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giovedì 13 ottobre 2022

Imu, la "CASSAZIONE" ridà la doppia esenzione ai coniugi che vivono in due comuni diversi "SOLE24"

ARTICOLO fonte sole24 (QUI)

 

venerdì 22 aprile 2016

IMU + TASI 2016 REGOLE dal COMUNE DI TORINO




giovedì 25 febbraio 2016

COMODATO USO GRATUITO IMU/TASI RIDOTTE (RISOLUZIONI e FAQ)

Comodato d'uso gratuito 2016 , la nuova disciplina dimezza del 50% la base imponibile Imu e Tasi degli immobili, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, dati in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), che li utilizzano come abitazione principale, ossia vi hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale.

Dopo TELEFISCO 2016 , MINISTERO ED ANCI EMANANO CIRCOLARI DI CHIARIMENTO (FAQ) , IN MERITO:

martedì 2 dicembre 2014

IMU ESENZIONE TERRENI MONTANI " approvato il decreto di VARIAZIONE sull'esenzione "

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato ieri il testo del decreto interministeriale 28 novembre 2014, che ha variato i termini per l’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni dei Comuni montani, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014.


Ufficializzato in GAZZETTA UFFICIALE

Con il nuovo D.L. viene mandata in pensione la precedente lista che li classificava nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (qui).


I soggetti obbligati al versamento dell’IMU per l’anno 2014 sulla base di detto decreto devono effettuarlo in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.

Nella pagina internet dell'Istat :


in corrispondenza del menu a destra,bisogna cliccare su "Elenco comuni italiani". 
A questo punto è possibile aprire un file in xls, in cui sono riportati nella colonna "L" l'elenco dei comuni, e nella colonna "P" l'altitudine del centro del Comune.


Il decreto interministeriale suddivide i Comuni in tre fasce
in base all’altitudine:


  • quelli con altitudine fino a 281 metri posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014
  • quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri posseduti dai  (privati) dovranno conguagliare l’intera imposta a dicembre 2014, in occasione del versamento del saldo (dato che in acconto a giugno erano ritenuti esenti). Ovviamente non verranno applicate sanzioni per l’omesso versamento dell’acconto il 16 giungo 2014; 
  • terreni agricoli ubicati nei Comuni aventi altitudine minima di 601 metri (restano classificati Montani ).
In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:
  • i terreni agricoli ubicati nei Comuni aventi altitudine minima di 601 metri;
  • i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni aventi un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri .
Il DM 28.11.2014 (all’ art.2 co. 3) specifica che l’esenzione si estende ai casi di terreni concessi in affitto o in comodato a CD e IAP iscritti alla previdenza agricola. 

I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ubicati a un’altitudine compresa tra i 281 e i 600 m. s.l.m. posseduti da CD e IAP o concessi a loro in affitto, sono esenti da Imu (art. 2 co.6, DM 28.11.2014)

lunedì 16 giugno 2014

Abitazione principale (ai fini IMU) per due coniugi che hanno residenze diverse (normativa)?

L’abitazione principale, ai fini IMU, il D.L. 201/2011 prevede espressamente la seguente definizione:
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 


Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.

Il Legislatore in pratica evidenzia due concetti fondamentali: 
  • quello dell’unica unità immobiliare 
  • quello della dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare. 
In merito a quest’ultimo punto sembra voglia far riferimento al concetto richiamato dall’art. 43, comma 2, del codice civile secondo il quale “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” . 
Inoltre, sempre ai fini IMU, è stato espressamente ribadito che, in presenza di due immobili nel medesimo territorio comunale, in ogni caso solo ad uno di essi potrà essere applicata l’aliquota agevolata e le detrazioni per l’abitazione principale. 
La ratio della norma è di evitare che i coniugi, separando la loro residenza anagrafica in due diversi immobili, potessero usufruire per entrambi delle agevolazioni “prima casa” nell’ambito dello stesso comune, prassi di fatto molto frequente negli anni passati ai fini ICI.

La Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha precisato che, anche in presenza di due unità immobiliari accatastate separatamente in catasto ma di fatto utilizzate come un’unica abitazione (ad esempio perché contigue), non è possibile usufruire per entrambe dell’agevolazione prima casa a meno che non si provveda al loro accatastamento unitario.
La medesima Circolare ha chiarito, altresì, che nel caso in cui due coniugi stabiliscano la loro residenza e dimora abituale in due immobili ubicati in due diversi comuni sarà possibile usufruire per entrambi delle agevolazioni prima casa qualora non si tratta di una mera operazione “elusiva” ma, al contrario, sia motivata da un’effettiva e reale necessità (ad esempio trasferimenti per motivi di lavoro).

sabato 24 maggio 2014

giovedì 15 maggio 2014

IMU / TASI / TARI = IUC = Imposta Unica Comunale


IUC = IMPOSTA UNICA COMUNALE

La Iuc comprende :
  • Tasi sui servizi indivisibili comunali, che riguardano la manutenzione di illuminazione pubblica, parchi e strade; 
  • Tari, che sarebbe la nuova tassa sui rifiuti che sostituisce la vecchia Tares; 
  • Imu, le cui regole di pagamento ricalcheranno quelle dello scorso anno e da cui saranno ancora una volta esenti le prime case, a differenza invece della Tasi, che dovrà essere pagata anche dalle abitazioni principali.


Si paga su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli .

E' dovuta solo dal proprietario o da chi vanta un diritto reale di godimento.

La base imponibile si determina partendo dalla rendita catastale dell’immobile o, per le aree fabbricabili, dal valore di mercato.

IMU


Non è più dovuta su prime case e relative pertinenze (box e cantine) 

Va versata solo su abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9), 
immobili diversi (ad esempio seconde case), capannoni ed immobili ad uso industriale.


Aliquote Imu 2014 definite dallo STATO 
non sono variate rispetto a quelle dello scorso anno: 

  • 10,6 per mille per le seconde case e simili, 
  • 5,8 per mille sulle abitazioni di lusso 
  • 8,5 per mille sugli immobili affittati con contratto di locazione a canone concordato.

TASI = Tassa servizi indivisibili  (chiarimenti)

È la nuova imposta sui servizi indivisibili che si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree fabbricabili. 
Sono soggetti passivi possessori e detentori (anche inquilini) degli immobili. 
Questi ultimi, in misura compresa tra il 10% e il 30%, secondo quanto decide il Comune.

Tasi 2014 aliquote definite dallo STATO:
con possibilità da parte dei COMUNI di un incremento dello 0,8 per mille per poter finanziare le detrazioni portandole ad un massimo del 3,3 per mille sulle prime case e dell’11,4 per mille sugli altri immobili, cioè sia su seconde e terze case e abitazioni di lusso, sia su immobili commerciali.

Le detrazioni a TORINO = (01 qui)

scadenza pagamento Tasi 2014 prima e seconda casa:
  • 16 giugno 
  • 16 dicembre
per i Comuni che riusciranno ad approvare i bilanci entro maggio, ed inviare al Ministero dell'Economia e Finanza le delibere delle aliquote e delle detrazioni entro il 23 maggio 2014.

Per gli altri Comuni, il pagamento della Tasi 2014 prima e seconda casa andrà effettuato in un’unica rata, quella del 16 dicembre.


SIMULATORI ON-LINE  (01 qui) -

DELIBERE ON LINE  (01 qui) - (02qui)

TORINO cosa fà ?   (01 qui) - (02 qui) -

CODICI F24 : (TASI) - (TARI)

VIDEO GUIDA (sole24) "COME PAGO LA TASI ?"


sabato 3 maggio 2014

TASI / TARI / IUC / IMU 2014 (sole24ore)/(ecotorino)


Dopo l'abolizione IMU prima casa e relative pertinenze e l'inclusione della IMU sulle altre abitazioni nella IUC, l'imposta che si compone di IMU + TASI.

Il Governo ha lasciato ai Comuni flessibilità decisionale sulle aliquote (maggiorazione applicabile fino allo 0,08%), le detrazioni (abolite a livello nazionale)

Fonte:  
II Sole 24 Ore  pag:  14
Allarme dei caf per l'acconto Tasi: ci sono solo 10 giorni a disposizione.

Non bastano.

Dal 1° al 16 giugno dovranno consultare tutte le delibere comunali, impostare i software, calcolare il tributo e quindi consegnare i modelli di pagamento ai contribuenti.

La prima rata per le abitazioni principali e le seconde case andrà pagata entro il 16 giugno.

Per i calcoli si terrà conto di quanto indicato nelle delibere comunali.

Nel caso in cui i Comuni non pubblicheranno le delibere entro il 31 maggio per l'abitazione principale si pagherà in un'unica rata entro il 16 dicembre sulla base di quanto le Amministrazioni locali decideranno entro il 31 luglio.

Per gli immobili diversi dalle abitazioni principali entro il 16 giugno andrà versato un acconto applicando l'aliquota dell'1 per mille.

L'acconto non è dovuto se l'aliquota Imu è al 10,6 per mille.

Ricordiamo
:
  • TARI, imposta rifiuti (spazzatura), prende il posto della vecchia Tares   Le utenze domestiche pagano in base ai metri quadrati e al nucleo familiare. Le altre utenze pagano in funzione dei metri quadrati e degli indici medi di produttività dei rifiuti (CODICI F24 2014) TARI_INFO
  • IMU, imposta sugli immobili
  • TASI, la nuova imposta sui servizi (CODICI F24 2014)
  • IUC (Imposta Unica Comunale) = IMU + TASI

Vediamo le scadenze stabilite A TORINO ( fonte ecotorino ) :

TARI utenze domestiche (famiglie, cittadini)
40% rispetto alla Tares 2013


  • 1° rata: 31 maggio 2014
  • 2° rata: 30 giugno 2014

  • 3° rata: 10 dicembre 2014

Sono previste agevolazioni per redditi bassi (valore ISEE), così come era per Tarsu e Tares.

TARI utenze non domestiche (commercio)
  • 50% del 2013 (esercizi commerciali come ristoranti, pizzerie, ambulanti settore alimentari, ecc.)
  • 70% del 2013 (tutti gli altri)

Le prime tre rate, o acconto, si possono versare in questo modo
  • 1° rata: 15 maggio 2014
  • 2° rata: 30 giugno 2014
  • 3° rata: 31 luglio 2014

Le altre due rate, o saldo, invece
  • 4° rata: 15 ottobre 2014
  • 5° rata: 15 novembre 2014

IMU e TASI :

Le altre tasse, invece, hanno una scadenza fissa che è stata decisa dal Governo, ossia:
  • 1° rata, o acconto: 16 giugno 2014
  • 2° rata, o saldo: 16 dicembre 2014

domenica 5 gennaio 2014

MINI IMU 2013 (Volantino)


il volantino

Con F24 compilare la sezione Imu e altri tributi locali.

Nello spazio Codice ente/codice Comune 

  • inserire codice catastale del Comune nel quale si trova l'immobile.

Il codice tributo da indicare :

  • per le prime abitazioni è 3912, 
  • per i terreni agricoli codice 3914. 

Indicare che si tratta di un saldo per l’anno 2013.






Se si utilizza il bollettino postale è necessario fare attenzione di utilizzare i modelli con il numero di conto corrente 1008857615.

DETTAGLI ED APPROFONDIMENTI (qui)

DUBBI PRATICI (qui)


IN CONCOMITANZA ALLA MINI-IMU SCADE LA MAGGIORAZIONE TARES (servizi indivisibili) DA MOLTI COMUNI INVIATA CON SCADENZA 31/12/2013 MA ENTRO IL 24/01/2014 PAGABILE SENZA SANZIONI



giovedì 5 dicembre 2013

imu ora di saldo "sui terreni" che si fà ?

come è noto con il decreto legge 133 in G.U. sono state poste le regole per il "saldo IMU" secondo le quali :

sono tenuti al pagamento dell'IMU oltre alle seconde case 

ANCHE TERRENI E FABBRICATI RURALI 
(a condizione che non siano posseduti o condotti da imprenditori agricoli o agricoltori).

Ma purtroppo sorgono al momento questioni interpretative :

PRENDI VISIONE (qui)