- proprietario o al nudo proprietario dell’immobile,
- al titolare di un diritto reale sullo stesso,
- oltre all’inquilino e al comodatario in quanto detentori dell’immobile (articolo 16-bis del Tuir e circolare 57/1998).
- dopo la circolare (n. 121/1997),anche al familiare convivente, mentre, il convivente che non è un familiare del titolare dell’immobile, può fruire del beneficio solo sulla base di un contratto di comodato.In conclusione, se il convivente non è un familiare del titolare dell’immobile (coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado) può accedere all’agevolazione fiscale solo in presenza di un comodato d’uso.
che dà pari valore al vincolo giuridico derivante dal matrimonio e a quello prodotto dalle unioni civili (fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate e quelle sull’adozione) pur non avendo previsto un’analoga equiparazione fra unioni civili e convivenze di fatto, ha esteso, tuttavia, ai conviventi, alcuni diritti spettanti ai coniugi (diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni sanitarie), riconoscendo così un valore alle coppie di fatto e al legame che si crea tra ciascun convivente e l’immobile abitato.
Ed è proprio la disponibilità dell’immobile, insita nella coabitazione, a rendere superflua l’esistenza di un contratto di comodato, necessario, invece, in base ai chiarimenti della precedente prassi.
In base a ciò ris. n. 64/E del 28/07/2016 chiarisce che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, ma non è proprietario dell’immobile può comunque fruire della detrazione Irpef. In base alle nuove regole introdotte dalla legge sulle unioni civili (legge 76/2016) infatti, la disponibilità dell’immobile è insita nella stessa convivenza e non deve trovare titolo in un contratto di comodato.
Nessun commento:
Posta un commento