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giovedì 23 maggio 2013

indennità una tantum per i co.co.pro

L’INPS, con Mess. n. 8355 del 22 maggio 2013, comunica che è disponibile sul sito istituzionale la funzionalità per l’inoltro telematico della richiesta dell’indennità una tantum prevista per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto in regime di monocommittenza, in possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali, che nel 2012 non abbiano lavorato per almeno due mesi ininterrotti.
Per ottenere la prestazione i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, dotati di PIN dispositivo, possono inviare la domanda dal menù :
Sevizi On-line
Servizi per il Cittadino
Invio domande di prestazione di sostegno al reddito
Indennità co.co.pro.


Requisiti e condizioni - Per procedere alla liquidazione della prestazione in oggetto, occorre preliminarmente istruire la domanda e verificare la presenza dei requisiti che devono essere soddisfatti “in via congiunta”. Inoltre, per fruire dell’indennità è necessario che il lavoratore:
a) abbia operato, nell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbia conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a € 20.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT;
c) abbia accreditata almeno una mensilità presso la Gestione separata nell’anno di riferimento (2013);
d) abbia avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata INPS.

Qualora il lavoratore non sia in possesso dei suddetti requisiti, vedrà recapitarsi una lettera di reiezione che fa cadere il beneficio. APPROFONDIMENTI  (CONTINUA fiscal focus)

venerdì 15 marzo 2013

ASSEGNO UNA TANTUM PER I CO.CO.PRO. DISOCCUPATI




Oggetto: Articolo 2, commi 51-56 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto.




Con la circolare n. 38 del 14 marzo 2013, l’Inps fa il quadro dell’indennita` di disoccupazione una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto che versano l'aliquota contributiva piena, come definita dall’art. 2, commi dal 51 al 56, della legge 92/2012 (per l’anno 2013 pari al 27% con aggiunta dello 0,50% e 0,22%).

Lo scopo della norma e` quello di garantire un sostegno al reddito rivolto ai lavoratori economicamente dipendenti da un solo committente, con periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. In relazione al 2013 i due mesi devo essere riferiti al 2012.


La riforma del lavoro ha previsto l’entrata a regime dell’indennita` dal 1° gennaio 2013, con il periodo di transizione 2013-2015, per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti. Nel documento di prassi per le tipologie contrattuali interessate si rimanda ai chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare 29 dell’11 dicembre 2012.


Gli esclusi: i titolari di redditi di lavoro autonomo; i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto ex articolo 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003 (assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca con borsa di studio, soggetti che svolgono un mero rapporto di co.co.co.); i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano gia` titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.


La domanda di prestazione dovra` essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.



articolo on line

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mercoledì 11 gennaio 2012

12/01/2012 è l'ultimo giorno per applicare il principio di cassa allargato relativo al 2011 relativo a co.co.co., co.co.pro. ed amministratori.

Il 12-01-2012 è ultimo giorno per utilizzare il principio di "CASSA ALLARGATO" relativo al 2011.

Per poter dedurre gli emolumenti (di competenza 2011 nel conto economico dello stesso anno) corrisposti ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co., co.co.pro., compensi ad amministratori e simili) è necessario effettuare il pagamento entro il 12-01-2012, in base al cosiddetto "principio di cassa allargato".

Ciò in quanto i collaboratori a progetto, i collaboratori coordinati e continuati, sono titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente secondo quanto stabilito dall'art. 51 co.1 del T.U.I.R..