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giovedì 23 maggio 2013

indennità una tantum per i co.co.pro

L’INPS, con Mess. n. 8355 del 22 maggio 2013, comunica che è disponibile sul sito istituzionale la funzionalità per l’inoltro telematico della richiesta dell’indennità una tantum prevista per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto in regime di monocommittenza, in possesso di determinati requisiti contributivi e reddituali, che nel 2012 non abbiano lavorato per almeno due mesi ininterrotti.
Per ottenere la prestazione i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, dotati di PIN dispositivo, possono inviare la domanda dal menù :
Sevizi On-line
Servizi per il Cittadino
Invio domande di prestazione di sostegno al reddito
Indennità co.co.pro.


Requisiti e condizioni - Per procedere alla liquidazione della prestazione in oggetto, occorre preliminarmente istruire la domanda e verificare la presenza dei requisiti che devono essere soddisfatti “in via congiunta”. Inoltre, per fruire dell’indennità è necessario che il lavoratore:
a) abbia operato, nell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
b) abbia conseguito l’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a € 20.000, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT;
c) abbia accreditata almeno una mensilità presso la Gestione separata nell’anno di riferimento (2013);
d) abbia avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
e) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata INPS.

Qualora il lavoratore non sia in possesso dei suddetti requisiti, vedrà recapitarsi una lettera di reiezione che fa cadere il beneficio. APPROFONDIMENTI  (CONTINUA fiscal focus)

giovedì 16 maggio 2013

L'ATTIVITA ABITUALE IMPRENDITORIALE OBBLIGA ALLA DOPPIA ISCRIZIONE PENSIONISTISCA PER LE ATTIVITA' A GESTIONE SEPARATA

CON LA CIRC.78 DEL 14/05/2013 L'INPS FORNISCE CHIARIMENTI SULL'OBBLIGO DELL'ISCRIZIONE ALLA DOPPIA FORMA PENSIONISTISCA NEL CASO DI UN SOGGETTO CHE SVOLGA CONTEMPORANEAMENTE ATTIVITA' IMPRENDITORIALE (commercianti , artigiani) E ATTIVITA' ISCRIVIBILE ALLA Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 


venerdì 15 marzo 2013

ASSEGNO UNA TANTUM PER I CO.CO.PRO. DISOCCUPATI




Oggetto: Articolo 2, commi 51-56 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto.




Con la circolare n. 38 del 14 marzo 2013, l’Inps fa il quadro dell’indennita` di disoccupazione una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto che versano l'aliquota contributiva piena, come definita dall’art. 2, commi dal 51 al 56, della legge 92/2012 (per l’anno 2013 pari al 27% con aggiunta dello 0,50% e 0,22%).

Lo scopo della norma e` quello di garantire un sostegno al reddito rivolto ai lavoratori economicamente dipendenti da un solo committente, con periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente. In relazione al 2013 i due mesi devo essere riferiti al 2012.


La riforma del lavoro ha previsto l’entrata a regime dell’indennita` dal 1° gennaio 2013, con il periodo di transizione 2013-2015, per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti. Nel documento di prassi per le tipologie contrattuali interessate si rimanda ai chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare 29 dell’11 dicembre 2012.


Gli esclusi: i titolari di redditi di lavoro autonomo; i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto ex articolo 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003 (assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca con borsa di studio, soggetti che svolgono un mero rapporto di co.co.co.); i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, che siano gia` titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.


La domanda di prestazione dovra` essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.



articolo on line

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giovedì 13 dicembre 2012

Riforma lavoro, ecco la circolare sui contratti a progetto. (leggioggi)


Il ministero chiarisce sui contratti co.co.pro. dopo la riforma Fornero , con la nuova circolare del Ministero del Lavoro vengono chiarite le modalità di attuazione della riforma Fornero convertita in legge la scorsa estate (legge 92/2012) leggi anche qui : (01) - (02)

Tra le novità esaminate nella Circolare 29 dell’11 dicembre 2012, si trovano i criteri di ammissibilità di un rapporto di lavoro cosiddetto co.co.pro. inclusi gli obiettivi insiti nel progetto alla base del contratto.
La riforma Fornero, infatti, ha disincentivato il ricorso da parte dei datori di lavoro per questo genere di accordi contrattuali, fissando anche limiti ben precisi alla loro eventuale reiterazione.
La circolare prevede che venga esplicitata la descrizione del progetto, “con indicazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato che si intende conseguire“. Va da sé che il contenuto medesimo debba essere facilmente verificabile in termini di raggiungimento o meno dei fini prefissati.
A questo proposito, la circolare emanata dal Ministero specifica in maniera definitiva la non coincidenza dell’oggetto sociale con il committente stesso.
In simultanea, andranno fornite le informazioni al personale deputato alle ispezioni sulle modalità di svolgimento della sorveglianza sui contratti posti in essere.
Inoltre, il documento redatto dal Ministero del Lavoro contiene una serie di mansioni che non dovrebbero ricadere sotto l’operatività dei co.co.pro e dunque passibili di contestazione da parte del lavoratore.
Tra questi, figurano quelli caratterizzati dalla mera attenzione di quanto impartito, senza alcun margine di autonomia da parte del collaboratore e dunque in piena facoltà del committente.
“Ne deriva – recita la circolare – la possibilità di riconoscere una vera e propria collaborazione a progetto solo nella misura in cui al collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti”.

fonte:leggioggi

giovedì 15 novembre 2012

Lavoratori somministrati disoccupazione: prorogata l’una tantum Inps (investireoggi)

L'Inps ha comunicato che l'intervento a sostegno dei lavoratori somministrati disoccupati prosegue anche per gli 2010 e 2011. 
Domande relative all'ottenimento della c.d. una tantum da presentarsi nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 marzo 2012

Con la circolare n. 9 del 23 gennaio scorso, l’Inps, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha  comunicato che l’intervento a sostegno dei lavoratori somministrati disoccupati prosegue anche per gli anni 2010 e 2011. La presentazione delle domande per ottenere la cosiddetta una tantum Inps può avvenire nel periodo compreso tra il 1 febbraio prossimo e il 30 marzo.

LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE DISOCCUPAZIONE: L’ACCORDO DEL 13 MAGGIO 2009

Il documento datato 23 gennaio 2012 dell’Inps comporta in prima battuta delle modifiche all’Accordo del 13 maggio 2009. Tale accordo, sottoscritto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da Assolavoro e dalle Organizzazioni sindacali, ha previsto per i lavoratori in somministrazione in possesso dei requisiti contenuti nello stesso Accordo, una misura di sostegno al reddito, c.d. una tantum, pari a euro 1300,00 al lordo delle ritenute di legge. 
A beneficiare di questa prestazione sono stati i sottoscrittori dei Patti di attivazione stipulati, presso le Agenzie per il lavoro, entro il 31 dicembre 2009. Dopo che il 16 dicembre 2011, si è terminata la  procedura relativa all’annualità 2009, le stesse Parti che hanno firmato questo Accordo, insieme con l’Inps, hanno stabilito di riaprire, nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 marzo 2012i termini di presentazione delle domande relativamente ai lavoratori in somministrazione negli anni 2010 e 2011, con le modalità e a favore dei soggetti individuati secondo quanto previsto nel Verbale di accordo.

UNA TANTUM LAVORATORI SOMMINISTRATI: 

  • QUALI SONO I BENEFICI
  • QUALI SONO I REQUISITI

I destinatari dell’indennità una tantum di sostegno al reddito sono i lavoratori in somministrazione ( lavoratori interinali )che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011, possiedono, alla data dichiarata nella domanda di ammissione al beneficio, dei requisiti specifici.
Tali requisiti sono:
  • avere maturato un’ anzianità di lavoro di almeno 78 giornate in somministrazione a partire dal 1 gennaio 2008 e, successivamente, almeno 45 giorni continuativi di disoccupazione precedenti la data dichiarata nella domanda;
  • non aver già beneficiato della stessa misura una tantum di sostegno al reddito;
  • non avere percepito, nei sei mesi precedenti la maturazione del requisito, prestazioni pubbliche di sostegno al reddito di importo pari o superiore a euro 1300,00.





DISOCCUPAZIONE LAVORATORI SOMMINISTRATI: COME CHIEDERE L’UNA TANTUM

La domanda, corredata della richiesta di incentivo e del Patto di attivazione, deve essere presentata esclusivamente alle Agenzie per il lavoro e sarà dalle stesse inserita nella piattaforma informatica PLUS dedicata da Italia Lavoro S.p.a. a questo tipo di intervento. Quando si presentano le richieste, sono le Agenzie a dover verificare, in tempo reale, il possesso in capo al richiedente dei requisiti necessari, attraverso le funzionalità messe appositamente a disposizione da parte dell’Istituto e, ove riscontrabili, in base ai dati presenti negli archivi dell’Inps e nell’archivio delle comunicazioni obbligatorie.
Essendo la prestazione legata ad un fondo a capienza, le richieste presentate, per le quali è stato verificato il possesso dei requisiti, verranno accettate con “riserva di capienza”. In caso di esito negativo, la richiesta di incentivo è inserita nel sistema ma con “riserva di verifica e di capienza”. Il lavoratore potrà quindi presentare la documentazione cartacea idonea, ossia il Cud e certificazione del competente Centro per l’impiego, presso l’Agenzia per il lavoro che dovrà verificare il possesso dei requisiti e successivamente trasmettere detta documentazione via posta elettronica ad Italia Lavoro entro 30 giorni dopo la data di sottoscrizione della domanda. Spetta ad Italia Lavoro, verificare la conformità della documentazione ricevuta, e inserire poi il nominativo del beneficiario nell’elenco finale che andrà trasmesso all’Inps. Se tutta la relativa documentazione non giunga nei tempi indicati, ovvero non sia ritenuta idonea, la richiesta di incentivo sarà respinta.

GRADUATORIA UNA TANTUM  LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

Al terminata questa fase, l’elenco dei potenziali beneficiari, insieme con la tutta la documentazione relativa, sarà trasmesso all’Inps che, dopo l’accordo concordato con le Parti sociali che hanno sottoscritto il verbale del 16 dicembre 2011, con cui si è terminata la procedura prevista nell’Accordo del 2009, provvederà  entro il 5 maggio prossimo, a creare una graduatoria dei beneficiari. La graduatoria sarà formata tenendo conto della data in cui sono maturati i requisiti richiesti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

LAVORO SOMMINISTRATO: EROGAZIONE UNA TANTUM 

Dopo aver formato la graduatoria, si provvederà ad erogare la prestazione. Al termine dei pagamenti, da effettuarsi entro il 31 maggio 2012, le Direzioni regionali dell’Inps, devono comunicare, mediante l’invio del relativo file, i nominativi dei beneficiari della prestazione, alla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito, affinchè Italia Lavoro aggiorni la piattaforma PLUS.


ISTRUZIONI OPERATIVE 

L’Inps nella sua circolare ha messo a punto anche un servizio mediante il quale le Agenzie del Lavoro possono verificare, in tempo reale, il possesso dei requisiti necessari, ove riscontrabili, in capo al richiedente la prestazione, in base ai dati presenti negli archivi dell’Inps e nell’archivio delle comunicazioni obbligatorie. La procedura DsWEb disponibile in Intranet – processi – prestazioni a Sostegno del reddito – sezione Disoccupazione non agricola, è quella utilizzata per la gestione e il pagamento della prestazione. Per l’acquisizione occorre selezionare il tipo domanda ‘E-Sussidio straordinario’ e, in seguito il codice sussidio ‘SOMM-IND.SOST.REDDITO LAV.SOMMINISTRATI’. Per i pagamenti della prestazione, dal menù principale occorre selezionare il link Pagamenti – Pagamento diretto interventi per l’occupazione; dalla lista di opzioni presentate è possibile selezionare i pagamenti per i LAV. SOMMINISTRATI.

CIRCOLARE INPS 23 GENNAIO 2012

Al fine della rilevazione contabile dei pagamenti, l’Inps nella sua circolare del 23 gennaio 2012,  rimanda alle istruzioni contenute in un’altra circolare, la n. 100 del 07 agosto 2009, aggiornate con quelle contenute nella n. 121 del 04 dicembre 2009 in merito all’accentramento dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito. Proprio con quest’ultima circolare sono state fornite le istruzioni operative e contabili relative al processo di riforma dei sistemi di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito che prevede l’automatismo completo delle attività contabili ed il pagamento delle prestazioni esclusivamente da parte della Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.



fonti alternative: (01 flashgiovani)