveva posto in essere operazioni finanziarie traendone vantaggi personali. L'istituto di credito aveva eseguito controlli sulle e-mail del dipendente licenziandolo poi per giusta causa.La decisione si contrappone ad un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, che vieta il controllo della posta elettronica dei lavoratori, comportamento vietato tra l'altro anche dal Codice della Privacy e dall'art.4 dello Statuto dei Lavoratori.
La stessa Cassazione, con decisione n. 4375 del 2010, aveva infatti censurato il comportamento del datore di lavoro che controlla con apparecchiature elettroniche gli accessi ad internet alla posta elettronica dei dipendenti stabilendo che qualche accesso al web per motivi personali non giustifica il licenziamento.
Con la recente sentenza, invece, la Corte precisa che quando emergano fatti "tali da raccomandare l’avvio di una indagine retrospettiva" il datore di lavoro è autorizzato a controllare anche le e-mail ricevute o inviate dal lavoratore, per verificare la corretta esecuzione della prestazione e, nel caso in cui il comportamento di quest'ultimo integri gli estremi della giusta causa, è legittimo licenziarlo.
Nel caso di specie il lavoratore aveva leso l'elemento fiduciario alla base del rapporto di lavoro, violando gli obblighi di segretezza e correttezza e mettendo a rischio altresì l'immagine e la reputazione dell'istituto di credito.
domenica 26 febbraio 2012
Via libera al controllo delle e-mail dei lavoratori dipendenti

La Corte di Cassazione ha dato il via al controllo delle mail aziendali da parte del datore di lavoro. Infatti, si può controllare la posta elettronica del dipendente purché i controlli siano finalizzati a trovare riscontri a comportamenti illeciti del lavoratore dipendente.
Il controllo della posta elettronica e degli ingressi ad internet da parte del datore di lavoro per analizzare la corretta esecuzione della prestazione è vietato. Non lo è più, però, quando avviene ex post. In seconda battuta, dunque, l'azienda a seguito dell'emersione di elementi di fatto «tali da raccomandare l'avvio di una indagine retrospettiva» può accedere alla corrispondenza telematica del dipendente. E se sussistono delle violazioni ha la facoltà di licenziare. E’ quanto ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 2722/2012, respingendo il ricorso di un alto funzionario di banca e confermando le sentenze di primo e secondo grado.
Secondo la Cassazione questi controlli non ledono la dignità e la riservatezza del lavoratore ma attenzione: non sono ammessi tutti i tipi di controllo. Vanno esclusi, spiega la Corte, i controlli per verificare "l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro". Insomma si possono solo eseguire controlli destinati "ad assertare un comportamento che pone in pericolo l'immagine" dell'azienda presso terzi.
Il riscontro non riguardava lo svolgimento della prestazione lavorativa .Contro questa sentenza il bancario è ricorso in Cassazione, sostenendo, tra l'altro, che il datore di lavoro avrebbe violato le tutele dello Statuto dei lavoratori sui limiti nei controlli a distanza dei lavoratori dipendenti. Per la Corte, però, il caso è diverso da quello tutelato dall'articolo 4 dello Statuto.
Infatti, l'attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali da parte della banca «prescindeva dalla pura e semplice sorveglianza sull'esecuzione della prestazione», essendo, invece, «diretta ad accertare la perpetrazione di eventuali comportamenti illeciti (poi effettivamente riscontrati)». Un controllo al passato dunque che non verteva sull' «esatto adempimento delle obbligazioni» discendenti dal rapporto di lavoro, bensì «destinato ad accertare un comportamento che poneva in pericolo la stessa immagine dell'istituto presso terzi».
fonte:manualedellavoro
martedì 10 gennaio 2012
Spese di giustizia: è scattato il rincaro
Altra novità, con la modifica al terzo comma dell'articolo 14 del dpr 115/02: l'importo complessivo dovuto a titolo di contributo unificato può aumentare nel corso della causa di fronte a un atto che ne fa incrementare il valore. Ad esempio la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale oppure formula chiamata in causa facendone così aumentare il valore, è tenuta a fare una dichiarazione ad hoc e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Altrettanto vale per le altre parti processuali, che risultano tenute alla dichiarazione e al versamento contestuale di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo. È l'articolo 28 della legge di stabilità a modificare alcune disposizioni in materia di contributo unificato nel testo unico in materia di spese di giustizia. Gli importi del contributo unificato con i relativi scaglioni dei procedimenti (su queste somme scattano gli aumenti previsti)sono : 37 euro per i processi di valore fino a 1.100 euro, oltre che per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 C.p.c., e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 898/70; 85 euro per i processi di valore compreso fra 1.100 e 5.200 euro, oltre che per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, C.p.c, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 898/70; 206 euro per i processi di valore compreso fra 5.200 e 26 mila euro, oltre che per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; 450 euro per i processi di valore compreso fra 26 mila e 52 mila euro e per i processi civili di valore indeterminabile; 660 euro per i processi di valore compreso fra 52 mila e 260 mila euro; 1.056 euro per i processi di valore compreso fra 260 mila e 520 mila euro; 1.466 euro per i processi di valore superiore a 520 mila euro.
lunedì 19 dicembre 2011
Marito collocato in mobilità
Marito collocato in mobilità:
Si riduce la misura dell'assegno divorzile
Le mogli divorziate non trovano pace se non dissanguano gli ex mariti. Ma dov'è la dignità delle donne ? Tuttavia, per una volta la Cassazione si pronuncia a favore dell'ex marito. Sentenza n. 26771/2011. Ma, solo perché non c'è via di scampo. Il Tribunale ...
Si riduce la misura dell'assegno divorzile
Le mogli divorziate non trovano pace se non dissanguano gli ex mariti. Ma dov'è la dignità delle donne ? Tuttavia, per una volta la Cassazione si pronuncia a favore dell'ex marito. Sentenza n. 26771/2011. Ma, solo perché non c'è via di scampo. Il Tribunale ...
mercoledì 30 novembre 2011
Da tempo pieno a tempo parziale solo con accordo scritto !!!!
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24476 del 21 novembre 2011, ha rigettato il ricorso di una società condannata con sentenza della Corte d'Appello al pagamento delle ore prestate in meno, rispetto a quelle previste in contratto, ad un dipendente al quale la società aveva ridotto l'orario di lavoro senza preventivo consenso
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L’insorgenza di patologia tumorale, nel caso specifico neurinoma del Ganglio di Gasser, nel lavoratore, a causa dell’utilizzo protratto per diversi anni e molte ore al giorno, del telefono cellulare e del cordless, costituisce malattia professionale, con diritto del lavoratore a percepire la relativa rendita. E' quanto ha stabilito la Sezione Lavoro della Cassazione, con la :
Il caso di specie vedeva un manager agire in giudizio deducendo che, in conseguenza dell’uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all’orecchio sinistro, aveva contratto una grave patologia tumorale (il neurinoma del Ganglio di Gasser”, appunto, tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico).
A parere della ricorrente, secondo i principi di diritto elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la corretta applicazione dell'art. 3, D.P.R. n. 1124/65 richiede, in particolare, sulla base di dati epidemiologici e di letteratura ritenuti affidabili dalla comunità scientifica, che l'agente dedotto in giudizio sia dotato di efficienza patogenetica, quanto meno probabile, per la specifica malattia allegata e diagnosticata; la suddetta relazione deve essere supportata da un giudizio di affidabilità dei dati stessi espresso dalla comunità scientifica.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, ed anche considerando che "la natura professionale della malattia può essere desunta, con elevato grado di probabilità, dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia".Di conseguenza, al fine di escludere il risarcimento del danno, non è sufficiente che una determinata malattia non sia tabellata o non già riconosciuta dall’Inail: se la patologia viene provata per causa di lavoro, la stessa è tenuta al risarcimento.