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venerdì 20 ottobre 2017

Pensioni "DIRITTI INESPRESSI" , QUANTIFICANDO

Con “diritti inespressi” ci si riferisce, al riconoscimento dell’integrazione al trattamento minimo sulla pensione:
  • ANF;
  • Assegni familiari;
  • Integrazioni al trattamento minimo;
  • maggiorazioni sociali;
  • Maggiorazione per ex combattenti;
  • 14esima mensilità
  • prestazioni a favore degli invalidi civili
  • assegno di vedovanza

Prestazioni erogabili ( con limiti anagrafici e reddituali ) definiti da



INTEGRAZIONE AL MINIMO

ne hanno diritto le pensioni da lavoro inferiori ai 501,89 euro in presenza di determinate condizioni di reddito.

sabato 14 maggio 2016

SUCCESSIONI + FISCO + REVERSIBILITA' , EREDITA' , con il ddl Cirinna su unioni civili e convivenze di fatto , cosa c'è di nuovo ?

Il ddl Cirinnà, 
"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze 
si occupa di unioni civili e convivenze di fatto , distingue tra :
  • unioni civili tra persone dello stesso sesso 
  • e conviventi di fatto omosessuali ed etero sessuali

Differenza di definizione , unioni civili e convivenze di fatto , cosa si intende:
  • per unioni civili si intendono specifiche formazioni sociali costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso;
  • con il termine convivenze di fatto, invece, si fa riferimento a tutte le coppie formate da due persone maggiorenni (sia etero che omosessuali) non legate da vincoli giuridici ma da un legame affettivo e che possono regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso un "contratto di convivenza".
Per le unioni civili il partner superstite ha diritto alla cd. Legittima, al pari di una coppia civilmente sposata. In particolare l'eredità è divisa nel seguente modo:

  • 50% al partner superstite
  • 50% ad eventuali figli
Ecco i punti principali:
  • l'unione si costituisce tra persone dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, e va registrata nell'archivio dello stato civile;
  • i partner acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri: hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità;
  • entrambi concordano l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune, esattamente come avviene per le coppie sposate;
  • in assenza di indicazioni diverse, si applica la comunione dei beni;
  • se l'unione dovesse cessare, le parti hanno diritto all'eredità, alla pensione di reversibilità e al mantenimento;
  • la separazione avviene davanti all'ufficiale di stato civile, quando le parti ne manifestano la volontà (anche disgiunta).

Per i conviventi di fatto 
 (sia etero che omosessualinon sono previsti particolari diritti.

  • i conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei doveri riconosciuti alle coppie sposate: l'assistenza ospedaliera, penitenziaria e gli alimenti a fine convivenza (nel caso in cui uno dei due non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento);
  • se il proprietario della casa di comune residenza dovesse morire, il convivente avrebbe diritto a continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni;
  • Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni;
  • il diritto di abitare nella casa del convivente superstite cessa nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto;
  • se l'intestatario del contratto di affitto della casa di comune residenza dovesse morire o dovesse recedere, il convivente di fatto può subentrare nel contratto;
  • i conviventi possono scegliere di gestire i propri rapporti patrimoniali con un "contratto di convivenza" e quindi indicare la residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, la comunione dei beni (voce che può comunque essere modificata in qualunque momento);
  • oltre che in caso di morte o di matrimonio, la convivenza si risolve per accordo delle parti o per volontà unilaterale.




fonti: fiscoetasse , web



venerdì 15 giugno 2012

NUOVI CRITERI PER LA PENSIONE DI REVERSIBILITA' (la previdenza)

I nuovi criteri per la concessione della pensione di reversibilità: pubblicata la circolare Inps
(Inps, Circolare 14.6.2012 n. 84) 

Con messaggio n. 16032 del 05/08/2011 è stata fornita una prima informativa relativamente alle disposizioni in materia pensionistica contenute nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 18, comma 5,  del decreto legge n.98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 (v. allegato n. 1).
Il comma 5 del menzionato articolo 18 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la riduzione sulle pensioni ai superstiti dell’aliquota percentuale della pensione indiretta e/o di reversibilità a favore del coniuge superstite dell’assicurato o pensionato deceduto iscritto nell’ambito del regime generale dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.

Detta riduzione è del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero 10. In caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata (v. allegato 3).

La norma prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995.

Per quanto concerne le  pensioni da liquidare in regime di totalizzazione e in regime di cumulodi periodi assicurativi,  allo stato attuale, dovranno essere liquidate in via provvisoria. Al riguardo si  fa riserva di comunicazioni.

Documenti:

Circolare n. 84 del 14-06-2012

Oggetto: Pensione ai superstiti. Art. 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 98 convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 167).
Tipo: Pagina Web - Dimensione: 39,97 KB
Categoria: Circolari
Documenti allegati:
allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3

giovedì 24 novembre 2011

In base a quali criteri va divisa la pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite?

In base a quali criteri va divisa la pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite?:
Nel caso sotto riportato la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla ripartizione dell’assegno di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite, stabilendo che il criterio della durata temporale dei matrimoni non è l’unico