mercoledì 18 marzo 2015

mobilità respinta convertibile in ASPI entro 68gg

L’Inps – con il messaggio n. 1644 del 5 marzo 2015 chiarisce come procedere in caso di erronea presentazione di domande di indennità di disoccupazione ASpI, in particolare anche relativamente alla conseguente necessità di trasformazione in indennità di mobilità ordinaria o nei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.

Dal sito dell’istituto è possibile consultare i differenti percorsi per:
  • presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI
  • domanda di indennità di mobilità ordinaria (art 7 della legge n. 223 del 1991)
  • domanda di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia (art. 11 della legge n. 223 del 1991 o della legge n. 451 del 1994).

Per errata presentazione di domanda di indennità di disoccupazione ASpI la si ritiene lo stesso valida se la richiesta di conversione viene inviata entro i termini decadenziali previsti per la presentazione della domanda di mobilità ordinaria.

Nel caso di un trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, in luogo della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o di mobilità, l’esplicita richiesta di conversione è ritenuta utilmente presentata se prodotta entro il termine dei 24 mesi dalla data di licenziamento.

Nell’ipotesi di reiezione delle domande di indennità di mobilità per mancanza dei requisiti, gli stessi operatori indicheranno la possibilità di fruire dell’AspI (in presenza di tutti i requisiti e le condizioni per il riconoscimento del diritto dell’indennità di disoccupazione ASpI).


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