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Con il nuovo D.L. viene mandata in pensione la precedente lista che li classificava nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (qui).
I soggetti obbligati al versamento dell’IMU per l’anno 2014 sulla base di detto decreto devono effettuarlo in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.
Nella pagina internet dell'Istat :
in corrispondenza del menu a destra,bisogna cliccare su "Elenco comuni italiani".
A questo punto è possibile aprire un file in xls, in cui sono riportati nella colonna "L" l'elenco dei comuni, e nella colonna "P" l'altitudine del centro del Comune.
I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ubicati a un’altitudine compresa tra i 281 e i 600 m. s.l.m. posseduti da CD e IAP o concessi a loro in affitto, sono esenti da Imu (art. 2 co.6, DM 28.11.2014).
Il decreto interministeriale suddivide i Comuni in tre fasce,
in base all’altitudine:
- quelli con altitudine fino a 281 metri posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014;
- quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri posseduti dai (privati) dovranno conguagliare l’intera imposta a dicembre 2014, in occasione del versamento del saldo (dato che in acconto a giugno erano ritenuti esenti). Ovviamente non verranno applicate sanzioni per l’omesso versamento dell’acconto il 16 giungo 2014;
- i terreni agricoli ubicati nei Comuni aventi altitudine minima di 601 metri (restano classificati Montani ).
In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:
- i terreni agricoli ubicati nei Comuni aventi altitudine minima di 601 metri;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni aventi un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri .
Il DM 28.11.2014 (all’ art.2 co. 3) specifica che l’esenzione si estende ai casi di terreni concessi in affitto o in comodato a CD e IAP iscritti alla previdenza agricola.
I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ubicati a un’altitudine compresa tra i 281 e i 600 m. s.l.m. posseduti da CD e IAP o concessi a loro in affitto, sono esenti da Imu (art. 2 co.6, DM 28.11.2014).
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