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lunedì 26 gennaio 2026

Bonus colf e badante da 300 euro al mese , a datori non autosufficienti , per 12 mesi

Il bonus è un contributo economico strutturale, non sperimentale, previsto dal regolamento di Cas.Sa.Colf

Consiste in 300 euro al mese per 12 mesi, riconosciuti ai datori di lavoro domestico che assumono regolarmente una badante o una colf per assistere una persona non autosufficiente.

L’importo complessivo può arrivare a 3.600 euro l’anno e serve a sostenere i costi dell’assistenza continuativa. 

Non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un vero e proprio rimborso economico.

Il bonus non è automatico e non spetta a tutti. 

sabato 4 febbraio 2023

contributi colf / badanti 2023

  Con la circolare INPS 13 del 2 febbraio 2023  INPS comunica  le fasce di retribuzione per il calcolo  dei contributi previdenziali 2023 dovuti per i lavoratori domestici, aggiornati con la percentuale di inflazione calcolata dall'ISTAT   2022  a + 8,1



domenica 19 giugno 2022

bonus 300 euro colf / badanti ospitano familiari ucraini






 

mercoledì 30 giugno 2021

cas.sa colf aiuti ai datori lavoro colf fonte nuovacollaborazione

 Dal primo luglio 2021 CAS.SA.COLF – rimborserà ai datori di lavoro domestico non autosufficienti una quota parte delle spese necessarie per una badante.

Si tratta di 300 euro al mese, erogabili al massimo per un anno, che potranno venire utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali e/o della retribuzione. 

Lo stabilisce il regolamento della CAS.SA.COLF approvato la scorsa settimana (QUI).

Il regolamento prescrive alcuni requisiti per ottenere l’erogazione. Tra questi – in particolare – il fatto che «al momento della iscrizione alla cassa, il richiedente non fosse già in uno stato di permanente non autosufficienza pregressa». 

La ratio dell’iniziativa, infatti, è intervenire laddove la non autosufficienza sia una condizione nuova che destabilizza la gestione familiare. CAS.SA.COLF, infatti, «incaricherà un medico con specifica esperienza, che analizzerà le richieste pervenute, e si pronuncerà sulla base della documentazione prodotta in merito allo stato di non autosufficienza permanente del richiedente».

La sostituzione della lavoratrice in caso di maternità

Lo stesso regolamento, poi, introduce, oltre a quelle già esistenti (rivalsa INAIL e responsabilità civile verso terzi), un’altra prestazione con decorrenza primo luglio 2021 a sostegno dei datori di lavoro. 

Si tratta di un rimborso spese per il costo di una assistente familiare (colf, badante o babysitter) necessario per la sostituzione di una lavoratrice in caso di maternità (per un massimale di 300 euro all’anno).


fonte nuovacollaborazione , cassacolf

MAV COLF / BADANTI 1 TRIM 2021 , VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE (F2) , CCNL 2021

A seguito del rinnovo del CCNL dello 08/09/2020,

a partire dal 1° trimestre 2021 (entro il 10 aprile 2021)

il contributo passerà a 0,06 € per ogni ora lavorata nel trimestre

  • 0,04 a carico del datore di lavoro 
  • e 0,02 a carico del dipendente.

I bollettini MAV forniti dall'INPS, NON COMPRENDONO

il contributo assistenziale CASSACOLF c.org. F2,

pertanto al fine di adempiere a tutti gli istituti del CCNL

e per usufruire delle prestazioni erogate da CAS.SA.COLF,

vanno modificati telematicamente i MAV

inserendo la moltiplicazione di € 0.06 

per ogni ora lavorata direttamente dal portale www.inps.it.


fonte:cassacolf

lunedì 2 marzo 2015

fondo sanitario integrativo per colf e badanti (01/03/2015) tante news

Partito ieri 01/03/2015 il fondo sanitario per colf e badanti di 


La CAS.SA.COLF provvede a corrispondere ai dipendenti iscritti ai sensi del precedente art. 3, di:
- Indennità Giornaliera in caso di Ricovero con intervento chirurgico;
- Indennità Giornaliera in caso di Ricovero senza intervento chirurgico;
- Indennità Giornaliera in caso di Ricovero per parto;
- Indennità Giornaliera in caso di Convalescenza.

Il tutto come qui di seguito specificato:
a) In caso di ricovero con pernottamento, dovuto a malattia, infortunio o parto, in istituti di cura pubblici o privati, il dipendente iscritto ai sensi del precedente Art. 4 ha diritto alla corresponsione di un'indennità di € 30,00 per ciascun giorno di ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni per persona e per anno civile. Tale indennità è corrisposta anche in caso di ricovero in forma di day-hospital. 


b) In caso di ricovero con pernottamento, dovuto a malattia od infortunio o parto con intervento chirurgico, in istituti di cura pubblici o privati nonché in day-hospital, il dipendente ha diritto ad una indennità di € 30,00 per ogni giorno di convalescenza certificata dal medico, dopo la dimissione dall'istituto di cura o previsto nella degenza in day-hospital, qualora non sia stato in grado di svolgere la propria attività lavorativa ed indipendentemente da tale limitazione qualora si tratti di convalescenza conseguente a parto con intervento chirurgico.
Tale indennità viene corrisposta per il numero di giorni pari a quelli certificati dal medico con un massimo di 15 giorni per persona e per anno civile.


Con il Regolamento viene innalzato a 1000 euro, dai 400 inizialmente previsti, il rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle lavoratrici in stato di gravidanza.

Nel primo anno di vita del neonato inoltre la CAS.SA.COLF rimborserà fino a un tetto di 5.000 euro le spese sostenute per visite, accertamenti e ricoveri del bambino, compresi i costi sostenuti per vitto e alloggio della persona accompagnatrice. 

CAS.SA.COLF rimborserà anche i costi sostenuti per le protesi ortopediche e i trattamenti fisioterapici e saranno indennizzati i grandi interventi in strutture pubbliche. 

Il piano sanitario, durante l’operatività del contratto di lavoro, prevede anche il pagamento di una serie di prestazioni in convenzione con Unisalute.

CAS.SA.COLF rimborserà al datore di lavoro fino a 25.000 euro per ciascun sinistro e fino a 25.000 euro per anno civile, oltre a riconoscere ulteriori 25.000 euro per la responsabilità civile verso terzi, cioè nei casi di danni involontariamente causati dai lavoratori a terze persone.

lunedì 14 maggio 2012

IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA CASSACOLF IN VIGORE DAL 4 MAGGIO 2012 (gruppo Antonacci)

Dal 3 maggio 2012 la Cassacolf ha approvato delle modifiche al vecchio  Regolamento in essere che entreranno in vigore, dal 4 maggio 2012.
E' stato modificato il sito per facilitare la comprensione dei servizi offerti dalla Cassa agli iscritti.

Sono stati introdotte poi delle modifiche significative:
- all’articolo 5 ovvero quella di poter aumentare facoltativamente il versamento dei contributi della Cassa fino al raggiungimento della soglia minima annuale di  € 25,00 prevista dal CCNL al fine di godere dei servizi offerti dalla cassa. 

- all'articolo 6 dove si  prevede la possibilità di recuperare al massimo 2 trimestri arretrati non precedentemente versati purchè, nello stesso anno sia stato versato almeno un trimestre. Il versamento degli arretrati dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione se successiva al versamento.

- all'articolo 7 si specifica che la diaria giornaliera per il ricovero ospedaliero inizia a partire dal 3° giorno comprendendo il giorno di ricovero e di dimissioni.
Si potranno richiedere anche i rimborsi delle spese per i  ricoveri sostenute fuori dallo stato italiano la cui procedura viene indicata proprio nel nuovo regolamento.
La richiesta delle prestazioni per i datori di lavoro dovranno essere inviate direttamente alla Cassacolf.

Infine è stata variata la procedura di rimborso che sarà sostituita con l'inoltro all'assicurato di un codice univoco con valore economico da presentare alle banche convenzionate (Monte Paschi di Siena) al fine di riscuotere il suo controvalore monetario.Mentre è stata confermata la possibilità di ricevere bonifici bancari o postali.