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domenica 28 aprile 2013

Tasse sui possedimenti all'estero 2013 ( IVIE , IVAFE ) come cambiano

Con la risol.27 19 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate ha ridefinito i codici tributo per il pagamento dell’imposta su:
valore degli immobili situati all’estero (IVIE) ;
imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE):

  • 4041″ – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”;
  • 4042″ – “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO”;
  • 4043″ – “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO”.
  • Inoltre, l’Agenzia ha istituito ulteriori codici per il versamento delle somme dovute a titolo di acconto 2013:
  • 4044″, acconto prima rata IVIE;
  • 4045″, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVIE;
  • 4046″, acconto IVIE da parte delle società fiduciarie;
  • 4047″, acconto prima rata IVAFE;
  • 4048″, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVAFE.


fonte:seac

giovedì 15 novembre 2012

Posticipata al 2012 la decorrenza di IVIE e IVAFE (eutekne)

L’emendamento fiscale al Ddl. di stabilità, depositato dai relatori in Commissione Bilancio alla Camera, introduce alcune significative modifiche alla disciplina dell’imposta sugli immobili (IVIE) e delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Le novità determinano effetti positivi per i contribuenti e sono state introdotte anche al fine di prevenire l’apertura di una procedura d’infrazione da parte degli organi comunitari ai sensi dell’art. 258 del TFUE (si veda “Patrimoniali estere al vaglio della Ue” del 15 giugno).

In particolare, l’istituzione dell’IVIE viene fatta decorrere dal 2012, anziché dal 2011, al fine di superare la differenza di trattamento rispetto all’IMU, la cui decorrenza è, appunto, prevista dal 2012. 
Ovviamente, poiché per il 2011 i contribuenti hanno già versato, in unica soluzione, l’imposta entro il 9 luglio 2012, il legislatore si è dovuto porre il problema del “recupero” di tali pagamenti e ha previsto che gli stessi devono intendersi effettuati a titolo di acconto dell’IVIE dovuta per il 2012

Nella gran parte dei casi, quindi, i versamenti effettuati nel 2012 consentiranno di non versare l’imposta nel 2013; non sono tuttavia da escludere casi in cui il versamento effettuato per il 2011 risulti insufficiente rispetto a quanto dovuto per il 2012 o, viceversa, casi di pagamento relativi a immobili non più posseduti e che potrebbero dare diritto a richiesta di rimborso.

Le modifiche riguardano anche le modalità e la “tempistica” del versamento dell’IVIE, in quanto è stabilito che lo stesso si effettua secondo le regole previste per l’IRPEF e, quindi, in acconto e a saldo negli ordinari termini.

Altro intervento rilevante riguarda la disapplicazione, ora introdotta, dell’art. 70 del TUIR per gli immobili non locati assoggettati ad IVIE, in analogia a quanto previsto ai fini IMU, al fine di superare la disparità di trattamento che, a seguito dell’effetto “sostitutivo” dell’IMU rispetto all’IRPEF per gli immobili non locati, si era venuta a creare nei confronti dei contribuenti italiani che tengono a disposizione immobili all’estero, atteso che, in tali ipotesi, il pagamento dell’IVIE non è sostitutivo dell’IRPEF. Anche in questo caso, l’intervento consente di superare una criticità segnalata dalla Commissione europea. Ne deriva che per gli immobili all’estero tenuti a disposizione, e per i quali è dovuta l’IVIE, è esclusa l’applicazione dell’IRPEF.
Aliquota dello 0,4% estesa a tutte le abitazioni principali all’estero

Infine, un’ulteriore modifica in materia di IVIE è finalizzata ad estendere l’applicazione dell’aliquota agevolata dello 0,4% a tutti gli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale. Tale agevolazione era limitata ai soli immobili detenuti dai soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa, la cui residenza in Italia è determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.
È il caso, ad esempio, dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria italiana che prestano la loro attività presso la Commissione europea. L’ampliamento previsto dalla legge di stabilità dovrebbe interessare, comunque, un numero limitatissimo di contribuenti, in quanto non è affatto frequente che un soggetto residente fiscalmente in Italia abbia anche una abitazione principale all’estero.

L’emendamento interviene anche in materia di attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Anche in questo caso, viene fatta decorrere l’istituzione dell’imposta dal 2012, anziché dal 2011, considerando acconto per il 2012 ciò che è stato già versato per il 2011.

Inoltre, oggetto di modifica è anche la disciplina concernente i conti correnti.

La norma modificata estende la possibilità di corrispondere l’IVAFE in misura fissa (attualmente pari a 34,20 euro) anche ai conti corrente detenuti in Paesi diversi da quelli dell’Unione europea, dalla Norvegia e dall’Islanda, al fine di evitare un’ingiustificata restrizione della libertà di circolazione dei capitali. Tale principio trova, infatti, applicazione anche in riferimento ai Paesi non appartenenti alla Unione europea o allo Spazio economico europeo.
fonte:eutekne

martedì 3 luglio 2012

Ivie, ovvero l’Imu su case all’estero. L’Agenzia delle entrate fa chiarezza (leggioggi)

La circolare dell’Agenzia delle entrate numero 28, ha fugato ogni dubbio sui soggetti chiamati a farsi carico dell’onere d’imposta per gli immobili all’estero. Nondimeno, è stata chiarita anche la materia sul calcolo del valore degli immobili oltreconfine: la data per l’estinzione della pratica è quella del 9 luglio, cioè lunedì prossimo.
La circolare precisa, innanzitutto, che devono applicare l’imposta, oltre ai proprietari, i titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili esteri e non, invece, chi detiene la mera nuda proprietà. A conferire i parametri, sarà la giurisdizione vigente nel Paese nel quale l’immobile è locato.
Se per i soggetti passivi, il prelievo è demandato integralmente all’affittuario, la base imponibile dell’imposta è rappresentata, a seconda della posizione geografica dell’immobile, dal costo di acquisto o dal valore catastale. A questa duplice via tributaria, va fatta corrispondere grosso modo la distinzione per immobili entro Ue – dove prevale il valore catastale –  o fuori Ue, dove a prevalere è il contratto d’acquisto. Criticità, a sorpresa, emergono anche per gli edifici entro i confini Schengen. In quegli ordinamenti, dove si distingue tra proprietà fondiaria e possesso del bene, sarà quest’ultimo a fungere da indicatore per il versamento. Casi particolari, Paesi alla stregua di Francia, Belgio, Malta e Irlanda, dove l’Ivie – questo l’acronimo dell’imposta –  dovrà essere calcolata sul valore di mercato, o in alternativa, all’effettivo costo di acquisto.
Per gli immobili al di fuori dell’Unione europea, il termine di riferimento è, quindi, costituito dal contratto di acquisto o dalla documentazione in caso di costruzione ex novo.
In Norvegia e Islanda, però, è il valore catastale per imposte patrimoniali a godere della predominanza in materia contributiva. Altra eccezione, la Svizzera, dove, per un deficit informativo, si è scelto di percorrere la via di determinare la base imponibile sul valore d’acquisto.
Sui beni detenuti per interposta persona, l’imposta è generalmente da intendersi scontata, come nel caso di nuda proprietà: nel caso dei trust, per verificare se questo vada inteso o meno come persona interposta, andranno svolte opportune verifiche nei termini enunciati dallo scudo fiscale.
Restano fuori dal conteggio quegli immobili il cui valore catastale è di 26.381 euro, capaci di generare, cioè, un importo di 200 euro al lordo delle imposte scomputabili.
fonte:leggioggi
Altre fonti (01) - (02)

COME SI CALCOLA E COME SI ESPLETA ? (il post)

martedì 22 maggio 2012

CALCOLO IVIE 2012: IVIE, LA NUOVA IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL`ESTERO (ATENEOWEB)

Il decreto "Salva Italia" (DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha istituito l`IVIE (acronimo di Imposta sul Valore degli Immobili all`Estero). La disciplina della neonata imposta e` stata parzialmente modificata dall`art. 8 c. 16 lett. e)- g) DL n. 16/2012.


L`IVIE e` una imposta patrimoniale a carico delle persone fisiche residenti nel territorio italiano (anche se senza cittadinanza italiana), che sara' dovuta anche per il periodo di imposta 2011, e sara' assolta in sede di dichiarazione dei redditi.


La base imponibile e` costituita dal costo risultante dall`atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e` situato l`immobile.
Solo per gli immobili situati in paesi appartenenti all`Unione europea o in paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, invece:


il valore della base imponibile e` quello catastale, come determinato e rivalutato nel paese in cui l`immobile e` situato ai fini dell`assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale; in mancanza si determina, come per le altre ipotesi, ...



L`imposta dovuta per il 2011 dovra` essere assolta in sede di dichiarazione dei redditi e quindi entro il prossimo 16 giugno 2012 (righi RM33 e RM34 di UNICOPF).






....[continua]  .....


eventuali ragguagli (01) (02) (03)



IL VALORE DEGLI IMMIBILI ALL'ESTERO (01)

I CODICI IVIE NELL'F24 (01)