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| la ris. 36e 20/03/2017 |
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martedì 21 marzo 2017
lunedì 26 ottobre 2015
venerdì 2 gennaio 2015
F24 ELIDE ( F24 elementi identificativi ) SOSTITUISCE DEFINITIVAMENTE L' F23 PER AFFITTI
CON I MODELLI F23 (mod.69) NELLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
DAL 01/01/2015 LO SOSTITUISCE COMPLETAMENTE .
Utile ricordare i codici tributo da utilizzare definiti con la Ris.14/E da utilizzare con il modello F24 ELIDE:
- "1500" - "Locazione e affitto beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione";
- "1501" - "Locazione e affitto beni immobili - Imposta di registro per annualità successive";
- "1502" - "Locazione e affitto beni immobili - Imposta di registro per cessioni del contratto";
- "1503" - "Locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto";
- "1504" - "Locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto";
- "1505" - "Locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo";
- "1506" - "Locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi";
- "1507" - "Locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione";
- "1508" - "Locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione";
- "1509" - "Locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi";
- "1510" - "Locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi".
Nella sezione "Contribuente" vanno inseriti i dati identificativi della controparte che effettua il versamento e nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" va inserito il codice fiscale della controparte coobbligata con il codice identificativo "63".
Nella sezione "Erario ed altro" vanno inseriti nel campo "elementi identificativi" i 17 caratteri relativi al codice identificativo del contratto (desumibile dal modello di richiesta di registrazione o nella ricevuta di richiesta).
Imposta di bollo per chi registra contratto di locazione:
L' imposta di bollo è dovuta per chi registra il contratto presso l'Agenzia delle Entrate.
Tale imposta, deve essere versata mediante contrassegni telematici che hanno sotituito l'ex marca da bollo, da applicare su ogni copia del contratto da registrare.
L’importo dei contrassegni da versare con F24 elide, è pari a 16 euro (14,62 euro fino al 25 giugno 2013 - Dl 43/2013, articolo 7-bis) ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.
lunedì 22 settembre 2014
F24 per importi oltre 1000€ la circolare dell'A.d.E.
c'è l'obbligo telematico l'A.d.E. con la Circ.27E del 19/09/2014
indica le specifiche
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| la circolare (qui) |
mercoledì 3 settembre 2014
sabato 3 maggio 2014
TASI / TARI / IUC / IMU 2014 (sole24ore)/(ecotorino)
Dopo l'abolizione IMU prima casa e relative pertinenze e l'inclusione della IMU sulle altre abitazioni nella IUC, l'imposta che si compone di IMU + TASI.
Il Governo ha lasciato ai Comuni flessibilità decisionale sulle aliquote (maggiorazione applicabile fino allo 0,08%), le detrazioni (abolite a livello nazionale)
Fonte: II Sole 24 Ore pag: 14 |
| Allarme dei caf per l'acconto Tasi: ci sono solo 10 giorni a disposizione. Non bastano. Dal 1° al 16 giugno dovranno consultare tutte le delibere comunali, impostare i software, calcolare il tributo e quindi consegnare i modelli di pagamento ai contribuenti. La prima rata per le abitazioni principali e le seconde case andrà pagata entro il 16 giugno. Per i calcoli si terrà conto di quanto indicato nelle delibere comunali. Nel caso in cui i Comuni non pubblicheranno le delibere entro il 31 maggio per l'abitazione principale si pagherà in un'unica rata entro il 16 dicembre sulla base di quanto le Amministrazioni locali decideranno entro il 31 luglio. Per gli immobili diversi dalle abitazioni principali entro il 16 giugno andrà versato un acconto applicando l'aliquota dell'1 per mille. L'acconto non è dovuto se l'aliquota Imu è al 10,6 per mille. Ricordiamo:
Vediamo le scadenze stabilite A TORINO ( fonte ecotorino ) :
TARI utenze domestiche (famiglie, cittadini)
40% rispetto alla Tares 2013
Sono previste agevolazioni per redditi bassi (valore ISEE), così come era per Tarsu e Tares.
TARI utenze non domestiche (commercio)
Le prime tre rate, o acconto, si possono versare in questo modo
Le altre due rate, o saldo, invece
IMU e TASI :
Le altre tasse, invece, hanno una scadenza fissa che è stata decisa dal Governo, ossia:
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sabato 4 gennaio 2014
dal 01-02-2014 cambia il modulo per il pagamento delle tasse sugli affitti "F24 ELIDE"
Con un provvedimento del 30/12/2013 l'A.d.E. ha stabilito che a partire
dal 1 febbraio 2014:
connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili si possono versare mediante il modello:
dal 1 febbraio 2014:
- l’imposta di registro,
- i tributi speciali e compensi,
- l’imposta di bollo,
- le relative sanzioni ed interessi,
connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili si possono versare mediante il modello:
- dal 1° febbraio è possibile utilizzare l'F24 Elide
- dal 1° gennaio 2015 è obbligatorio utilizzare l'F24 Elide.
Con ris.14/e del 24/01/2014 l'A.d.E. ha istituito i codici da utilizzarsi .
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venerdì 11 ottobre 2013
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie
Con la ris.62/E ottobre 2013 vengono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – ed attivato il codice identificativo da indicare nel modello F24.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle suddette somme, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
• “4058” denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti
partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012”
• “4059” denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity –
art. 1, c. 492, l. n. 228/2012”
• “4060” denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012”
Per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, si istituisce il seguente “codice identificativo”:
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle suddette somme, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
• “4058” denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti
partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012”
• “4059” denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity –
art. 1, c. 492, l. n. 228/2012”
• “4060” denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012”
Per consentire la corretta indicazione nel modello F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, si istituisce il seguente “codice identificativo”:
- “72” denominato “rappresentante fiscale”
venerdì 12 luglio 2013
Nuovi codici tributo per il versamento della Tares
Con la risoluzione n. 42/E 2013 l'Agenzia delle Entrate ha predisposto i codici tributo per il versamento della Tares tramite il modello F24 enti pubblici.
Nel testo l'Amministrazione finanziaria effettua una distinzione tra codici tributo utilizzabili
Per il versamento sono stati istituiti i codici:
Nel testo l'Amministrazione finanziaria effettua una distinzione tra codici tributo utilizzabili
- per il regolare versamento della tassa
- e codici tributo utilizzabili per il versamento di maggiorazioni, interessi e sanzioni.
Per il versamento sono stati istituiti i codici:
sabato 22 giugno 2013
F24 L'AGENZIA DELLE ENTRATE APPORTA VARIAZIONI
Con Provvedimento 19 giugno 2013, n. 75075, vengono modificati
i modelli di versamento “F24”, “F24 Accise” e “F24 Semplificato”.
In particolare :
- viene introdotto, nell’intestazione della “Sezione IMU e altri tributi locali” (F24 e F24 Accise) e nella sezione “Motivo del pagamento” (F24 Semplificato), il nuovo campo denominato “identificativo operazione”;
- per i versamenti con Mod. “F24” telematici, cambia la quietanza restituita al contribuente, con l'inserimento del nuovo campo “identificativo operazione tributi locali”;
- per i modelli il cui invio può avvenire anche on line, sono state modificate le specifiche tecniche.
fonte:AG.En.
Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2013.
Il nuovo modello è reso disponibile agli sportelli di banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione e in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
I modelli “F24” preesistenti alle modifiche possono essere
utilizzati fino al 30 aprile 2014 ove per il versamento non sia richiesta la compilazione del nuovo campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE”.
Qualora non sia richiesta per il versamento la compilazione del nuovo campo
“IDENTIFICATIVO OPERAZIONE”, possono essere inviati i modelli F24 e F24 Accise anche compilati secondo la precedente versione delle specifiche tecniche.
domenica 28 aprile 2013
Tasse sui possedimenti all'estero 2013 ( IVIE , IVAFE ) come cambiano
Con la risol.27 19 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha ridefinito i codici tributo per il pagamento dell’imposta su:
valore degli immobili situati all’estero (IVIE) ;
imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE):
valore degli immobili situati all’estero (IVIE) ;
imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE):
- “4041″ – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”;
- “4042″ – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”;
- “4043″ – “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”.
- Inoltre, l’Agenzia ha istituito ulteriori codici per il versamento delle somme dovute a titolo di acconto 2013:
- “4044″, acconto prima rata IVIE;
- “4045″, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVIE;
- “4046″, acconto IVIE da parte delle società fiduciarie;
- “4047″, acconto prima rata IVAFE;
- “4048″, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVAFE.
fonte:seac
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RIS.AG.EN. N.27/E 19/04/2013,
unico,
unico quadro RM,
unico quadro RW,
unico/2013
giovedì 1 novembre 2012
L' F24 (agenzia entrate / guidafisco)
Oggi, infatti, l'F24 può essere utilizzato per versare, anche compensando con eventuali crediti vantati, le principali tipologie di imposte e contributi, ad esempio Irpef e relative addizionali, Ires, Iva, Irap, ritenute, contributi previdenziali, Imu.
E’ bene ricordare che l’F24 non può mai contenere un saldo negativo e che va presentato anche se il saldo è pari a zero per effetto della compensazione tra debiti e crediti.
Quali tributi e contributi si possono pagare con il Modello F24 2012, Agenzia delle Entrate?
Con il Provvedimento del 24/02/2012 l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’utilizzo del Modello F24 2012 anche ai tributi speciali catastali, agli interessi, alle sanzioni e agli oneri accessori, dovuti dai contribuenti per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
Nello specifico, il modello F24 2012 deve essere utilizzato per pagare:
- Imposte sui redditi come Irpef, Ires
- ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale
- Iva
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’Irap e dell’Iva
- imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari
- altre imposte sostitutive (ad esempio: imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e giochi, ecc.)
- addizionale regionale e comunale all’Irpef
- accise, imposta di consumo e di fabbricazione
- contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpgi: per esempio contributi per lavoro domestico e badanti
- interessi
- Ici e Imu
- tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta, cedolare secca
- Tarsu/Tari, Tosap/Cosap
- canoni di locazione Inpdap sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli affittuari
- alcune tipologie di proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di Demanio e di Patrimonio dello Stato sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli utilizzatori
- sanzioni
Sempre con il modello F24 vanno, inoltre, versate tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di:
- autoliquidazione da dichiarazioni
- ravvedimento operoso
- controllo automatizzato e documentale della dichiarazione
- avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione)
- avviso di irrogazione di sanzioni
- istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale)
Come si compila il Modello F24 2012, Agenzia delle Entrate?
Il modello F24 deve essere debitamente compilato da parte del contribuente o dall’intermediario in tutte le sue parti indicando: sezioni, Codice Tributo e causale del versamento, estremi identificativi, periodo di riferimento.
1) Vediamo in dettaglio quali sono le varie Sezioni che compongono il Modello F24:
- Sezione Erario: per i versamenti di Irpef, Ires, Iva e ritenute
- Sezione Regioni: per i pagamenti delle imposte regionali come Irap e addizionale regionale all’Irpef
- Sezione Ici e altri tributi locali: per il pagamento delle imposte comunali come addizionale comunale, Ici, Imu, Tarsu/Tari e Tosap/Cosap
- Sezione Inps: per il versamento dei contributi, gestione separata
- Sezione Erario ed altro
- Sezione Inail: per il versamento di contributi e premi
- Sezione Enti previdenziali: versamenti contributi e premi
- Sezione Accise/Monopoli: per il versamento di accise come ad esempio per il Gas naturale, sui prodotti energetici, birra, spiriti, imposta di consumo come ad esempio su gli oli lubrificanti e di fabbricazione come per esempio sui sacchetti di plastica.
2) Vediamo in dettaglio quali e cosa sono i Codici Tributo/Causale che compongono il Modello F24:
- Codice Tributo/Causale: deve essere indicato il Codice al quale si riferisce il pagamento per esempio per il versamento del saldo Irap il codice tributo è il 330E sezione Regioni, oppure, versamento dei contributi Inps per i lavoratori autonomi agricoli è LAA sezione INPS
3) Vediamo in dettaglio quali e cosa sono gli Estremi identificativi nel Modello F24:
- Estremi identificativi deve essere utilizzato dai rivenditori di autoveicoli di provenienza comunitaria e, comunque, in linea generale, per i versamenti per i quali sono necessarie informazioni che non possono essere riportate nel modello F24 ordinario.
4) Vediamo in dettaglio cosa s’intende per Periodo di riferimento nel Modello F24:
- Periodo di riferimento: va indicato il mese 0003 per marzo o 0012 per dicembre; anno di riferimento in formato AAAA 2012
Riassumendo: cosa è obbligatorio indicare per ogni sezione del Modello F24?
Per la Sezione Enti Locali dovrà essere indicato obbligatoriamente:
- Codice Tributo
- Codice Catastale del COMUNE destinatario del versamento
- Mese e Anno di riferimento del versamento: nel formato (00MM) e (AAAA)
Per la Sezione Erario dovrà essere indicato obbligatoriamente:
- Codice Tributo
- Mese e Anno di riferimento del versamento: nel formato (00MM) e (AAAA)
Per la Sezione Regioni (R) dovrà essere indicato obbligatoriamente:
- Codice Tributo
- Codice della REGIONE destinataria del versamento
- Rata e Numero Complessivio Rate (NNRR) ovvero Mese e Anno di riferimento del versamento
Per la sezione Contributi Fondi Pensione T.AA. (W) dovrà essere indicato obbligatoriamente:
- Codice Tributo
- Codice del Fondo Pensione destinatario del versamento
- MESE/ANNO di inizio del trimestre di riferimento (MMAAAA)
- MESE/ANNO di fine del trimestre di riferimento (MMAAAA)
Per la sezione INPDAP (Q) dovrà essere indicato obbligatoriamente:
- Codice Tributo
- Codice Sede INPDAP (sigla provincia da Tabella T2)
- MESE/ANNO di inizio del periodo di riferimento (MMAAAA)
- MESE/ANNO di fine del periodo di riferimento (MMAAAA)
Per la sezione INPS (I) dovrà essere indicato obbligatoriamente:
- Codice Tributo
- Codice Sede INPS (codice SAP)
- richiesto dal formalismo previsto nel "Tipo Periodo Da" per la Causale indicata
- richiesto dal formalismo previsto nel "Tipo Periodo A" per la Causale indicata
Per la sezione INAIL (N) dovrà essere indicato obbligatoriamente:
- Numero di Riferimento (comunicato dall’INAIL e composto sempre da sei cifre)
- Codice Sede INAIL
- Codice Ditta comunicato dall’INAIL (da 00000001 a 99999999)
- Causale (indicare sempre il valore)
Quali sono i campi principali del Modello F24 2012 Agenzia delle Entrate?
I campi principali del Modello F24 dell’Agenzia delle Entrate sono quelli relativi a:- Contribuente: qui vanno riportati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del contribuente
- Coobbligato: qui vanno indicati ove richiesto dall’Ufficio il codice fiscale dell’erede, genitore, tutore o curatore fallimentare con il relativo codice identificativo
- Codici tributo: indicano fondamentalmente la tipologia d’imposta da pagare
- Anno/periodo di riferimento: indica l’anno d’imposta al quale si riferisce l’imposta da pagare e va riportato nel formato a 4 cifre. I contribuenti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare devono barrare l’apposita casella posta nella sezione Contribuente e indicare nella colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati
- Regioni: per le sole imposte regionali, oltre al codice tributo e all’anno di riferimento, andrà indicato il codice della regione per la quale si effettua il versamento
- Ici e altri tributi locali: per l’addizionale comunale all’Irpef, oltre al codice tributo e all’anno di riferimento, se si riferisce a versamenti relativi a comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano andranno utilizzati gli specifici “codici enti”.
Dove si vedono i Codici tributo e la causale del versamento del Modello F24?
I Codici Trbuto con la relativa causale del versamento da utilizzare per la compilazione del Modello F24 si possono visualizzare nelle seguenti tabelle aggiornate e distinte per le varie sezioni:Tabelle Aggiornate codici tributo erariali e regionali:
- Tabella codici tributo erariali e regionali ordinata per codice tributo crescente - pdf (aggiornamento del 2 marzo 2012)
- Tabella codici tributo erariali e regionali ordinata alfabeticamente per campo "descrizione" - pdf (aggiornamento del 2 marzo 2012)
- Tabella codici tributo per controlli da 36bis/36ter/tasse automobilistiche ordinata per codice tributo crescente - pdf (aggiornamento del 30 dicembre 2011)
- Tabella dei codici tributo versamenti con elementi identificativi - pdf (aggiornamento del 6 febbraio 2012)
Tabelle Aggiornate codici per tributi locali (ICI, Tosap, Tarsu, oblazione per condono edilizio, Imposta di scopo, Contributo di soggiorno):
- Tabella codici ICI e altri tributi comunali - pdf (aggiornamento del 27 luglio 2011)
- Tabella dei Codici Catastali dei Comuni - pdf (aggiornamento del 17 maggio 2011)
- Comuni che hanno deliberato l’Imposta di scopo - pdf (aggiornamento del 30 gennaio 2012)
- Tabella dei Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali: Tarsu/ Tariffa, Tosap/Cosap, Isop, ad uso di Banche Poste e Concessionari - pdf (aggiornamento dell’8 Marzo 2012)
- Comuni che hanno deliberato il contributo di soggiorno - pdf
Tabella aggiornata per Codice Tributi Speciali catastali:
- Tabella codici tributo - Agenzia del Territorio - pdf (aggiornamento del 28 febbraio 2012)
Tabella codici tributo - Accise/Monopoli altri versamenti non ammessi in compensazione:
- Tabella codici tributo - Accise/Monopoli altri versamenti non ammessi in compensazione - pdf (aggiornamento del 2 marzo 2012)
- Elenco dei codici tributo Aams aggiornati con il nuovo formalismo “Codice Concessione Monopoli tipo 3” operativo dal 3 gennaio 2011 - pdf
Tabelle aggiornate codici tributo INPS:
- Tabella codici sede (aggiornata al 10/02/2006)
- Tabella causali contributo - pdf (aggiornata al 13/01/2012)
- Tabella formati matricole e codici - pdf (aggiornamenti validi dal 10/07/2002)
Tabelle aggiornate codici tributo INAIL:
- Tabella codici sede - xls (aggiornata il 27/07/2010)
Tabelle aggiornate codici tributo altri enti previdenziali ed assicurativi:
- Altri enti previdenziali ed assicurativi (aggiornamento del 13 gennaio 2012)
Tabelle aggiornate altri codici tributo:
- Tabella dei codici identificativi - pdf (aggiornamento dell’8 agosto 2011)
- Tabella dei tipi di versamento con elementi identificativi - pdf (aggiornamento del 28 dicembre 2010)
- Tabella codici agenti della riscossione - pdf
Come devono essere indicati gli importi nel Modello F24?
Nel Modello F24 gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche se queste sono pari a zero:- somma da versare è pari a 80 euro, va indicato “80,00”
- se la terza cifra è uguale o superiore a 5: arrotondamento al centesimo per eccesso, quindi 84,955 euro diventa 84,96 euro
- se la terza cifra è inferiore a 5: arrotondamento per difetto 84,952 euro diventa 84,95 euro
Come si effettuano i versamenti con il Modello F24 2012 Agenzia delle Entrate?
Contribuenti non titolari di partita Iva
- qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Equitalia)
- una banca
- un ufficio postale
Elenco banche convenzionate al pagamento del Modello F24:
Modalità di versamento del Modello F24 per i Contribuenti non titolari di partita Iva:
Il versamento tramite Modello F24 può essere effettuato in contanti oppure:- presso le banche con assegni bancari e circolari
- presso gli agenti della riscossione con assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari
- presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di terminali elettronici idonei tramite carta Pagobancomat
- presso gli uffici postali con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat.
Contribuenti titolari di partita Iva
I pagamenti online mediante Modello F24 possono essere effettuati:
- Direttamente dal contribuente:
- mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali
- mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking (Cbi) offerti dal sistema bancario
- tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che:
- aderiscono a una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate e utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Amministrazione
- si avvalgono dei servizi online offerti dalle banche e da Poste Italiane
Modalità di versamento del Modello F24 per i Contribuenti titolari di partita Iva:
I servizi per il pagamento del modello F24 con modalità telematiche sono:Quali sono gli errori più frequenti che si commettono nella compilazione del Modello F24? Cosa succede:
Gli errori più frequenti che i contribuenti commettono nella compilazione del Modello F24 sono quelli riferiti all’errata indicazione del:
Importante: se il contribuente si accorge che la compensazione effettuata con il modello F24 presentato a saldo zero è in realtà sbagliata, può effettuarne la correzione presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate l’annullamento del primo modello F24 errato.
La sanzione del 30% viene così ridotta:
- codice tributo
- periodo di riferimento
- codice fiscale
Omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero:
Per mettersi in regola con tale violazione il contribuente deve necessariamente:- presentare il modello F24 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
- versare una sanzione ridotta, pari a: 6 euro (1/8 di 51 euro), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi; 19 euro (1/8 di 154 euro), se il modello è presentato entro un anno.
Importante: se il contribuente si accorge che la compensazione effettuata con il modello F24 presentato a saldo zero è in realtà sbagliata, può effettuarne la correzione presentando un nuovo modello F24 e chiedendo all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate l’annullamento del primo modello F24 errato.
Omesso o parziale pagamento dei tributi: Ravvedimento Operso Modello F24
Il Contribuente che omette o effettua un versamento insufficiente dei tributi dovuti può regolarizzare la sua posizione con il fisco avvelendosi del Ravvedimento Operoso, ovvero, mediante un versamento spontaneo dell’importo dovuto + degli interessi + della sanzione ridotta.La sanzione del 30% viene così ridotta:
- se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza: la sanzione applicata è al 3%, (pari a 1/10 del 30%)
- se il versamento viene effettuato dopo 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o entro un anno dalla violazione se non è prevista: la sanzione applicata è al 3,75%, (pari a 1/8 del 30%)
Modello e istruzioni F24 Agenzia delle Entrate:
Modello F24 Editabile Compilabile Gratis:
Nuovo Modello F24 accise 2012 e modello di quietanza telematico Agenzia delle Entrate:
- Dal 10 aprile il nuovo F24 accise - pdf
- Provvedimenti modello di quietanza telematico - pdf
venerdì 6 luglio 2012
lunedì 9 gennaio 2012
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE. COSA FARE E QUANDO (ADUC)
Scheda Pratica di Rita Sabelli
20 aprile 2011 18:05
Ultimo aggiornamento: 9/6/2011 Secondo quanto previsto dal testo unico imposta di registro (Dpr 131/86), modificato negli anni da varie finanziarie (leggi 449/97, 448/99, 388/2000 e 311/2004) l'obbligo di registrazione riguarda le locazioni di durata superiore ai 30 giorni complessivi in un anno. La registrazione comporta il pagamento della tassa di registro o, in alternativa, della cedolare secca. Dal 7/4/2011, infatti, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs.23/2011, il proprietario/locatore dell'immobile dato in affitto per uso abitativo puo' scegliere se pagare, come tassa sul reddito di affitto, l'imposta di registro e i bolli oppure una nuova imposta che sostituisce queste, la cedolare secca. Se si sceglie di pagare l'imposta di registro e di registrare il contratto presso un ufficio dell'Agenzia il pagamento precedera' la registrazione. Se invece si sceglie di registrare il contratto telematicamente i due adempimenti potranno aver luogo nello stesso momento. Scegliendo di pagare la cedolare secca, invece, la liquidazione dell'imposta avverra' in sede di dichiarazione dei redditi, come per le imposte dirette (irpef). Per i contratti di affitto in corso al 7/4/2011 (o risolti prima di questa data) la scelta puo' anche essere effettuata direttamente sulla dichiarazione dei redditi presentata nel 2012. Per quelli registrati dopo tale data si puo' invece esercitare la scelta in sede di registrazione. Ricordiamo che per disposizione dell'Agenzia delle entrate i termini di registrazione che rientrano tra il 7/4 e il 6/6/2011 sono prorogati a quest'ultima data. Vediamo ciascun adempimento nel dettaglio. PRIMA OPZIONE: PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO L'imposta di registro va liquidata entro 30gg dalla data di stipula dei contratti, scritta o verbale che sia (o, se anteriore, dalla data di inizio della loro esecuzione). Il versamento puo' essere fatto presso la banca concessionaria (utilizzando un modulo specifico di versamento - F23) oppure tramite posta (modello F32). L'imposta di registro e' pari al 2% del canone annuo per le locazioni di fabbricati abitativi, di fabbricati strumentali dove il locatore e' un privato (non soggetto IVA) e di terreni non agricoli (per i terreni agricoli si paga lo 0,50%), con un minimo di euro 67. L'importo va arrotondato, secondo quanto dice la legge, all'unita' di euro per difetto se la frazione e' inferiore ai 50 centesimi, a quella per eccesso se e' uguale o superiore ai 50 centesimi. L'imposta, oltre che all'atto della registrazione, e' dovuta nella stessa misura (2% del canone annuo, ma senza il minimo) anche per tutti gli anni successivi nel caso in cui la durata della locazione superi l'anno, e va versata entro 30gg dall'inizio di ogni annualita'. Per i contratti pluriennali la legge prevede la possibilita' di pagare, al momento della registrazione, un'unica imposta di registro corrispondente all'intera durata del contratto, invece di effettuare i pagamenti anno per anno. In questo caso si puo' usufruire di una riduzione dell'imposta, in misura percentuale, pari alla meta' del tasso di interesse legale (attualmente all'1%) moltiplicato per il numero di annualita'. Se il contratto venisse poi risolto anticipatamente, c'e' il diritto al rimborso per le annualita' successive a quella di rescissione. Sia conduttore che locatore rispondono in solido del pagamento dell'intera imposta, indipendentemente da chi abbia pagato. L'onere spetta ad ambedue in parti uguali, quindi chi paga (solitamente il locatore) puo' addebitare la meta' dell'imposta all'altra parte. Nota: Per i contratti stipulati dal 2007 c'e', in merito, un'interessante novita'. La finanziaria 2007 (legge 296/06) ha esteso la responsabilita' della registrazione, e la solidarieta' riguardo al pagamento dell'imposta, all'eventuale agente immobiliare a seguito della cui attivita' il contratto e' stato concuso. Questa co-responsabilita', piu' precisamente, riguarda tutte le scritture private non autenticate, tra le quali, tipicamente, rientrano i contratti di locazione. E' presumibile, pertanto, un intervento degli stessi mediatori al fine di sollecitare la registrazione del contratto nei termini di legge, se non il loro diretto adempimento. Sul modulo di pagamento devono essere specificati i seguenti dati, oltre ovviamente a quelli identificativi del locatore e del conduttore: * codice dell'ufficio del registro territorialmente competente (l'elenco e' disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate); * estremi dell'atto: per il primo anno (registrazione) va riportato l'anno di stipula ed il primo dei numeri di repertorio indicati nell'elenco degli atti da presentare all'ufficio. Per i versamenti relativi agli anni successivi va riportato l'anno di stipula e numero registrazione dell'atto; * causale di versamento: RP; * codice del tributo, 115T per la prima registrazione, 112T per i pagamenti delle annualita' successive alla prima, 107T se si paga, all'atto della registrazione, l'imposta per l'intera durata della locazione; In caso di proroga del contratto In caso di proroga l'imposta va ripagata nella misura del 2% del canone annuo (per gli immobili ad uso abitativo) entro 30 giorni con presentazione, nei successivi 20 giorni, dell'attestato di versamento all'ufficio dove e' stato registrato per la prima volta il contratto. Si paga sempre con modello F23, codice tributo 114T. Al pari della prima registrazione, anche in occasione della proroga si puo' scegliere se pagare anno per anno o per l'intero periodo della durata della proroga. In caso di cessione o risoluzione del contratto L'imposta di registro va pagata anche quando il contratto si risolve (disdetta anticipata) o viene ceduto (cambio inquilino), entro 30 giorni con consegna, nei 20 giorni successivi, dell'attestato di versamento all'ufficio dove era stato registrato il contratto. Se la risoluzione o la cessione avvengono gratuitamente (senza pagamento di un corrispettivo) l'imposta si paga nella misura fissa di 67 euro. Diversamente l'imposta e' dovuta in misura percentuale per il 2% dei canoni residui, con minimo di 67 euro. In caso di risoluzione anticipata, se è stata versata l'imposta per l'intera durata del contratto si ha diritto al rimborso delle annualita' successive a quella in corso. Il pagamento avviene con modello F23, codici tributo 113T per la risoluzione e 110T per la cessione. Note: - non si paga imposta di registro sul deposito cauzionale eventualmente versato dall'inquilino. Il deposito o le altre forme di garanzia sono soggette all'imposta (nella misura dello 0,50%), se prestate invece da un soggetto terzo. - per i contratti di comodato redatti in forma scritta l'imposta e' dovuta nella misura fissa di euro 168. - per i contratti ad uso abitativo a canone "concordato", frutto di accordi delle organizzazioni della proprieta' con gli inquilini, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell'imposta e' assunto per il 70%. Cio' a condizione che l'immobile si trovi in un comune ad alta tensione abitativa (come Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, vedi l'art.1 del d.l.551/88). - per i contratti di affitto di fondi rustici non perfezionati da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto. - l'imposta di registro per le locazioni di immobili strumentali effettuate da soggetti IVA verso altri soggetti IVA o verso privati e' dell'1%, indipendentemente dal regime IVA a cui e' sottoposto il contratto. Cio' per effetto del d.lgs.223/06 (il cosiddetto Bersani, convertito nella legge 248/2006). Tutte le informazioni pratiche si trovano sul sito dell'Agenzia delle Entrate clicca qui SECONDA OPZIONE: PAGAMENTO "CEDOLARE SECCA" In alternativa al pagamento dell'imposta di registro e dei bolli e' possibile, dal 7/4/2011, scegliere di pagare un'imposta sostitutiva, la cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal d.lgs. 23/2011. E' un'imposta che sostituisce l'irpef e relative addizionali riferite al reddito fondiario dell'immobile nonche' le imposte di registro e di bollo relative al contratto di affitto, anche quelle da applicare in sede di proroga e risoluzione del contratto. Essa puo' essere applicata in caso di affitto di immobili ad uso abitativo dove il locatore e' soggetto privato, che agisce al di fuori dell'attivita' di impresa (con accatastamento da A/1 ad A/11 esclusi gli A10, gli uffici). Non puo' invece essere applicata per i contratti di sub-affitto. Sul canone di locazione annuo stabilito dal contratto tale cedolare si applica nella misura del 21%, in sede di dichiarazione dei redditi. Si applica invece il 19% per i contratti a canone convenzionato (3+2) relativi ad abitazioni ubicate * nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia; * nei comuni confinanti con le suddette citta'; * negli altri comuni capoluogo di provincia; * negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe: clicca qui La cedolare secca puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non c'e' obbligo di registrazione. E' bene sapere che la scelta di applicare la cedolare secca impedisce al proprietario/locatore di ritoccare a qualsivoglia titolo il canone di affitto per tutto il periodo di applicazione, anche se l'aumento fosse previsto dal contratto (per il classico adeguamento ISTAT, per esempio). Il contratto non puo' assolutamente derogare da questa regola di legge. Quando e come si sceglie Per l'anno 2011, fase transitoria - si puo' scegliere il nuovo regime di tassazione per tutti i contratti in corso al 7/4/2011, con scadenza anteriore o risolti prima di tale data. Queste le possibilita': * esercitare la scelta applicando direttamente la nuova tassazione in sede di dichiarazione dei redditi, da presentare nel 2012; * esercitare la scelta in sede di registrazione, se essa avviene dal 7/4/2011, con il nuovo modello 69 (vedi sotto) Si ricorda, in proposito, che se i termini di registrazione rientrano tra il 7/4 e il 6/6/2011, si puo' ottemperare, sia alla registrazione che alla scelta, entro 6/6/2011; * esercitare la scelta in sede di proroga, se non e' ancora scaduto il termine per il pagamento della relativa imposta di registro, con il nuovo modello 69 (vedi sotto); * esercitare la scelta in sede di risoluzione, se non e' ancora scaduto il termine per il pagamento della relativa imposta di registro, con il nuovo modello 69 (vedi sotto). Per le annualita' successive, sistema a regime - e' possibile scegliere l'applicazione della cedolare secca in sede di registrazione o proroga del contratto, con il nuovo modello 69 o con il nuovo modello telematico SIRIA, entro il termine di versamento dell'imposta di registro; - se per il contratto NON e' previsto un termine fisso per la registrazione, la scelta puo' avvenire anche tramite applicazione diretta della nuova imposta in sede di dichiarazione dei redditi. In tutti i casi, se non si e' fatta la scelta in sede di registrazione o proroga del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno, vale a dire entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. Stessa cosa se il proprietario/locatore abbia corrisposto l’imposta dovuta per la registrazione del contratto (imposta di registro) in unica soluzione al momento della registrazione. Se si esercita l'opzione dopo aver gia' pagato l'imposta di registro e i bolli non si ha diritto ad alcuni rimborso. Tutte le informazioni pratiche e i moduli si trovano sul sito dell'Agenzia delle entrate, a questa pagina. Quando e come si paga Effettuata la scelta, la cedolare secca si calcola applicando l'aliquota (21 o 19%, vedi sopra) al canone annuale di locazione pattuito contrattualmente. La liquidazione avviene in sede di dichiarazione dei redditi (quindi nel'UNICO o nel mod.730 del 2012 per le scelte avvenute durante il 2011) con pagamento effettuato con il modello F24. Per i contratti in corso al 31/5/2011 oppure scaduti o risolti a questa data, il primo acconto del 30/11/2011 e' pari all'85% e deve essere versato in un'unica soluzione se di importo non superiore a 257,52 euro. Diversamente si puo' pagare l'acconto in due rate, la prima -del 40%- entro il 6/7/2011 (o entro il 5/8/2011 con maggiorazione dello 0,40%) e la seconda -del 60%- entro il 30/11/2011. Per i contratti attivati dal 1/6/2011 il pagamento dell'acconto deve avvenire in un'unica soluzione al 30/11/2011. Per i contratti attivati dal 1/11/2011 il pagamento dell'acconto non e' dovuto. L'acconto non e' dovuto anche qualora l'imposta totale non superasse i 51,65 euro. Dal 2012 l'acconto da pagare sara' invece del 95% con scadenza al 30/11 di ogni anno (rif. cir.26e 01/06/2011), pagabile in due rate se di importo superiore a 257,52 euro (la prima, del 40%, entro il 16/6 -o 16/7 con maggiorazione del 0,40%- e la seconda, del 60%, entro il 30/11). I pagamenti si effettuano con modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: codice “1840” - acconto prima rata; codice “1841” - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione; codice “1842” - saldo. Note importanti - il proprietario locatore, prima di applicare la cedolare secca, dovra' avvisare della propria scelta l'inquilino, con lettera raccomandata, specificando la propria rinuncia ad applicare, per il periodo di durata dell'opzione, qualsivoglia aumento del canone di locazione, compresi gli aggiornamenti ISTAT (anche se fossero previsti dal contratto). La comunicazione deve essere inviata prima di esercitare l'opzione e quindi, in linea generale, prima di registrare o prorogare il contratto oppure prima che scada il termine di versamento dell'imposta di registro per le annualita' successive alla prima. Questa condizione e' inderogabile; - la scelta effettuata vincola il proprietario/locatore ad applicare la cedolare secca per tutta la durata della locazione, con liberta' di revoca. La revoca non impedisce al proprietario di scegliere di nuovo l'applicazione della cedolare secca in un momento successivo; - se i proprietari/locatori sono piu' di uno, la scelta inerente la cedolare secca potra' essere fatta disgiuntamente, e il relativo pagamento -separato- viene fatto sulla propria quota. Se uno dei locatori non sceglie di applicare la cedolare secca, sulla sua quota continuera' a pagare l'imposta di registro, l'irpef ed il bollo. In questo caso pero' la rinuncia ad applicare aggiornamenti del canone vale per TUTTI i proprietari, anche per coloro che non hanno scelto la cedolare secca; - nel caso di scegliesse l'applicazione della cedolare secca dopo aver gia' pagato imposta di registro o di bollo, non sara' possibile ottenerne il rimborso, per esplicita disposizione di legge; - con la registrazione del contratto di locazione si adempie anche ad ogni obbligo di comunicazione, compreso quello verso l'autorita' di polizia locale previsto dalla legge per gli affitti superiori ai 30 giorni; - il nuovo modulo 69 puo' sostituire il modello per la comunicazione dei dati catastali (CDC). Per approfondimenti e valutazioni di casi particolari si veda la Circolare dell'Agenzia delle entrate n.26/E del 1/6/2011; E' anche utile visionare il sito dell'Agenzia delle entrate: clicca qui Fonte: D.lgs. 23/2011 art.3, Provvedimento Agenzia delle entrate 55394/2011 del 7/4/2011 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/5/2011 (differimento termini di pagamento) e Circolare Agenzia delle entrate n.26E del 1/6/2011. DA FARE SEMPRE: REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Come gia' detto, i contratti di affitto che hanno durata superiore ai 30 giorni vanno registrati. E' bene, per cominciare, fare chiarezza sul termine utile di registrazione. Secondo quanto prevede all'art.13 il testo unico sopra citato, questa dev'essere effettuata entro 20 gg dalla stipula nel caso di contratti formati in Italia, ed entro 60 gg per i contratti formati all'estero. In realta', considerando che la registrazione segue il pagamento dell'imposta di registro e che per pagamento il termine e' di 30 giorni dalla stipula, si considera valido quest'ultimo termine per ambedue gli adempimenti (Ministero delle Finanze circolare n.207/E del 16/11/00). La registrazione puo' avvenire in diverse modalita': - presso l'ufficio del registro (qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate), compilando il modello 69 con allegate copie del contratto (almeno due) corredate da bollo telematico (da 14,62 euro ogni quattro facciate scritte, e comunque ogni 100 righe) e il modello F23 che attesti l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro. Se viene scelta l'applicazione della "cedolare secca" (al posto di imposta di registro e bolli) non deve avvenire alcun pagamento, basta che l'opzione appaia sul modello 69; - online tramite il software "contratti di locazione" che consente di registrare il contratto e calcolare l'imposta dovuta; - online tramite il software "locazioni web", che consente di compilare il contratto, registrarlo e pagare l'imposta di registro, tutto telematicamente; - online tramite compilazione del modello SIRIA, che consente di optare per il pagamento della cedolare secca (invece dell'imposta di registro). Dettagli ed informazioni al riguardo, contenenti spiegazioni dettagliate sulla registrazione, gli importi da pagare e le scadenze, i codici da utilizzare, nonche' le modalita' per la per la registrazione telematica, possono essere trovati sul sito dell'Agenzia delle entrate: clicca qui REGISTRAZIONE TARDIVA (con ravvedimento operoso) Se si registra il contratto oltre i termini e' possibile -qualora non si sia oltre l'anno dalla scadenza e non vi siano stati accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate- regolarizzarsi pagando sanzioni ridotte, tramite il cosiddetto "ravvedimento operoso". Si distinguono i due casi: - proprietario/locatore che registra in ritardo non optando per la cedolare secca: si paga l'imposta di registro con le sanzioni ridotte e gli interessi. - proprietario/locatore che registra in ritardo optando per la cedolare secca: si applicano le sanzioni ridotte (sull'ipotetica imposta di registro) ma non si paga l'imposta di registro. E' bene sapere che cio' vale solo nei casi in cui la scadenza non rispettata fosse oltre il 1/1/2011. Se i termini di registrazione fossero gia' scaduti a tale data ci si dovrebbe regolarizzare pagando, oltre alle sanzioni e gli interessi, anche l'imposta di registro, a prescindere dall'opzione.(i chiarimenti della circ.47 del 20/12/2012) Esempio dell'Agenzia delle entrate: contratto di locazione stipulato il 30/12/2010 con canone annuale di 40.000 euro; termine di registrazione scaduto il 29/1/2011 (30 giorni). Registrazione fatta il 31/7/2011 con opzione per la cedolare secca. La sanzione minima intera (120% dell'imposta di registro dovuta) sarebbe di euro 960. Si puo' applicare la sanzione ridotta di un decimo rispetto a quella intera, quindi ci si puo' regolarizzare pagando 96 euro. Nello stesso esempio, se i termini di registrazione fossero scaduti al 1/1/2011 (contratto stipulato il 15/11/2011), indipendentemente dal fatto di aver o meno optato per la cedolare secca, si dovrebbe pagare -oltre a sanzioni e interessi- anche l'imposta di registro di 800 euro. Ricordiamo che non e' necessario applicare le regole del ravvedimento operoso (sanzioni ridotte) qualora i termini di registrazione o proroga scadessero tra il 7/4/2011 e il 6/6/2011 e la registrazione o proroga fosse stata fatta entro il 6/6/2011. Cio' perche' la legge ha disposto, per questo lasso di tempo, una sorta di proroga dei termini (fino al 6/6/2011, appunto). Per approfondimenti si veda la scheda "Il ravvedimento operoso nei contratti di affitto". Fonte: D.lgs. 23/2011 art.3 e Circolare Agenzia delle entrate n.26E del 1/6/2011. ACCERTAMENTI E SANZIONI Imposta di registro Nell'ambito dell'imposta di registro, l'accertamento degli errori e delle omissioni, nonche' il relativo recupero dell'imposta non pagata, puo' seguire diverse vie a seconda del tipo di violazione. Differiscono, di conseguenza, anche i termini di decadenza delle attivita' degli uffici preposti. "Fonte" delle seguenti disposizioni e' il testo unico dell'imposta di registro, il dpr 131/86, all'art. 76. Riguardo la registrazione degli atti (in questo caso di locazione), si distinguono tre ipotesi: - atti non presentati alla registrazione: Per gli atti soggetti a registrazione l'imposta va chiesta, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione.o dal giorno in cui si e' verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Stesso termine e' previsto per l'imposta dovuta relativamente agli eventi successivi alla registrazione (che comportano ulteriori liquidazioni) non denunciati. In questo caso i cinque anni partono dalla scadenza dei termini previsti per tali denunce; - atti presentati alla registrazione: Per gli atti presentati alla registrazione o registrati per via telematica l'ufficio deve richiedere l'imposta, a pena di decadenza, entro tre anni decorrenti da: * dalla richiesta di registrazione, per quanto riguarda l'imposta "principale" (quella applicata in sede di registrazione, o quella richiesta dall'ufficio a correzione di errori od omissioni commesse in sede di auto-liquidazione nelle registrazioni telematiche); * dalla data di notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la decisione e' diventata definitiva nel caso in cui sia stato proposto un ricorso verso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta (detta, in quanto relativa ad accertamento, imposta "complementare"); * dalla data di registrazione dell'atto nel caso di occultazione di corrispettivo; * dalla data di registrazione dell'atto per quanto riguarda l'imposta "suppletiva" (quella applicata successivamente alla registrazione e diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio); - maggiore imposta relativa all'accertamento di maggior valore di immobili: In tale evenienza l'avviso di rettifica deve essere notificato, a pena di decadenza, entro due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale; - violazioni per le quali non e' dovuta l'imposta o la maggior imposta: In tutti i casi in cui non e' dovuta l'imposta (violazioni formali), le eventuali sanzioni vanno richieste entro cinque anni dal giorno in cui la violazione e' avvenuta. ATTENZIONE! Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata (ovvero relativa ad un atto correttamente notificato, non pagato ne' contestato nei termini oppure contestato senza successo), si prescrive in dieci anni. (ai sensi dell'art.78 del testo unico imposta di registro, in tal senso interpretato dalla sentenza di Cassazione n.1196/2000). Cedolare secca Alla cedolare secca si applicano -in merito a tutte le attivita' di accertamento, riscossione, applicazione di sanzioni- le regole in vigore per le imposte sui redditi. Le sanzioni applicabili in caso di mancata indicazione (o indicazione inferiore) del canone annuo di locazione nella dichiarazione dei redditi sono quelle previste dal D.lgs.471/97 raddoppiate, ovvero: - mancata indicazione del canone: sanzione variabile dal 240 al 480% dell'imposta dovuta con minimo 516 euro; - dichiarazione del canone in misura inferiore: sanzione variabile dal 200 al 400% della maggiore imposta dovuta. Per la notifica degli avvisi di accertamento si applica invece il Dpr 600/73 (art.43): - in caso di versamenti insufficienti: entro il 31/12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi; - in caso di mancata presentazione della dichiarazione: entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata. con successiva emissione e notifica della cartella esattoriale. Ricordiamo in proposito che dal 1/7/2011 gli avvisi di accertamento diventano titoli esecutivi utilizzabili per le attivita' di riscossione forzata (come il pignoramento e l'espropriazione). In pratica quindi da quella data l'agente della riscossione (Equitalia) potra' procedere alla espropriazione forzata anche senza notificare la cartella esattoriale. Se e' gia' decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento prima dell'espropriazione deve essere notificato un ulteriore avviso (vedi art.50 dpr 602/73). L'espropriazione forzata deve essere avviata entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' diventato definitivo (scadenza termini di pagamento e di ricorso oppure ricorso finito male).
Fonte: D.lgs. 23/2011 art.3 e Circolare Agenzia delle entrate n.26E del 1/6/2011.
CONTRATTI NON REGISTRATI: CONSEGUENZE A seguito dell' "emersione" di un contratto di affitto non registrato nei termini di legge (per registrazione volontaria di una delle parti o a seguito di un accertamento dell'Agenzia delle entrate), sono dovute le imposte (di registro e irpef), aumentate di una sanzione variabile dal 120 al 240%, con aggiunta degli interessi. Dal 7/6/2011 inoltre, si applica questa disciplina: - durata di locazione stabilita in quattro anni dalla data di registrazione, volontaria (ritardata) o d'ufficio, con rinnovo di ulteriori 4 (il contratto diventa un 4+4); Questa disposizione si applica anche in presenza di un contratto (non registrato nei termini di legge) che prevedesse una propria durata. Per esempio: se si provvede a registrare, il 15/6/2011, un contratto stipulato il 15/11/2009 di tipo 4+4, la durata dello stesso si intende stabilita ex lege fino al 14/6/2015 (anziche' al Giugno 2013), salvo proroga. - canone di locazione stabilito nel triplo della rendita catastale, con adeguamento ISTAT dal secondo anno in base al 75% dell'aumento degli indici per operai e impiegati. Se le parti ne avevano fissato uno inferiore si applica quello. Nell'esempio di cui sopra, l'imposta di registro che l'Agenzia delle entrate chiedera' sara' calcolata retroattivamente sul nuovo canone stabilito ex-lege e dalla data di registrazione avra' come base di calcolo il nuovo canone stabilito ex-lege. Quanto sopra si applica anche ai contratti registrati dove sia indicato un canone di locazione di importo inferiore a quello effettivo e ai contratti di comodato fittizi. Aggiungiamo, per informazione, che in caso di mancanza di contratto (e di prova contraria) la locazione puo' presumersi gia' esistente per i quattro anni precedenti a quando viene riscontrata e l'importo del canone puo' essere determinato, in via presuntiva, nella misura del 10% del valore dell'immobile. Va saputo, in ogni caso, che un contratto puo' essere registrato in qualsiasi momento, anche dall'inquilino che voglia regolarizzare la propria posizione e quella del proprietario. Se si provvede entro un anno e non vi sono ancora stati accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate, eì possibile regolarizzarsi applicando sanzioni ridotte (vedi sezione precedente). Fase transitoria: le disposizioni di cui sopra valide dal 7/4/2011 NON si applicano qualora la registrazione del contratto di locazione avvenga entro il 6 Giugno 2011 (60 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs.23/2011). Fino a tale data e' stata attiva una sorta di "sanatoria". Fonte: oltre all'art.3 c.8 del d.lgs. 23/2011, si veda la legge "finanziaria 2005" 311/2004 art.1 c.342 e 346, nonche' il Dpr 600/73 art.41ter. Per l'applicazione pratica, con esempi, si veda la Circolare Agenzia delle entrate n.26E del 1/6/2011. |
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