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sabato 25 febbraio 2023

ESENZIONE TICKET 2023

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domenica 11 aprile 2021

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domenica 14 marzo 2021

Piemonte digitale "PIEMONTETU" REGIONE Piemonte

 

PIEMONTETU

mercoledì 9 luglio 2014

esenzione ticket in Piemonte - "PROROGA AL 31/03/2015" -

La Regione Piemonte ha prorogato sino al 31 marzo 2015, per evitare disagi agli utenti, la validità dei certificati di esenzione per reddito, già rilasciati dalle Aziende sanitarie regionali.

La proroga riguarda tutti i cittadini per i quali non sono variate le condizioni previste dalla legge per usufruire dell’esenzione per reddito.

Le esenzioni dal pagamento del ticket sono determinate da età e reddito, da un’invalidità o patologia, oppure sono destinate a tutti in particolari fasi della propria vita (screening oncologici, gravidanza). 

Le categorie interessate sono:

  • cittadini con meno di 6 o più di 65 anni, con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro- codice E01;
  • cittadini titolari, o a carico di altro soggetto titolare, di assegno (ex pensione) sociale- codice E03;
  • cittadini titolari, o a carico di altro soggetto titolare, di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico- codice E04;
  • cittadini di età superiore ai 6 anni e inferiore a 65 anni, facenti parte di nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro- codice E05 , ovvero esenzione per reddito dal ticket sui farmaci.
I cittadini in possesso del certificato di esenzione con il codice E02,(disoccupati e lavoratori in mobilità), dovranno recarsi alla propria Asl di riferimento per l’eventuale rinnovo del certificato. 

Considerata l’estrema variabilità della condizione, la proroga non è automatica.

Sono esenti dal pagamento del ticket di tutte le visite specialistiche e gli esami diagnostici:

  • cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo lordo non superiore a 36.151,98 euro
  • titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
  • disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Può considerarsi disoccupato anche il lavoratore in mobilità e loro familiari a carico (da non confondersi con il lavoratore in cassa integrazione, per il quale il rapporto lavorativo è ancora in corso) solo se il soggetto è iscritto al Centro per l'impiego ed appartiene ad un nucleo familiare così come previsto per il disoccupato; 
  • titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
  • invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V
  • invalidi civili e invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
  • invalidi civili con indennità di accompagnamento
  • ciechi e sordomuti
  • ex deportati nei campi di sterminio nazista
  • vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata
Hanno diritto all’esenzione sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante le seguenti categorie:

Esenzioni per gravidanza: sono escluse dal pagamento del ticket le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate nel Percorso Nascita definito dalla Regione Piemonte.

Sono inclusi anche alcuni esami pre-concezionali utili per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza, compresi quelli a cui si devono sottoporre i futuri padri.  

Screening oncologico: la Regione Piemonte garantisce la gratuità degli esami di screening (Pap Test, mammografia e screening del colon retto) effettuati all’interno del programma “Prevenzione Serena”.

Gli esami diagnostici legati al ricovero
Le prestazioni strettamente e direttamente correlate ad un ricovero programmato sono esenti dal pagamento del ticket, se sono effettuate presso la struttura del ricovero o presso un’altra struttura indicata dalla stessa. Se invece il ricovero non avviene o avviene in una struttura differente rispetto a quella prevista, viene richiesto il pagamento del ticket come per tutte le prestazioni che non sono finalizzate a un ricovero.
Anche gli esami eseguiti entro 7 giorni dalla data di dimissione da un ricovero e prescritti dal medico della struttura di ricovero prima della dimissione sono considerati compresi nel ricovero stesso, e per questo è escluso il pagamento del ticket. 
Sono esenti dal pagamento del ticket anche le visite post-ricovero chirurgico, asportazione suture, medicazioni e rimozione drenaggi entro 30 giorni dalla dimissione

Il ticket deve essere pagato invece per quelle prestazioni prescritte nella visita post-ricovero.

Come usufruire dell’esenzione
Nel caso degli aventi diritto all’esenzione per patologia o per invalidità è necessario rivolgersi al Distretto sanitario di appartenenza con la documentazione riguardante la patologia o l’invalidità; verrà consegnato un attestato di esenzione, sul quale è indicato il codice che il medico di famiglia dovrà apporre sulle ricette.

Le esenzioni per gravidanza devono essere riportate dal medico prescrittore sull’impegnativa.

DETTAGLI E RECAPITI SUI SITI DELLE AZIENDE SANITARIE

Asl Al: Modulo per l'autocertificazione dell'esenzione dal pagamento del ticket (partecipazione alla spesa sanitaria)
Asl At: esenzione ticket per visite ed esami
Asl Bi: esenzione ticket per visite ed esami
Asl Cn1: esenzione ticket per visite ed esami
Asl Cn2: esenzione ticket per visite ed esami
Asl No: esenzioni ticket
Asl To1: esenzioni ticket
Asl To2: esenzioni
Asl To3: sezione ticket ed esenzioni
Asl To4: esenzione ticket per visite ed esami
Asl To5: esenzioni ticket
Asl Vc: www.aslvc.piemonte.it
Asl Vco: www.aslvco.it

lunedì 5 novembre 2012

SALUTE: ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEI TICKET PER MINORENNI (adiconsum)


Variano da regione a regione: scopri dove e quando sono previste le esenzioni dal ticket per i minorenni possono venire concesse dalle Regioni per due motivi: per il tipo di patologia e per il reddito 10 sono le Regioni che prevedono tali esenzioni.

Ecco regione per regione cosa succede:

Piemonte: concessa per reddito ai minori di anni 6 con reddito familiare lordo non superiore a 36.151,98 euro

Lombardia: concessa per patologie: invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza per farmaci correlati alla patologia

Veneto: concessa per patologie: invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza per farmaci correlati alla patologia

Liguria: concessa per reddito ai minori di anni 6 con reddito familiare lordo non superiore a 36.151,98 euro

Emilia Romagna: concessa per patologie: invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza per farmaci correlati alla patologia

Umbria: concessa sia per patologie che per reddito

Lazio: concessa sia per patologie che per reddito

Basilicata: concessa per patologie: invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza per farmaci correlati alla patologia

Calabria: concessa per patologie: invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza per farmaci correlati alla patologia

Sicilia: concessa sia per patologie che per reddito.

giovedì 16 agosto 2012

La nuova ricetta è in vigore: basta scrivere il principio attivo (nanopress)


La norma sulla nuova ricetta del Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del principio attivo al posto del nome commerciale del farmaco è in vigore. Sulla normale ricetta rossa deve ora comparire solo il nome della sostanza contenuta nel farmaco, cioè il principio attivo che possiede proprietà terapeutiche. Questo è già sufficiente perché la ricetta sia valida e possa essere presentata dall'assistito in farmacia per acquistare il prodotto dal prezzo più basso. Il medico può aggiungere anche il nome commerciale di un farmaco, ma deve giustificare la non sostituibilità con una sintetica motivazione scritta. Il Ministero della Salute sottolinea che queste disposizioni "non riguardano le terapie croniche già in corso".Il legislatore, infatti, ha evitato di introdurre una normativa che potesse provocare possibili, sebbene rari, spiega il ministero della Salute, inconvenienti, nel corso di una terapia, a causa del passaggio da un medicinale all'altro, seppur con la stessa composizione.
Il paziente, come previsto dal decreto 'Cresci Italia dello scorso gennaio, ha comunque la possibilità di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo, ma con un costo più alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso. Quando al paziente è consegnato il farmaco avente il costo più alto di quello ammesso al rimborso (o perché il medico ha usato la clausola di non sostituibilità, o perché è il paziente a pretendere dal farmacista un medicinale più costoso) la differenza fra i due prezzi è a carico del cittadino.

mercoledì 16 maggio 2012

Rivoluzione nella sanità: ticket addio, arrivano le franchigie

Novità in vista per i pagamenti del Sistema Sanitario Nazionale , Il limite di spesa verrà calcolato in base a uno studio dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l’ipotesi è di fissare, in base al reddito Isee, la soglia al 3 per mille del reddito lordo.

martedì 31 gennaio 2012

esenzione ticket ( per redditi ) (ministero salute)

Dal 23/01 l'esenzione dei ticket è cambiata , vedi anche qui .
Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza).
In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge 537/1993 e successive modificazioni (art. 8, comma 16) hanno diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle categorie di seguito elencate.
Categorie di esenti
  • Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01)
  • Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
    (CODICE E02)
  • Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
    (CODICE E03)
  • Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
    (CODICE E04)
Note
  1. Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico (art. 1 del Decreto ministeriale 22/1993)
  2. Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro). 
  3. Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.
  4. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo riferito all'anno precedente.
  5. Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.
Come si esercita il diritto all’esenzione
Nel corso del 2011 entrano gradualmente in vigore nelle Regioni le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009.
Nelle Regioni che hanno già recepito il Decreto il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’assistito, il diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04), lo comunica all’interessato e riporta il relativo codice sulla ricetta.
Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. L’assistito, dunque, non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta (come accadeva in precedenza e come accade nelle Regioni in cui non sono state ancora recepite le nuove modalità).
Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione al ticket per reddito, ma non compare nella lista in possesso del medico, deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza.
In ogni caso, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02),  deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato.

fonte:misterodellasalute


IN MERITO LA REGIONE PIEMONTE (01) - (02)


TI SERVE UNA LOCANDINA PROMEMORIA (01)

domenica 29 gennaio 2012

Addio vecchio ISEE: agevolazioni solo per anziani e bambini, ma la norma rimane da verificare

Da martedì 23/01 il caro vecchio ISEE non vale più. I medici di famiglia hanno ricevuto una circolare nella quale si istruiscono i sanitari ad attenersi alle nuove norme. Possono usufruire delle agevolazioni appannaggio dell’ISEE solo le persone che abbiano superato i 65 anni, i disoccupati, i bambini fino a 6 anni e chi ha una patologia certificata e conclamata. Tutti gli altri, lavoratori part-time in testa, quindi con redditi molto bassi, devono pagare. Si continua ancora a raschiare il fondo del barile. Sommessamente qualche addetto ai lavori fa notare come le case farmaceutiche fanno pagare agli italiani le medicine che producono e distribuiscono ad un prezzo del 25% superiore rispetto al resto d’Europa. Però, a pagare e sanare i debiti deve pensarci sempre l’anello della catena più debole. È vero che tantissimi detentori di ISEE autocertificavano un reddito falso, ma anziché penalizzare tanti onesti, sarebbe opportuno individuare criteri più consoni per stabilire il reddito vero di ogni nucleo familiare. Fra l’altro, le nuove norme non sono ancora state spiegate bene e quindi i medici, precauzionalmente, hanno sospeso l’applicazione dell’ISEE. Anche i patronati non sanno ancora come muoversi, ne sapremo qualcosa di più nei prossimi giorni.

sabato 14 gennaio 2012

Ticket sanitari: la giungla degli aumenti

Ticket sanitari: la giungla degli aumenti:
Nel 2012 gli italiani spenderanno 140 euro a testa di ticket per farmaci, analisi, visite e pronto soccorso, con una spesa totale di 4,5 miliardi. Dal 2014 arriveranno poi i nuovi ticket e la spesa per la compartecipazione arriverà a 6,6 miliardi. E' la stima effettuata in un dossier di “QuotidianoSanità” su dati Istat, Agenas, Ministero della Salute e Regioni.
Secondo le stime, potrebbe dunque raggiungere i 4,5 miliardi di euro l’importo del ticket che i cittadini dovranno sborsare nel 2012 per le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. A livello procapite ciò si tradurrà in una spesa annua media di circa 140 euro a testa per i 32,4 milioni di italiani non esenti dal ticket. Ai circa 4 miliardi versati nel 2011 per farmaci, visite mediche, analisi e pronto soccorso, si aggiungeranno infatti gli introiti a regime del “super ticket di 10 euro” sulla specialistica, pari a 834 milioni, che nel 2011 è stato invece applicato solo da agosto e non in tutte le Regioni, per un importo stimato in 381,5 milioni.
Complessivamente, quindi, nel 2012 si possono ipotizzare i seguenti oneri per il ticket: 1,332 miliardi sui farmaci, spesa 2011 piú tasso inflazione; 3,214 miliardi sulla specialistica e pronto soccorso, spesa 2011, piú totale incassi del super ticket; per un totale di 4,546 miliardi di euro. A livello procapite i ticket su analisi, visite e pronto soccorso nel 2012 costeranno ai non esenti 99 euro a testa, 14 euro in piú rispetto al 2011, mentre quelli sui farmaci dovrebbero restare piú o meno inalterati rispetto al 2011, con un costo medio per i non esenti di circa 41 euro l’anno.
La maglia nera per l'aumento dei ticket sanitari va alla Campania. Le Regioni che, come appena illustrato, hanno applicato il super ticket di 10 euro senza modifiche sono 9 e si tratta di Lazio, Liguria, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche e Molise. Regioni, molte delle quali gravate da problemi di deficit, che hanno cioè applicato il ticket aggiuntivo di 10 euro. Gli effetti sono stati considerevoli: il ticket massimo è passato in media da 36,15 euro a 46 euro, con punte di 70 euro per alcune prestazioni in Campania.

venerdì 30 dicembre 2011

A Torino basta un click per i servizi sanitari

A Torino basta un click per i servizi sanitari: Tutto il mondo in un click. Cancellando code e inutili perdite di tempo. Anche in un universo come quello della Sanità regiona­le piemontese: prenotare visite ed esami, pagare il ticket, conoscere i riferimenti dei medici di base o degli ospedali...
   
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