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domenica 15 dicembre 2013

dicembre ore di "13esima" anche per colf e badanti


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domenica 16 dicembre 2012

LA TREDICESIMA PER COLF E BADANTI




giovedì 15 novembre 2012

In arrivo la tredicesima pesante per i pensionati (italiaoggi)

In arrivo la tredicesima «pesante». Sono circa un milione i pensionati anziani con redditi bassi che con la rata di dicembre riceveranno 155 euro in più (ex 300 mila lire). 
Lo ricorda l'Inps con il messaggio n. 18510/2012. Ne hanno diritto i titolari di una rendita, corrisposta da qualsiasi ente di previdenza, il cui importo complessivo annuo non superi il trattamento minimo.

Il bonus, previsto dalla Finanziaria 2001 (articolo 70 della legge n. 388/2000), è legato alle seguenti condizioni:

  • l'interessato non deve godere di redditi assoggettabili all'Irpef d'importo superiore a una volta e mezza il minimo (limite pari a 9.379,50 euro per l'anno 2012);
  • il reddito della coppia (interessato più coniuge) non deve superare tre volte il minimo (18.759,00 euro per l'anno 2012); non deve comunque essere superato il limite personale di euro 9.379,50.

Nel caso in cui la pensione supera il minimo, ma l'ammontare complessivo del reddito resta comunque entro i limiti stabiliti, l'aggiunta alla tredicesima viene proporzionalmente ridotta

Riassumendo:

  • se l'importo complessivo della pensione (o pensioni) per l'anno 2012, comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell'aumento a 617 euro (il famoso milione di lire) è risultato maggiore di euro 6.407,94 nulla spetta al pensionato;
  • se l'importo complessivo della pensione per l'anno 2012 è risultato minore o uguale a euro 6.253, il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all'intero importo aggiuntivo;
  • se l'importo complessivo della pensione per l'anno 2012 è risultato compreso tra euro 6.253,94 e 6.407,94 al pensionato spetta la differenza tra 6.407,94 e l'importo della pensione, sempre che risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge.

L'assegno non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

martedì 17 luglio 2012

Sussidi di disoccupazione: la guida (forexinfo)


Con la nuova riforma del lavoro varata dal ministro Fornero, alcune modifiche sono state apportate anche ai sussidi di disoccupazione. Per questo motivo abbiamo deciso di stilare una piccola guida al fine di approfondire meglio l’argomento.

Cosa sono i sussidi di disoccupazione

Il sussidio di disoccupazione è un’indennità che spetta ai lavoratori che sono incorsi in una disoccupazione involontaria, ovvero licenziamento o giuste dimissioni. Inoltre l’indennità riguarda anche quei lavoratori sospesi da aziende che hanno dovuto far fronte a eventi temporanei, non causati da nessuna delle due parti in questione, ovvero il datore di lavoro e il lavoratore.

Quanto durano i sussidi di disoccupazione

La durata del sussidio di disoccupazione è stata estesa con la riforma del lavoro: dai 12 mesi per gli over 50, infatti, si potrà arrivare fino a 18 mesi per gli over 55. Previsto un taglio del 15% dell’indennità dopo i primi 6 mesi e un altro 15% dopo i 6 mesi successivi.

Ammontare della retribuzione

Il nuovo sussidio di disoccupazione (Aspi), va a sostituire il sussidio tradizionale e quello di mobilità e varrà il 70% della retribuzione lorda, invece del 60% come negli anni precedenti, per gli stipendi lordi fino a 1.250 euro. Per chi supera i 1.250 euro lordi di stipendio prenderà solamente il 30%.

Quando termina il sussidio di disoccupazione

Il sussidio di disoccupazione termina quando il lavoratore ha percepito le giornate d’indennità che gli spettano, comincia un nuovo lavoro, non compare più nelle liste di disoccupazione o diventa titolare di pensione.

Come fare la domanda per ottenere il sussidio di disoccupazione

Per ottenere il sussidio di disoccupazione, è necessario iscriversi alle liste dei disoccupati presso il Centro per l’impiego: la domanda dovrà essere presentata agli uffici INPS entro 68 giorni dal termine del rapporto professionale. Per ottenere il sussidio di disoccupazione, bisognerà essere assicurati all’INPS da 2 anni e avere 52 contributi settimanali nei 2 anni che precedono il termine del rapporto di lavoro. Per presentare la domanda è possibile scaricare il modulo dal sito dell’INPS.

Come cambiano i sussidi di disoccupazione con requisiti ridotti

Le mini Aspi, ovvero le nuove indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, consentono di sveltire i processi di pagamento: l’indennità, infatti, viene pagata in concomitanza del periodo di disoccupazione e non più l’anno successivo, come avveniva prima della riforma del lavoro. Le mini Aspi sono riservate a chi ha perso il posto di lavoro, ma non ha ancora i requisiti necessari per ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria: in questa categoria entrano sostanzialmente i lavoratori stagionali, trimestrali e dello spettacolo). I requisiti per ottenere questo tipo di sussidi sono: 78 giorni di lavoro dipendente retribuiti; 1 settimana di contributi INPS antecedente i 2 anni solari precedenti; inoltre non è obbligatorio iscriversi al Centro per l’impiego, fatta eccezione per i soci di cooperativa. Il calcolo dell’indennità sarà effettuato in maniera analoga di quella prevista per l’Aspi.

giovedì 22 marzo 2012

DISOCCUPAZIONE ( ORDINARIA e CON REQUISITI RIDOTTI )

La Disoccupazione Ordinaria fa parte della normativa sugli Ammortizzatori sociali ed è una prestazione a sostegno del reddito che viene concessa a quei lavoratori che a causa di un licenziamento perdono il proprio reddito e la propria posizione economica.

Che cos’è la disoccupazione?

La Disoccupazione è una prestazione a sostegno del reddito concessa dallo Stato e pagata per mezzo dell’Inps a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro, quindi senza retribuzione, per le seguenti ragioni:
  • licenziamento
  • sospensione per mancanza di lavoro
  • scadenza del contratto
  • dimissioni per giusta causa, determinate da: molestie sessuali, mancato pagamento della retribuzione, modifica peggiorativa delle mansioni lavorative, mobbing, variazione importante delle condizioni di lavoro a seguito della cessione dell’azienda ad altre persone, fisiche o giuridiche, spostamento del lavoratore da una sede all’altra, senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, comportamento ingiurioso del superiore gerarchico
L’indennità di disoccupazione erogata al lavoratore che perde il lavoro viene finanziata attraverso un apposito contributo versato dal datore di lavoro, il quale provvede a versarlo all’Inps. Tale quota di contributi, versati per i lavoratori regolarmente iscritti all’INPS serve proprio per assicurarsi contro la perdita del lavoro e la disoccupazione, causata dall’estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.
L’indennità spetta a tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica, compresi i lavoratori a domicilio e gli stranieri extracomunitari e viene riconosciuta quando:
  • quando si perde l’attività principale da cui si ricava il reddito maggiore
  • un’attività stagionale

Quali tipi di Disoccupazione esistono?

Lo Stato, fino ad oggi ha previsto diverse forme di indennità di disoccupazione,distinte in base al settore di lavoro e ai requisiti richiesti, con la riforma degli Ammortizzatori del Ministro Fornero e del Governo Monti, modificheranno con decreto ministeriale le varie forma di sostegno al reddito per chi perde il lavoro che verranno introdotte presumibilmente a partire dal 2013 fino a d arrivare a regime nel 2017, con la cosiddetta "Assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI)".
Per il momento per tutti i lavoratori che nel 2012 perdono o hanno perso il lavoro perché licenziati per uno dei motivi sopra elencati può rientrare in una delle seguenti forme di Disoccupazione con specifica indennità:
  • indennità ordinaria
  • indennità ordinaria con requisiti ridotti
  • trattamento speciale per l’edilizia
  • trattamento speciale per operai agricoli
Importante: I trattamenti sono detti ’speciali’ in quanto comportano percentuali di indennità superiori a quelle delle altre forme di disoccupazione, rivolgendosi a lavoratori di settori produttivi spesso soggetti a interruzioni del rapporto di lavoro.

  • L’indennità di Disoccupazione Ordinaria:

 A chi spetta la disoccupazione Ordinaria NON agricola?
 L’indennità di disoccupazione ordinaria spetta ai lavoratori inquadrati come:
  • operai, impiegati, equiparati ed intermedi, ovvero, lavoratori che svolgono attività a metà tra operai e impiegati, assunti con contratto part time o a tempo determinato
  • dirigenti di qualsiasi settore privato
  • lavoratori a domicilio, ma solo nel caso di licenziamento/cessazione del rapporto di lavoro e non di sospensione del lavoro tra una commessa e l’altra
  • lavoratori impiegati in attività stagionali o attività soggette a periodi di sosta; ai lavoratori occupati occasionalmente in sostituzione di altro personale
  • lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
  • lavoratori con contratto di solidarietà
  • portieri di stabili
  • lavoratori assunti in Italia ed operanti all’estero in paesi non convenzionati o con i quali non esistono accordi di sicurezza sociale
  • soci di cooperative, con l’esclusione di quelle disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 602/70 (facchinaggio svolto anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo ecc.).

A chi non spetta la Disoccupazione?

Sono esclusi dall’indennità di disoccupazione ordinaria:
  • lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri che si dimettono durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento
  • lavoratori parasubordinati
  • lavoratori autonomi
  • lavoratori con contratto a part time verticale per i periodi di pausa dell’attività lavorativa
  • lavoratori a domicilio, per i periodi intercorrenti tra una commessa e l’altra nel corso del rapporto di lavoro
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale
  • apprendisti
  • caratisti, gli armatori e i proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate
  • lavoratori con contratto di compartecipazione agli utili
  •  
  • ministri del culto che esercitano il loro ministero in modo esclusivo
  • soci dipendenti da società o enti cooperativi
  • soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 250/58
  • soci delle cooperative teatrali e cinematografiche

Quali sono i Requisiti per ottenere la Disoccupazione Ordinaria?

requisiti che un lavoratore deve possedere per ottenere l’indennità di Disoccupazione ordinaria sono:
  • essere disoccupato: la disoccupazione è concessa solo se non si svolge attività lavorativa autonoma, subordinata o parasubordinata
  • essere iscritto al Centro per l’impiego, CPI competente per territorio mediante sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità sia a svolgere un’attività lavorativa sia a seguire il percorso proposto per la ricerca di una nuova occupazione
  • avere svolto un’attività lavorativa: che ha consentito il versamento del contributo utile ai fini della concessione della disoccupazione, ovvero, almeno 2 anni prima del licenziamento
  • avere almeno un anno di contribuzione:  ossia 52 contributi settimanali versati nei 2 anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro
  • essere in possesso della capacità lavorativa: non avere malattie in corso che provochino la temporanea inabilità al lavoro

Disoccupazione e Requisito della contribuzione: Contributi figurativi e periodi neutri

La contribuzione utile che un lavoratore deve possedere per vedersi riconosciuta l’indennità di disoccupazione sono quelli versati per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ovvero, almeno 52 settimane nei due anni precedenti alla disoccupazione involontaria.

Sono considerati utili per il riconoscimento della disoccupazione involontaria anche i periodi coperti dalla contribuzione figurativa:
  • periodi di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità
  • periodi di astensione dal lavoro per le malattie dei figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni
  • periodi di servizio militare o civile, se nell’anno antecedente la data di chiamata alle armi risultano versati almeno 24 contributi settimanali effettivi
  • periodi di lavoro all’estero in paesi convenzionati

Sono considerati altresì utili al raggiungimento delle 52 settimane di contribuzione, requisito per la disoccupazione involontaria, anche i periodi coperti dalla contribuzione dei periodi neutri:
  • servizio militare o servizio civile nel caso in cui nell’anno antecedente la chiamata alle armi non risultino versati almeno 24 contributi settimanali contro la disoccupazione
  • autorizzazione alla Cassa integrazione guadagni a zero ore
  • astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza non indennizzata
  • assenza per infortunio sul lavoro
  • assenza per malattia certificata ma non indennizzata
  • lavoro all’estero in paesi non convenzionati
  • assenza per permesso e congedo per i figli con handicap grave
Nello specifico, i periodi di malattia ed infortunio sul lavoro, di cassa integrazione ordinaria e straordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, nonché le assenze per la fruizione di permessi e congedi per motivi di assistenza a figli con handicap grave (art. 42, D.Lgs. n. 151/2001) interviene il c.d. meccanismo della neutralizzazione,in base al quale, a fronte del verificarsi di particolari evenienze, risulta possibile effettuare la retrodatazione del biennio, e dunque un suo ampliamento, per un tempo pari all’evento occorso. Il Ministero, ha inoltre sottolineato che, nell’ambito dei periodi neutri costituiti dai congedi di cui all’art. 42 citato, può essere annoverato altresì quello fruito dal figlio convivente del portatore di handicap grave,qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da disabilità.


  • L’indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti normali:

Come si richiede la disoccupazione ordinaria con i requisiti normali?

Per ottenere l’indennità di disoccupazione erogata direttamente dall’Inps al lavoratore licenziato, si deve presentare apposita domanda alla sede Inps esclusivamente tramite i servizi telematici dell’istituto, previa registrazione e invio del Pin o rivolgendosi ai Caf.

Come e Quando si fa la domanda di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali? Scadenze, termini e modello di domanda:

La domanda per ricevere l’indennità di disoccupazione ordinaria deve essere presentata, pena la decadenza dal diritto, entro:
  • 68 giorni dalla data di sospensione o licenziamento per motivi connessi alla situazione aziendale
  • 98 giorni, in caso di licenziamento in tronco per giusta causa

La domanda di Disoccupazione deve essere effettuata mediante Modulo DS21 scaricabile in formato pdf sul sito ufficiale dell’INPS o presso il Caf, allegando:
  • dichiarazione resa dall’ultimo datore di lavoro sul modulo DS22 (per i lavoratori domestici DS22LD) che indica i periodi di lavoro e le relative retribuzioni
  • la dichiarazione per le detrazioni d’imposta richieste
  • la dichiarazione di responsabilità di essere disoccupato e di aver provveduto a presentarsi presso il Centro per l’impiego per l’immediata disponibilità all’attività lavorativa
Importante: prima di presentare il modello DS21 è indispensabile recarsi al Centro per l’Impiego per sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità all’attività lavorativa

Comunicazione al Centro dell’Impiego del licenziamento:

In caso di licenziamento individuale o di dimissioni di un lavoratore straniero, l’azienda è obbligata a a presentare la relativa comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l’impiego entro 5 giorni.
Lo straniero deve presentarsi, se vuole far risultare lo stato di disoccupazione, non oltre il 40° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, al Centro per l’impiego e dichiarare la disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Il lavoratore è inserito nell’elenco anagrafico per il periodo residuo di validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a 6 mesi (DPR. N. 334/2004).

Il lavoratore licenziato dovrà sottoscrivere al CPI la dichiarazione della disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Cos’altro spetta al lavoratore in disoccupazione ordinaria?

I lavoratori disoccupati, oltre a ricevere l’indennità possono possono richiedere il pagamento di altre forme di sostegno al reddito quali:
  • assegno per il nucleo familiare: per questo tipo di richiesta, il lavoratore deve allegare alla domanda anche la domanda di assegno per il nucleo familiare (modulo ANF/prest) e lo stato di famiglia o un’autocertificazione sostitutiva.

Come viene pagata l’indennità di disoccupazione?

L’indennità di disoccupazione ordinaria viene pagata direttamente dall’Inps, scegliendo la modalità di pagamento al momento della presentazione della domanda, pagamento mensile può avvenire solo tramite nel rispetto della nuova normativa antiriciclaggio 2012


  • bonifico bancario o postale
Fornendo il Codice IBAN al momento della sottoscrizione online della domanda o direttamente al Caf.

Quanto dura la Discoccupazione Ordinaria?

Il periodo massimo indennizzabile con la disoccupazione ordinaria è di:
  • 8 mesi fino a 50 anni
  • 12 mesi pari o superiore a 50 anni

Da quando decorre il pagamento della prima indennità di Disoccupazione Ordinaria con requisiti normali?

La disoccupazione decorre:
  • dall’8°giorno successivo alla sospensione/licenziamento se la domanda è stata presentata nei primi 8 giorni
  • dal 5° giorno successivo alla data della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ed entro i termini previsti
L’indennità non può decorrere prima della data di iscrizione nelle liste del centro per l’Impiego. Per poter ottenere una seconda indennità, dopo un altro periodo di lavoro, è necessario che sia trascorso il cosiddetto “anno mobile”, cioè un periodo di 365 giorni a partire dalla data di inizio della prima prestazione. 


Quanto spetta al mese per la Disoccupazione Ordinaria con i requisiti normali?

L’indennità di disoccupazione a partire dal 2008 viene erogata nella misura del:
  • 60% della retribuzione media lorda per 6 mesi
  • 50% per i due mesi seguenti
  • 40% per i restanti mesi
L’indennità viene corrisposta per 30 giorni al mese ad eccezione del mese di febbraio, per il quale viene corrisposta per l’esatto numero di giorni (28 o 29).
Gli Importi mensili dell’indennità di disoccupazione variano ogni anno in base alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. 
L’indennità di disoccupazione, come tutte le altre prestazioni in denaro erogate dall’Inps, è già soggetta alla trattenuta Irpef pertanto l’Inps rilascerà regolare modulo Cud per il periodo indennizzato.

Attività di lavoro autonomo con Partita IVA e l’indennità di disoccupazione:

Si ha diritto all’indennità di disoccupazione anche nel caso in cui si svolga un’attività in proprio di qualsiasi natura, purché tale attività sia stata avviata prima della fine del rapporto di lavoro dipendente. In caso contrario, l’interessato ha diritto all’indennità solo se l’attività non riveste carattere di continuità e professionalità.

Quando il pagamento dell’indennità di disoccupazione può essere sospeso? Cause:

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione può essere sospeso per il periodo in cui il disoccupato:
  • si trova in maternità
  • si trova in malattia (sempre che sia indennizzata dall’Inps)
  • sia ricoverato in ospedale, casa di cura o sanatorio per conto di enti previdenziali e assistenziali 

Quando termina il pagamento dell’indennità di disoccupazione ordinaria?

Il pagamento dell’indennità di disoccupazione termina quando:
  • sono state percepite tutte le giornate di indennità, 240 giorni per gli otto mesi
  • si inizia una nuova attività lavorativa, da comunicare immediatamente all’Inps fatta eccezione per lavori di meno di 5 giorni consecutivi
  • si inizia un’attività di lavoro autonomo
  • si viene cancellato dalle liste dei disoccupati
  • si diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto
  • trasferimento in paesi extracomunitari non convenzionati, salvo che si tratti di brevi periodi per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia 

Disoccupazione e i contributi figurativi:

Nel periodo in cui il disoccupato ha percepito l’indennità di disoccupazione è stata riconosciuta d’ufficio una contribuzione figurativa. Le settimane di contribuzione figurativa accreditate si ottengono dividendo per sette il numero dei giorni di calendario compresi tra il primo e l’ultimo giorno pagato. 

Disoccupazione Ordinaria per i Lavoratori dello Spettacolo, Arti e Intrattenimento:

I lavoratori dello spettacolo obbligatoriamente assicurati presso l’Inps contro la disoccupazione sono:

  • artisti che dipendono da aziende alberghiere, night clubs, sale da ballo o aziende similari
  • orchestrali e appartenenti a complessi bandistici
  • indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda
  • animatori dei villaggi turistici;
  • maestranze cinematografiche, teatrali e di aziende di produzione televisiva assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato
  • operatori e aiuto operatori di cabina e di sale cinematografiche
  • tecnici (operatori cine-tv, macchinisti di scena, parrucchieri, truccatori e impiegati amministrativi dipendenti di enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, di produzione televisiva, delle imprese di produzione cinematografica, di doppiaggio e di sviluppo e stampa
  • maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti degli enti ed imprese sopra citati
  • impiegati ed operai dipendenti delle case da gioco, sale Bingo, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi
  • impiegati e operai dipendenti delle imprese di spettacoli viaggianti
  • addetti agli impianti sportivi, impiegati ed operai dipendenti dei circoli di tennis, canottaggio, palestre
  • autisti dipendenti di imprese dello spettacolo, anche se addetti ai servizi personali del titolare dell’impresa e del suo nucleo familiare;
  • dipendenti delle case di noleggio e distribuzione dei film (impiegati ed operai).

Novità 2012 Lavoratori dello Spettacolo: Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti concessa anche a:

  • Gruppo Canto: Artisti Lirici, Cantanti  di musica leggera, coristi, vocalisti, maestri del coro
  • Gruppo Attori: attori di prosa, cinematografici o audiovisivi, doppiaggio, operetta, di rivista varietà ed attrazioni, artisti del circo, attori di fotoromanzi, imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, marionettisiti, burattinai
  • Gruppo Conduttori
  • Gruppo registi e sceneggiatori
  • Gruppi direttori di scena e doppiaggio
  • Gruppo direttori e maestri d’orchestra
  • Gruppo concertisti e orchestrali
  • Gruppo di ballo figurazione e moda
  • Gruppo scenografi, arredatori e costumisti
  • Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali

Che cos’è l’anno mobile nella Disoccupazione?

Qualora un lavoratore percepisca l’intera indennità di disoccupazione spettante, venga successivamente assunto per un breve periodo e poi licenziato, pur sussistendo i requisiti amministrativi questo non potrà beneficiare di un’altra indennità se non a distanza di un anno dalla decorrenza della precedenteprestazione.
L’anno mobile è quel periodo di tempo, della durata di 365 giorni, che decorre dalla data di inizio della disoccupazione indennizzata.
Poniamo che un lavoratore che non abbia superato i 50 anni di età, acquisisca il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 24/7/2011, potrà godere nell’arco dell’anno mobile, cioè dal 24/7/2011 al 23/7/2012 di un massimo di 240 giorni (8 mesi) di disoccupazione, cioè una sola indennità per intero.
Potrebbe infatti verificarsi che il suddetto lavoratore finito di beneficiare dell’intera indennità dal  il 10/05/2012, lavori per circa 2 mesi sino al 10/07/2012, e successivamente riproponga domanda per ottenere una ulteriore indennità di disoccupazione.
Qualora sussistano i requisiti per accogliere questa ulteriore domanda la domanda dovrà essere accolta, ma l’erogazione della prestazione non potrà avvenire prima del 24/07/2012, cioè a distanza di un anno dalla prima prestazione completamente goduta, cioè dopo l’anno mobile dalla precedente domanda.


Siti di riferimento ufficiale per la Disoccupazione Ordinaria Inps 2012:

La riforma del mercato del LAVORO ( domani alla CAMERA DEI MINISTRI ) fonte ANSA

L'impianto delle modifiche all'art.18 non cambia, non sarà prevista la possibilità di reintegro nel caso di licenziamento illegittimo per cause economiche come nel "modello tedesco". Ma la norma sarà riscritta per evitare abusi. E' una delle ultime novità della riforma del mercato del lavoro che domani approda al Consiglio dei Ministri che esaminerà un "atto di indirizzo" al quale seguirà, solo in un secondo momento, il testo normativo, molto probabilmente un ddl delega. La riforma prevede una stretta sulle tipologie contrattuali a maggior rischio di precarietà, con paletti anti-abusi, ma anche la riforma degli ammortizzatori sociali, con l'arrivo di una nuova assicurazione sociale per l'impiego, una sorta di assegno di disoccupazione decrescente per sostenere il lavoratore in cerca di un nuovo lavoro. Ecco la proposta del Governo punto per

ASPI (assicurazione sociale per l'impiego) prospetto da La Stampa


ad integrazione dell'articolo  su quali sono le proposte del Governo Monti in merito agli ammortizzatori sociali ( indennità di disoccupazione )