Il contribuente, dopo aver acquistato l’immobile, aveva usufruito della agevolazioni fiscali sull'imposta di registro, ipotecaria e catastale, dichiarando di lavorare nel comune dov’è ubicato l’immobile, senza aver spostato di fatto la sua residenza e senza aver fatto trascrivere la circostanza nell’atto notarile.
La Cassazione, avvalorando la tesi dei giudici di secondo grado, sostiene che un contribuente può usufruire delle suddette agevolazioni fiscali prima casa solo se effettivamente lavora nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile e tutto ciò viene espressamente riportato nell’atto del notaio e dimostrato con la documentazione che attesti il possesso dei requisiti.
Con atto di rettifica formalmente registrato, il contribuente - prima di ricevere l'avviso di accertamento - deve cioè indicare che l’immobile è ubicato nel luogo in cui svolge l’attività lavorativa, a nulla valendo l'atto integrativo prodotto in un secondo momento all'ufficio del registro.
fonte:ateneoweb
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