martedì 2 dicembre 2014

IMU ESENZIONE TERRENI MONTANI " approvato il decreto di VARIAZIONE sull'esenzione "

Sul sito del Dipartimento delle Finanze è stato pubblicato ieri il testo del decreto interministeriale 28 novembre 2014, che ha variato i termini per l’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni dei Comuni montani, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014.


Ufficializzato in GAZZETTA UFFICIALE

Con il nuovo D.L. viene mandata in pensione la precedente lista che li classificava nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (qui).


I soggetti obbligati al versamento dell’IMU per l’anno 2014 sulla base di detto decreto devono effettuarlo in un’unica rata entro il 16 dicembre 2014.

Nella pagina internet dell'Istat :


in corrispondenza del menu a destra,bisogna cliccare su "Elenco comuni italiani". 
A questo punto è possibile aprire un file in xls, in cui sono riportati nella colonna "L" l'elenco dei comuni, e nella colonna "P" l'altitudine del centro del Comune.


Il decreto interministeriale suddivide i Comuni in tre fasce
in base all’altitudine:


  • quelli con altitudine fino a 281 metri posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014
  • quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri posseduti dai  (privati) dovranno conguagliare l’intera imposta a dicembre 2014, in occasione del versamento del saldo (dato che in acconto a giugno erano ritenuti esenti). Ovviamente non verranno applicate sanzioni per l’omesso versamento dell’acconto il 16 giungo 2014; 
  • terreni agricoli ubicati nei Comuni aventi altitudine minima di 601 metri (restano classificati Montani ).
In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:
  • i terreni agricoli ubicati nei Comuni aventi altitudine minima di 601 metri;
  • i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni aventi un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri .
Il DM 28.11.2014 (all’ art.2 co. 3) specifica che l’esenzione si estende ai casi di terreni concessi in affitto o in comodato a CD e IAP iscritti alla previdenza agricola. 

I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ubicati a un’altitudine compresa tra i 281 e i 600 m. s.l.m. posseduti da CD e IAP o concessi a loro in affitto, sono esenti da Imu (art. 2 co.6, DM 28.11.2014)

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