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venerdì 9 gennaio 2026
mercoledì 11 marzo 2020
regione piemonte proroga morosita incolpevole atc #atc #regionepiemonte #morositàincolpevole #mikecaftorino
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sabato 13 luglio 2019
canoni non percepiti , per morosità , non concorreranno alla formazione del reddito da subito per i contratti dal 01/01/2020
Grazie a una semplificazione contenuta nel Decreto Crescita.
In sede di conversione in legge del Decreto, è stato introdotto un articolo in base
In sede di conversione in legge del Decreto, è stato introdotto un articolo in base
al quale non dovranno più essere dichiarati i redditi da locazione non percepiti in caso
di morosità dell’inquilino.
L’articolo , infatti, ha cancellato il comma in base al quale quando i redditi non venivano
incassati, non concorrevano a formare il reddito complessivo solo a partire dalla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Sulla base delle nuove disposizioni, invece, i redditi non vanno considerati se non
vengono percepiti fin da subito, purché la mancata percezione sia comprovata:
Le nuove norme si applicheranno ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020.
- dall’intimazione di sfratto per morosità
- dall’ingiunzione di pagamento
- dal provvedimento del giudice.
Le nuove norme si applicheranno ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020.
Ma attenzione: per i contratti stipulati in precedenza, per le imposte versate sui canoni non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, resta confermato il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
fonte:fiscoetasse
venerdì 27 dicembre 2013
"FONDO SALVA SFRATTI" ampliati a Torino i requisiti
mercoledì 4 dicembre 2013
lunedì 9 settembre 2013
cambiano le regole sulle morosità "PER NON AVVENUTO PAGAMENTO BOLLETTE LUCE/GAS"
L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha introdotto nuove regole e garanzie per assicurare ai consumatori di avere informazioni tempestive e tempistiche certe, nel caso di bollette non pagate entro la scadenza prevista.
Con Delibera 67/2013/R/COM del 21 febbraio 2013,
(in vigore dal 01/05/2013) intitolata :
"Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora"
l'Autorità ha infatti stabilito delle nuove regole (che modificano Delibera 4/2008 per l’energia elettrica e Delibera 99/2011 per il gas) per la procedura di costituzione in mora nei confronti degli utenti che, presumibilmente, non abbiano pagate le bollette e per l'eventuale sospensione della fornitura da parte dei venditori al dettaglio di energia elettrica e di gas da loro fornita.
L'avviso di costituzione in mora "PER MANCATO PAGAMENTO CON CONSEGUENTE RISCHIO DI SOSPENSIONE UTENZA" deve essere inviato tramite lettera raccomandata in cui sia ben evidente la data di emissione della stessa.
L'avviso di costituzione in mora "PER MANCATO PAGAMENTO CON CONSEGUENTE RISCHIO DI SOSPENSIONE UTENZA" deve essere inviato tramite lettera raccomandata in cui sia ben evidente la data di emissione della stessa.
Nel caso in cui il venditore non fosse in grado di evidenziare tale data, la raccomandata dovrà essere inviata entro 3 giorni lavorativi dalla data contenuta nel corpo della lettera.
Inoltre (queste le principali novità):
- il termine di pagamento ingiunto con la lettera NON puo’ essere inferiore a 15 giorni dall’invio della stessa, 5 in piu’ rispetto al termine precedentemente valido. Non solo: nella lettera deve essere specificato il giorno dal quale parte il conteggio del termine, e se esso non corrisponde all’invio (ma all’emissione) il termine minimo utile per pagare dev’essere di 20 giorni;
- il termine entro il quale puo’ scattare la sospensione della fornitura, che ugualmente deve essere indicato nella lettera, NON puo’ essere inferiore a tre giorni lavorativi dalla scadenza utile per pagare ;
- in caso di mancato rispetto dei propri obblighi o dei termini suddetti il fornitore deve accreditare in bolletta un indennizzo automatico :
- 30 euro (sospensione della fornitura senza aver inviato il preavviso)
- 20 euro (sospensione della fornitura attivata prima della scadenza del termine utile per pagare o prima dei tre giorni lavorativi successivi).
fonti: (indebitati) - (lavori in casa) - (provvedimenti Autority energia) -
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