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martedì 26 gennaio 2021

contributo a fondo perduto per il locatore di un immobile che concede all’inquilino una riduzione del canone di locazione

Con l’ultima legge di bilancio è stata autorizzata per l’anno 2021 la spesa di 50 milioni di euro per la concessione di un contributo a fondo perduto a favore dei locatori di immobili a uso abitativo che riducono l’importo del canone stabilito nel contratto di locazione.

L’importo del contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ma entro il limite massimo annuale di 1.200 euro per ogni locatore. 

Per poterlo richiedere è necessario che l’immobile locato costituisca l’abitazione principale per il conduttore e sia situato in un comune ad alta tensione abitativa, il cui elenco è contenuto nella delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003.

Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, saranno stabilite le modalità attuative per la concessione del contributo e, in base al numero delle domande presentate, la percentuale di riduzione del canone di locazione, mediante riparto proporzionale.

Il locatore dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate, attraverso il canale telematico, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile per il riconoscimento e l’erogazione del contributo.

fonte:posta fiscooggi

mercoledì 22 aprile 2020

regione piemonte , fondo affitti , i parametri

Con deliberazione della Giunta Regionale n. n. 6-1164 del 27 marzo 2020 sono stati approvati i requisiti per l’accesso e criteri di ripartizione delle risorse anno 2019 del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, Legge n. 431/1998).

Il Fondo è destinato ai cittadini residenti in Piemonte, appartenenti alle fasce economicamente più deboli, a parziale rimborso del canone di locazione regolarmente pagato nell’anno 2019 per un immobile ad uso abitativo.

Quando si presenta la domanda

Gli interessati potranno presentare la domanda dopo la pubblicazione dei bandi da parte dei Comuni Capofila per l’ambito territoriale di competenza.

I bandi saranno aperti dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020 e in questo periodo le domande potranno essere presentate ai Comuni, secondo le modalità che verranno indicate nei bandi stessi.

giovedì 21 marzo 2019

RLI registrazione locazioni cambia modello https://ift.tt/2OoIkgx #locazioni #rli #documentazionefiscale #agenziadelleentrate #mikecaftorino#mikecaftorinoinfo



RLI registrazione locazioni cambia modello

https://ift.tt/2OoIkgx






#locazioni #rli #documentazionefiscale #agenziadelleentrate #mikecaftorino
March 21, 2019 at 07:19AM
via Instagram https://ift.tt/2HxToak

domenica 30 dicembre 2018

giovedì 12 ottobre 2017

#IMPOSTA #CANONI #AFFITTI_BREVI #INTERMEDIARI

Gli intermediari ( ed i portali on-line) che 
hanno gestito la stipula di contratti di “locazione breve” 
per immobili ad uso abitativo 
a partire dal 1° giugno 2017 
che nel periodo 12 settembre 2017 – 30 settembre 2017 
hanno curato la riscossione dei medesimi 
devono procedere al versamento delle ritenute entro il prossimo 16 ottobre.
I soggetti interessati, devono effettuare una ritenuta del 21% (aliquota cedolare secca) sull’ammontare complessivo dei canoni/corrispettivi 
ed effettuare il versamento delle ritenute con il modello F24.

I codici tributo da utilizzare nella ris. 88 del 5 luglio 2017.


Nel caso in cui il locatore dovesse aver optato per la cedolare, 
la ritenuta sarà considerata a titolo d’imposta, 
in caso contrario si considererà a titolo d’acconto.

L’intermediario dovrà anche trasmettere e rilasciare la certificazione unica dei redditi assoggettati a ritenuta.
Si ricorda inoltre che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o che interviene nel pagamento dei canoni/corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.


In conformità allo Statuto del contribuente, non saranno sanzionati 
gli intermediari che non hanno applicato la ritenuta sui canoni
incassati dal 1° giugno al 10 settembre.

martedì 19 settembre 2017

#REGISTRAZIONE #CONTRATTI #AFFITTO #modRLI #CAMBIA dal 2017/09/19

Dal 19/09/2017, è operativo e obbligatorio il nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione immobiliare e per i successivi adempimenti.

pg A.d.E. dedicata con specifiche


Tale modello, reso disponibile dall’Agenzia , dovrà essere trasmesso , oltre che per la registrazione dei contratti di locazione, anche nel caso di cessioni, risoluzione del contratto di affitto e per esercitare o revocare l’opzione della tassazione tramite cedolare secca.

La novità più rilevante prevede l’introduzione di ulteriori dati relativi alle parti contrattuali e al tipo di contratto. 

Il nuovo modello dovrà essere presentato telematicamente o per mezzo di soggetti autorizzati alla trasmissione.

mercoledì 31 maggio 2017

LOCAZIONI BREVI DAL 01/06 OBBLIGO REGISTRAZIONE AD AdE e RITENUTA al 21%

Dal 01/06 obbligo di registrazione del contratto di locazione anche nel caso di 

affitti turistici di durata inferiore ai 30 giorni , 

applicazione di ritenuta alla fonte del 21 per cento 

a titolo di imposta sul canone corrisposto . ( dettagli , info )

sabato 14 maggio 2016

SUCCESSIONI + FISCO + REVERSIBILITA' , EREDITA' , con il ddl Cirinna su unioni civili e convivenze di fatto , cosa c'è di nuovo ?

Il ddl Cirinnà, 
"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze 
si occupa di unioni civili e convivenze di fatto , distingue tra :
  • unioni civili tra persone dello stesso sesso 
  • e conviventi di fatto omosessuali ed etero sessuali

Differenza di definizione , unioni civili e convivenze di fatto , cosa si intende:
  • per unioni civili si intendono specifiche formazioni sociali costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso;
  • con il termine convivenze di fatto, invece, si fa riferimento a tutte le coppie formate da due persone maggiorenni (sia etero che omosessuali) non legate da vincoli giuridici ma da un legame affettivo e che possono regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso un "contratto di convivenza".
Per le unioni civili il partner superstite ha diritto alla cd. Legittima, al pari di una coppia civilmente sposata. In particolare l'eredità è divisa nel seguente modo:

  • 50% al partner superstite
  • 50% ad eventuali figli
Ecco i punti principali:
  • l'unione si costituisce tra persone dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, e va registrata nell'archivio dello stato civile;
  • i partner acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri: hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità;
  • entrambi concordano l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune, esattamente come avviene per le coppie sposate;
  • in assenza di indicazioni diverse, si applica la comunione dei beni;
  • se l'unione dovesse cessare, le parti hanno diritto all'eredità, alla pensione di reversibilità e al mantenimento;
  • la separazione avviene davanti all'ufficiale di stato civile, quando le parti ne manifestano la volontà (anche disgiunta).

Per i conviventi di fatto 
 (sia etero che omosessualinon sono previsti particolari diritti.

  • i conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei doveri riconosciuti alle coppie sposate: l'assistenza ospedaliera, penitenziaria e gli alimenti a fine convivenza (nel caso in cui uno dei due non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento);
  • se il proprietario della casa di comune residenza dovesse morire, il convivente avrebbe diritto a continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni;
  • Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni;
  • il diritto di abitare nella casa del convivente superstite cessa nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto;
  • se l'intestatario del contratto di affitto della casa di comune residenza dovesse morire o dovesse recedere, il convivente di fatto può subentrare nel contratto;
  • i conviventi possono scegliere di gestire i propri rapporti patrimoniali con un "contratto di convivenza" e quindi indicare la residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, la comunione dei beni (voce che può comunque essere modificata in qualunque momento);
  • oltre che in caso di morte o di matrimonio, la convivenza si risolve per accordo delle parti o per volontà unilaterale.




fonti: fiscoetasse , web



giovedì 21 maggio 2015

detrazione affitti , ATC ? Solo se ....

La novità 2015 che ha esteso 
per il periodo 2014/16 ha creato non pochi dubbi su tale classificazione.

Grazie ad una interpellanza ministeriale (qui) viene chiarito :
non tutti gli alloggi riconducibili 
alla tipologia di intervento e di gestione dell’edilizia residenziale pubblica – 
da parte delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica o 
degli istituti autonomi case popolari comunque denominati – 
integrano i presupposti per essere considerati alloggi sociali e consentono al locatario, di avvalersi della detrazione prevista 

Emerge così che per poter usufruire della detrazione nella definizione di  «alloggio sociale»
ai sensi del dec. del Ministero delle infrastrutture del 22/04/2008, 
se non risulta espressamente dal contratto di locazione, 
il proprietario dell’alloggio dovrà rilasciare al locatario un’attestazione in cui sia specificato, 
che l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti previsti dal citato decreto del 22 aprile 2008. 

Tale attestazione dovrà essere esibita dal locatario che intende avvalersi della detrazione agli intermediari che operano l’assistenza fiscale.

giovedì 12 marzo 2015

sei in affitto con 730/2015 , unico/2015 detrazione canoni affitto , quest'anno anche EDILIZIA SOCIALE "ATC vale ?"

Per coloro i quali sono in affitto quest'anno oltre alle detrazioni :


  • per inquilini di case adibite ad abitazione principale:Agli inquilini di qualsiasi tipo di contratto di affitto stipulato o rinnovato per la casa adibita ad abitazione principale ai sensi della legge 431/98 spettano queste detrazioni:euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
  • Detrazioni per i giovani inquilini Ai giovani di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/98 per una casa da adibire ad abitazione principale diversa da quella dei genitori o di coloro a cui sono affidati, spetta una detrazione per i primi tre anni di locazione di euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71.
  • Detrazione per i contratti di affitto a canone convenzionato, con esclusione dei contratti stipulati con gli enti pubblici:euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
  • Detrazione per i contratti di affitto di case adibite ad abitazione principale da parte di lavoratori dipendenti che abbiano trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, a condizione che l'abitazione sia situata nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. A questi spetta una detrazione per i primi tre anni di:euro 991,65 se il reddito complessivo non supera lire euro 15.493,71;euro 495,80 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.
  • Detrazione per studenti fuori sede E' riconosciuta agli studenti che frequentano universita' in un comune diverso da quello di residenza (distante da quest'ultimo almeno 100 km e comunque in una provincia diversa) relativamente ai canoni di locazione di abitazioni poste nel comune ove ha sede l'universita' stessa, derivanti da contratti di affitto stipulati ai sensi della legge 431/98 oppure da contratti di ospitalita' o dagli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Entita' della detrazione:19% dei canoni per un massimo di 2.633 euro: massimo detraibile dall'imposta lorda: 500 euro l'anno.
NEWS :
  • DETRAZIONI FISCALI IRPEF PER IL CONDUTTORE DI ALLOGGI SOCIALI 
    Detrazione fiscale per i soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale limitata, nel triennio 2014/2016:900 euro se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;450 euro se il reddito complessivo supera la suddetta cifra ma non euro 30.987,41.

Leggi (qui)

APPROFONDIMENTO : alloggi sociali (qui)

interrogazione parlamentare quali sono affittuari ? (qui)

giovedì 6 novembre 2014

QUANTO COSTA AFFITTARE / COMPRARE CASA (QUALE IL RANGE DI PREZZO) ?

Da oggi sul :




è possibile consultare un'apposita banca dati che anticipando la 

riforma del catasto permette ai cittadini di farsi un'idea di quanto

 possa costare acquistare / affittare un ' immobile 

in base al comune ,del tipo di costruzione e del tipo di utilizzo

vengono forniti un range di €/mq.