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mercoledì 18 marzo 2015

mobilità respinta convertibile in ASPI entro 68gg

L’Inps – con il messaggio n. 1644 del 5 marzo 2015 chiarisce come procedere in caso di erronea presentazione di domande di indennità di disoccupazione ASpI, in particolare anche relativamente alla conseguente necessità di trasformazione in indennità di mobilità ordinaria o nei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.

Dal sito dell’istituto è possibile consultare i differenti percorsi per:
  • presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI
  • domanda di indennità di mobilità ordinaria (art 7 della legge n. 223 del 1991)
  • domanda di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia (art. 11 della legge n. 223 del 1991 o della legge n. 451 del 1994).

Per errata presentazione di domanda di indennità di disoccupazione ASpI la si ritiene lo stesso valida se la richiesta di conversione viene inviata entro i termini decadenziali previsti per la presentazione della domanda di mobilità ordinaria.

Nel caso di un trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, in luogo della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o di mobilità, l’esplicita richiesta di conversione è ritenuta utilmente presentata se prodotta entro il termine dei 24 mesi dalla data di licenziamento.

Nell’ipotesi di reiezione delle domande di indennità di mobilità per mancanza dei requisiti, gli stessi operatori indicheranno la possibilità di fruire dell’AspI (in presenza di tutti i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del diritto dell’indennità di disoccupazione ASpI).


giovedì 10 luglio 2014

VIDEO GUIDA "BONUS 80€" IN BUSTA PAGA by infopaghesrl

IL BONUS 80€ (le circ dell'A.d.E.) 

UTILISSIMA VIDEO GUIDA ESPLICATIVA PROPOSTA DA INFOPAGHE.SRL


         








fonte :  INFOPAGHE.SRL

mercoledì 14 maggio 2014

BONUS 80€ L'A.d.E. APPROFONDISCE SULLA DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI REDDITI INTERESSATI


A SEGUITO DELLA CIR.8e L'A.d.E. CHIARISCE ULTERIORMENTE SUL "BONUS DA 80€"
CON LA CIR.9e (qui)


rispondendo ai quesiti sull’ applicazione del credito previsto per l’anno in corso dal d.l. n. 66/2014 a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente.


 Il bonus Irpef di 80 €uro scatta anche per i lavoratori che percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come :
  • cassa integrazione, 
  • indennità di mobilità,
  • e di disoccupazione. 

Le somme percepite come incremento della produttività, tassate al 10%, non concorrono ai fini del bonus.



circ.9e 14/05/2014 (qui)

RIASSUMENDO (01-qui) - (02-qui)


FACCIAMO IL PUNTO :

LEGGI

giovedì 26 settembre 2013

lavoratori in Cig e Mobilità esonerabili dalla comunicazione di svolgimento di attività lavorativa

Con il Mess. 15079 del 25/09/2013 INPS specifica che la comunicazione preventiva obbligatoria effettuata dal datore di lavoro (Unilav) può liberare il dipendente in cassa integrazione/mobilità dall’obbligo di provvedere alla comunicazione prevista per lo svolgimento di attività autonoma o subordinata. Il lavoratore in Cig  che intende svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato, infatti, è tenuto ad effettuare una comunicazione preventiva alla sede provinciale Inps (art. 8, comma 5, L. 160/88); la mancata comunicazione comporta la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale. Allo stesso modo  il lavoratore in mobilità è tenuto a comunicare, entro cinque giorni, l’avvenuta assunzione alla competente sede dell'Inps; l’inosservanza produce la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità e la perdita della relativa indennità (art. 9, comma 1, lett. d), L. n. 223/1991). 

articolo (pdf)

martedì 12 marzo 2013

compatibilità dell’iscrizione nelle liste di mobilità per lavoratori con attività lavorativa a tempo determinato svolta all’estero (ateneoweb)

Lavorare all`estero a part time o tempo determinato non fa perdere la mobilita`.  Con una interessante risposta ad 


il Ministero del Lavoro chiarisce come l`assunzione a tempo parziale o a tempo determinato non sia ostativa al mantenimento dell`iscrizione nelle liste di mobilita` di cui all`art. 8, c. 6 e 8 della L. 223/91, nemmeno nel caso in cui l`assunzione avvenga all`estero in paesi U.E. o extra-comunitari.

mercoledì 30 gennaio 2013

importi 2013 di CIG, mobilità , ASpI , assegno sociale (fonte:lavoroediritti / INPS)

Con circolare n. 14 del 30 gennaio 2013  l’INPS rende noti i nuovi importi massimi riferiti al 2013 dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della  riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21Basso 959,22 903,20
Superiore a 2.075,21Alto 1.152,901.085,57 

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21Basso 1.151,06 1.083,84
Superiore a 2075,21Alto 1.383,48   1.302,68 

Indennità di mobilità

Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21Basso 959,22903,20 
Superiore a 2.075,21Alto 1.152,901.085,57 

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2013, in: euro 627,17 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 590,54.

Indennità di disoccupazione  ASpI e mini-ASpI e mini-ASpI 2012

L’ importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n.41 del 1986, è pari, per il 2013, ad euro 1.152,90.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della legge n.92/2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni in argomento, come già indicato nella circolare n.142 del 18/12/2012, è pari, per il 2013, ad euro 1.180,00.
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012”, da liquidare con riferimento ai periodi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2012, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 20 del 8/2/2012 (euro 931,28 ed euro 1.119,32).

Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali,  da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2012, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 20 dell’ 8/2/2012 (pari ad euro 931,28 ed euro 1.119,32).

Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2013, ad euro 572,68. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tali prestazioni non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.

lunedì 14 gennaio 2013

mobilità ordinaria 2013/16 (INPS)

A decorrere dal 2013 fino al 2016, anno di entrata a regime dei nuovi ammortizzatori sociali, per la mobilità ordinaria è previsto un periodo di applicazione della norma transitoria della norma al fine di arrivare al 2017 all’abrogazione definitiva della mobilità ordinaria così come prevista dagli articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano rispettivamente: la lista di mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.

Per cui per lavoratori licenziati a partire dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria ma beneficeranno in base alla sussistenza di specifici requisiti, esclusivamente dell’indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI, anche se provenienti da una procedura di licenziamento collettivo.

Il regime transitorio, prevede che per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell’indennità secondo la tabella di seguito riportata:





venerdì 11 gennaio 2013

LAVORO OCCASIONALE ANCHE PER I CASSINTEGRATI NEL 2013

Dal 1° gennaio 2013, anche i titolari di prestazioni di integrazione salariale o di misure di sostegno del reddito possono svolgere lavori accessori compensati con voucher. 

Per merito dell’art. 46-bis, legge 7 agosto 2012 n. 134 (legge di conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “misure urgenti per la crescita”) i lavoratori che fruiscono di uno strumento a sostegno del reddito (CIG, mobilità, disoccupazione, ecc.) possono utilizzare voucher,  
seppur limitatamente all’anno 2013

Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, 
nel limite massimo di 3mila euro di corrispettivo per anno solare
da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. 

L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

giovedì 15 marzo 2012

Mobilità unica ASPI dal 2015: sostituirà la mobilità attuale, gli incentivi e la disoccupazione per apprendisti.



ASPI: "L'Assicurazione sociale per l'impiego" sostituirà l'indennità di mobilità.


Il nuovo ammortizzatore sociale dovrebbe partire gradualmente dal 2013 per andare a regime nel 2015.


Stando alle intenzioni del Governo saranno stanziati 3,6 miliardi per la nuova "indennità di mobilità unica" che sostituirà: 1) l'indennità di mobilità attuale, 2) gli incentivi di mobilità 3) e la disoccupazione per apprendisti.


La nuova ASPI - mobilità unica - , anche a detta dei sindacati, sarà più conveniente rispetto all'attuale cassa integrazione.


Da una prima bozza il nuovo indennizzo ed integrazione del reddito, una volta entrato a regime nel 2016,  prevederà un tetto mensile di 1.119 Euro per 12 mesi e  di 18 mesi per chi ha 55 anni .


Il progetto di modifica, che è stato presentato il 13 marzo 2012 alle parti sociali,  è così strutturato:
  • per i lavoratori fino a 39 anni l'introduzione della nuova mobilità  partirà dal 2013 solo per 8 mesi anzichè 12;  
  • per i lavoratori tra i 40 e i 49 anni, la mobilità nel 2013 sarà ridotta a 18 mesi, ma nel 2014 l'ASPI coprirà solo 12 mesi fino al 2016;   
  • per i lavoratori tra i 50 e i 54 anni,  nel 2013 la mobilità sarà ridotta a 30 mesi,  24 nel 2014, 18 nel 2015, mentre nel 2016  l'ASPI coprirà  solo 12 mesi.   
La nuova mobilità globale affiancherà la cassa integrazione guadagni che invece non dovrebbe subire modifiche. 
Dovrebbe diminuire, a quanto sembra,  la cassa integrazione straordinaria, per i casi di in cui l'azienda affronti ristrutturazioni organizzative o crisi aziendali. Inoltre non saranno più possibili richieste di CIGS per chiusura dell'attività.
I requisiti per l'accesso alla nuova mobilità ASPI, dovrebbero essere più flessibili. 
Potranno accedere al sostegno:
  • in maniera piena (1119 euro mensli) coloro che hanno due anni di anzianità lavorativa e 52 settimane nell'ultimo biennio; con riduzione del 15% dopo 6 mesi e di un altro 15% dopo altri sei mesi.
Come detto, il Ministero del Lavoro con la nuova indennità a regime ha intenzione di diminuire la durata della mobilità a fronte di un maggiore indennizzo, che consenta al lavoratore, nel congruo periodo di 12 mesi, di potersi ricollocare in altra azienda pur potendo contare, per un anno, in una integrazione del reddito che gli consenta di vivere questa transizione in modo economoicamente più tranquillo ed in linea con il tenore di vita che seguiva quando era in attivita.

fonte:rivistafiscale--Fonte: Comunicato del Ministro del Lavoro.

venerdì 9 marzo 2012

Computo dell'anzianità aziendale ai fini della concessione di prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità

Per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito di CIGS e di mobilità, l'art. 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale, ha previsto quale requisito soggettivo «un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni» alla data della presentazione della domanda e l'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per l'indennità di mobilità, ha posto quale requisito soggettivo «un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato». Come noto, le recenti disposizioni normative, dettate al fine di contrastare le conseguenze sociali della crisi economica, hanno previsto la possibilità di concedere trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga alla normativa ordinaria, a categorie di lavoratori e di imprese escluse dalle analoghe prestazioni ordinarie.

lunedì 20 febbraio 2012

Lavoro. Sussidio al posto della mobilità Si cercano incentivi per contratti a t.i.

Lavoro. Sussidio al posto della mobilità Si cercano incentivi per contratti a t.i.


RIBADITA LA VOLONTÀ DI 'ANDARE AVANTI' CON O SENZA UN ACCORDO ENTRO FINE MARZO


Un nuovo sussidio di disoccupazione che dovrebbe sostituire tutte le indennità dopo la perdita del posto di lavoro ed essere esteso a tutti i settori. Fornero, all'incontro con le parti sociali, indica che il Governo pensa a una sorta di 'assicurazione' contro la disoccupazione. Riordino della cig articolata su 2 pilastri: tutela del posto e protezione del lavoratore. La riforma degli ammortizzatori sociali non potrà partire prima dell'autunno 2013: “La faremo con i soldi che abbiamo”, ha detto

Il viceministro del Lavoro Michel Martone e il ministro del Lavoro Elsa Fornero
ROMA -
Rendere più conveniente la stabilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto ai contratti a termine, con un sistema di incentivi in tal senso. Questa la proposta del ministro del Lavoro, Elsa Fornero, al tavolo con le parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro, come riferito da alcuni partecipanti. Un sistema di incentivi indirizzato anche verso quei lavoratori che hanno più difficoltà a trovare un'occupazione (ad esempio gli over 50).
La riforma degli ammortizzatori "non potrà partire prima dell'autunno 2013. Oggi dobbiamo gestire la crisi con gli strumenti che abbiamo", ha aggiunto Elsa Fornero.
La contribuzione pensionistica figurativa relativa alla nuova cassa integrazione e al sussidio di disoccupazione dovrà essere legata non alla retribuzione, ma all'indennità, nello spirito del metodo contributivo.
''La nuova architettura degli ammortizzatori sociali potrà entrare in funzione quando avremo una riduzione della disoccupazione e dell'utilizzo della Cassa integrazione''. Lo ha detto la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, replicando all'ipotesi avanzata dal ministro del lavoro Elsa Fornero che ha previsto l'entrata in vigore del nuovo sistema degli ammortizzatori sociali dopo l'autunno del 2013. Per Marcegaglia il nuovo sistema ''dovrebbe essere legato alla riduzione della disoccupazione e all'utilizzo della Cig perché farlo prima rischia di aggravare gli effetti della crisi''.
''Quello delle risorse è un problema essenziale. Se vogliamo costruire un sistema di ammortizzatori sociali universali servono risorse''. È il leader Cgil, Susanna Camusso, a rispondere così al ministro del Lavoro Fornero sulla mancanza di risorse denunciata dal governo.
''Quello che vogliamo capire è che se il Governo vuole una riforma o una controriforma''. È il leader Cisl, Raffaele Bonanni, a rispondere così al ministro del Lavoro Fornero sulla riforma degli ammortizzatori sociali. ''Senza risorse tutto diventa più nebuloso'', aggiunge.

giovedì 9 febbraio 2012

INPS: importi massimi di CIG, mobilità e disoccupazione

Con Circolare n. 20 del 08/02/2012 l’INPS riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2012, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione – al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (€)TettoImporto lordo (€)Importo netto (€)
Inferiore o uguale a 2.014,77
Basso 931,28 876,89
Superiore 2.014,77Alto 1.119,321.053,95 
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Indennità di mobilità

Retribuzione (€)TettoImporto lordo (€)Importo netto (€)
Inferiore o uguale a 2.014,77
Basso 931,28876,89 
Superiore 2.014,77Alto 1.119,321.053,95 

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedenteparagrafo mobilità.Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2012, in: euro 608,90che al netto della riduzione del 5,84 per cento è pari ad euro573,34.

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola.

Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge 41/86, sono pari, per il 2012, ad euro 931,28 e ad euro 1.119,32.Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2011, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n 25 del 4/2/2011 (euro 906,80 ed euro 1.089,89).

Assegno per attività socialmente utili.

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2012, ad euro 556,00 .Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge 41/86.Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tale prestazione non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di cui all ’ articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.