sabato 14 maggio 2016

SUCCESSIONI + FISCO + REVERSIBILITA' , EREDITA' , con il ddl Cirinna su unioni civili e convivenze di fatto , cosa c'è di nuovo ?

Il ddl Cirinnà, 
"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze 
si occupa di unioni civili e convivenze di fatto , distingue tra :
  • unioni civili tra persone dello stesso sesso 
  • e conviventi di fatto omosessuali ed etero sessuali

Differenza di definizione , unioni civili e convivenze di fatto , cosa si intende:
  • per unioni civili si intendono specifiche formazioni sociali costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso;
  • con il termine convivenze di fatto, invece, si fa riferimento a tutte le coppie formate da due persone maggiorenni (sia etero che omosessuali) non legate da vincoli giuridici ma da un legame affettivo e che possono regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso un "contratto di convivenza".
Per le unioni civili il partner superstite ha diritto alla cd. Legittima, al pari di una coppia civilmente sposata. In particolare l'eredità è divisa nel seguente modo:

  • 50% al partner superstite
  • 50% ad eventuali figli
Ecco i punti principali:
  • l'unione si costituisce tra persone dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, e va registrata nell'archivio dello stato civile;
  • i partner acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri: hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità;
  • entrambi concordano l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune, esattamente come avviene per le coppie sposate;
  • in assenza di indicazioni diverse, si applica la comunione dei beni;
  • se l'unione dovesse cessare, le parti hanno diritto all'eredità, alla pensione di reversibilità e al mantenimento;
  • la separazione avviene davanti all'ufficiale di stato civile, quando le parti ne manifestano la volontà (anche disgiunta).

Per i conviventi di fatto 
 (sia etero che omosessualinon sono previsti particolari diritti.

  • i conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei doveri riconosciuti alle coppie sposate: l'assistenza ospedaliera, penitenziaria e gli alimenti a fine convivenza (nel caso in cui uno dei due non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento);
  • se il proprietario della casa di comune residenza dovesse morire, il convivente avrebbe diritto a continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni;
  • Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni;
  • il diritto di abitare nella casa del convivente superstite cessa nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto;
  • se l'intestatario del contratto di affitto della casa di comune residenza dovesse morire o dovesse recedere, il convivente di fatto può subentrare nel contratto;
  • i conviventi possono scegliere di gestire i propri rapporti patrimoniali con un "contratto di convivenza" e quindi indicare la residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, la comunione dei beni (voce che può comunque essere modificata in qualunque momento);
  • oltre che in caso di morte o di matrimonio, la convivenza si risolve per accordo delle parti o per volontà unilaterale.




fonti: fiscoetasse , web



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