In sede di conversione in legge del Decreto, è stato introdotto un articolo in base
al quale non dovranno più essere dichiarati i redditi da locazione non percepiti in caso
di morosità dell’inquilino.
L’articolo , infatti, ha cancellato il comma in base al quale quando i redditi non venivano
incassati, non concorrevano a formare il reddito complessivo solo a partire dalla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Sulla base delle nuove disposizioni, invece, i redditi non vanno considerati se non
vengono percepiti fin da subito, purché la mancata percezione sia comprovata:
Le nuove norme si applicheranno ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020.
- dall’intimazione di sfratto per morosità
- dall’ingiunzione di pagamento
- dal provvedimento del giudice.
Le nuove norme si applicheranno ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020.
Ma attenzione: per i contratti stipulati in precedenza, per le imposte versate sui canoni non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, resta confermato il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
fonte:fiscoetasse
Nessun commento:
Posta un commento