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domenica 13 marzo 2022
giovedì 11 maggio 2017
Assegno Nucleo Familiare (UNIONI CIVILI) - Assegno per congedo matrimoniale (UNIONI CIVILI)
sabato 29 aprile 2017
ISEE ( aggiorna la modulistica 04/2017 )
Con Mess n.ro 1764 del 27-04-2017 INPS aggiorna la modulistica ISEE
Le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni ISEE:
Le principali modifiche ed integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni ISEE:
- sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2015;
- è stato precisato nelle istruzioni il significato dell’espressione “attività di lavoro o di impresa” ai fini dell’applicazione della maggiorazione della scala di equivalenza di cui al Quadro A e di cui al Quadro FC9 sez. II;
- è stato inserito nelle istruzioni parte 2 il paragrafo 1.1.4 che rinvia alla disciplina da applicare alle unioni civili;
- sono stati aggiornati nelle istruzioni i paragrafi 6.1 (parte 2) e 1.2.3 (parte 4) con il nuovo regime forfetario previsto per le imprese individuali e i lavoratori autonomi;
- nella parte 5 delle istruzioni relativamente all’ISEE corrente, è stata chiarita la modalità di computo del periodo entro cui deve essere intervenuta la variazione della situazione lavorativa ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DPCM n. 159/2013. In particolare, deve essere preso a riferimento come termine iniziale il 1° giorno del mese di gennaio dell’anno di presentazione della DSU ordinaria e, a partire da quest’ultimo giorno, procedendo a ritroso, devono essere considerati i 18 mesi precedenti.
giovedì 4 agosto 2016
Detrazione Ristrutturazioni + Unione Civile = Detrazione spetta al convivente anche se non proprietario
Dopo il Ddl Cirinna , sulle unioni civili , l’A.d.E. rivede la disciplina sulla detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia, cosi' il beneficio spettante a :
che dà pari valore al vincolo giuridico derivante dal matrimonio e a quello prodotto dalle unioni civili (fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate e quelle sull’adozione) pur non avendo previsto un’analoga equiparazione fra unioni civili e convivenze di fatto, ha esteso, tuttavia, ai conviventi, alcuni diritti spettanti ai coniugi (diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni sanitarie), riconoscendo così un valore alle coppie di fatto e al legame che si crea tra ciascun convivente e l’immobile abitato.
Ed è proprio la disponibilità dell’immobile, insita nella coabitazione, a rendere superflua l’esistenza di un contratto di comodato, necessario, invece, in base ai chiarimenti della precedente prassi.
- proprietario o al nudo proprietario dell’immobile,
- al titolare di un diritto reale sullo stesso,
- oltre all’inquilino e al comodatario in quanto detentori dell’immobile (articolo 16-bis del Tuir e circolare 57/1998).
- dopo la circolare (n. 121/1997),anche al familiare convivente, mentre, il convivente che non è un familiare del titolare dell’immobile, può fruire del beneficio solo sulla base di un contratto di comodato.In conclusione, se il convivente non è un familiare del titolare dell’immobile (coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado) può accedere all’agevolazione fiscale solo in presenza di un comodato d’uso.
che dà pari valore al vincolo giuridico derivante dal matrimonio e a quello prodotto dalle unioni civili (fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate e quelle sull’adozione) pur non avendo previsto un’analoga equiparazione fra unioni civili e convivenze di fatto, ha esteso, tuttavia, ai conviventi, alcuni diritti spettanti ai coniugi (diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni sanitarie), riconoscendo così un valore alle coppie di fatto e al legame che si crea tra ciascun convivente e l’immobile abitato.
Ed è proprio la disponibilità dell’immobile, insita nella coabitazione, a rendere superflua l’esistenza di un contratto di comodato, necessario, invece, in base ai chiarimenti della precedente prassi.
In base a ciò ris. n. 64/E del 28/07/2016 chiarisce che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, ma non è proprietario dell’immobile può comunque fruire della detrazione Irpef. In base alle nuove regole introdotte dalla legge sulle unioni civili (legge 76/2016) infatti, la disponibilità dell’immobile è insita nella stessa convivenza e non deve trovare titolo in un contratto di comodato.
sabato 14 maggio 2016
SUCCESSIONI + FISCO + REVERSIBILITA' , EREDITA' , con il ddl Cirinna su unioni civili e convivenze di fatto , cosa c'è di nuovo ?
Il ddl Cirinnà,
"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze "
si occupa di unioni civili e convivenze di fatto , distingue tra :
Per i conviventi di fatto (sia etero che omosessuali) non sono previsti particolari diritti.
- unioni civili tra persone dello stesso sesso
- e conviventi di fatto omosessuali ed etero sessuali
Differenza di definizione , unioni civili e convivenze di fatto , cosa si intende:
- per unioni civili si intendono specifiche formazioni sociali costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso;
- con il termine convivenze di fatto, invece, si fa riferimento a tutte le coppie formate da due persone maggiorenni (sia etero che omosessuali) non legate da vincoli giuridici ma da un legame affettivo e che possono regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso un "contratto di convivenza".
- 50% al partner superstite
- 50% ad eventuali figli
- l'unione si costituisce tra persone dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, e va registrata nell'archivio dello stato civile;
- i partner acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri: hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità;
- entrambi concordano l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune, esattamente come avviene per le coppie sposate;
- in assenza di indicazioni diverse, si applica la comunione dei beni;
- se l'unione dovesse cessare, le parti hanno diritto all'eredità, alla pensione di reversibilità e al mantenimento;
- la separazione avviene davanti all'ufficiale di stato civile, quando le parti ne manifestano la volontà (anche disgiunta).
Per i conviventi di fatto (sia etero che omosessuali) non sono previsti particolari diritti.
- i conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei doveri riconosciuti alle coppie sposate: l'assistenza ospedaliera, penitenziaria e gli alimenti a fine convivenza (nel caso in cui uno dei due non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento);
- se il proprietario della casa di comune residenza dovesse morire, il convivente avrebbe diritto a continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni;
- Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni;
- il diritto di abitare nella casa del convivente superstite cessa nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto;
- se l'intestatario del contratto di affitto della casa di comune residenza dovesse morire o dovesse recedere, il convivente di fatto può subentrare nel contratto;
- i conviventi possono scegliere di gestire i propri rapporti patrimoniali con un "contratto di convivenza" e quindi indicare la residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, la comunione dei beni (voce che può comunque essere modificata in qualunque momento);
- oltre che in caso di morte o di matrimonio, la convivenza si risolve per accordo delle parti o per volontà unilaterale.
fonti: fiscoetasse , web
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