"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze "
si occupa di unioni civili e convivenze di fatto , distingue tra :
Per i conviventi di fatto (sia etero che omosessuali) non sono previsti particolari diritti.
- unioni civili tra persone dello stesso sesso
- e conviventi di fatto omosessuali ed etero sessuali
Differenza di definizione , unioni civili e convivenze di fatto , cosa si intende:
- per unioni civili si intendono specifiche formazioni sociali costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso;
- con il termine convivenze di fatto, invece, si fa riferimento a tutte le coppie formate da due persone maggiorenni (sia etero che omosessuali) non legate da vincoli giuridici ma da un legame affettivo e che possono regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso un "contratto di convivenza".
- 50% al partner superstite
- 50% ad eventuali figli
- l'unione si costituisce tra persone dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, e va registrata nell'archivio dello stato civile;
- i partner acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri: hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità;
- entrambi concordano l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune, esattamente come avviene per le coppie sposate;
- in assenza di indicazioni diverse, si applica la comunione dei beni;
- se l'unione dovesse cessare, le parti hanno diritto all'eredità, alla pensione di reversibilità e al mantenimento;
- la separazione avviene davanti all'ufficiale di stato civile, quando le parti ne manifestano la volontà (anche disgiunta).
Per i conviventi di fatto (sia etero che omosessuali) non sono previsti particolari diritti.
- i conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei doveri riconosciuti alle coppie sposate: l'assistenza ospedaliera, penitenziaria e gli alimenti a fine convivenza (nel caso in cui uno dei due non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento);
- se il proprietario della casa di comune residenza dovesse morire, il convivente avrebbe diritto a continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni;
- Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni;
- il diritto di abitare nella casa del convivente superstite cessa nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto;
- se l'intestatario del contratto di affitto della casa di comune residenza dovesse morire o dovesse recedere, il convivente di fatto può subentrare nel contratto;
- i conviventi possono scegliere di gestire i propri rapporti patrimoniali con un "contratto di convivenza" e quindi indicare la residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, la comunione dei beni (voce che può comunque essere modificata in qualunque momento);
- oltre che in caso di morte o di matrimonio, la convivenza si risolve per accordo delle parti o per volontà unilaterale.
fonti: fiscoetasse , web

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