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mercoledì 21 gennaio 2015
2015 il calendario tasse al momento
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mercoledì 12 febbraio 2014
Rimborsi sprint anche per tasse e imposte di registro
L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento (Provvedimento 07 febbraio 2014, n. 18173/2014) del direttore ha annunciato che la procedura sprint per i rimborsi riguarderà anche le tasse, le imposte di registro e le altre imposte indirette.
Dunque, la procedura che in genere interessa i rimborsi del contributo unificato di iscrizione a ruolo e le somme spettanti al contribuente a seguito di liquidazione delle dichiarazioni annuali sarà estesa, a partire dal 1°luglio 2014, a tutti i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette.
La procedura automatizzata interesserà tutti i rimborsi che risultano dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze di rimborso di tasse, imposte dirette e indirette, il cui pagamento è di competenza dell’Agenzia delle Entrate.
Prevista una disposizione transitoria in base alla quale, fino al 30 giugno 2014, i ‘nuovi’ rimborsi continueranno a essere erogati secondo le modalità vigenti alla data di pubblicazione del provvedimento.
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sabato 4 maggio 2013
Rivalutazione dei terreni per imposte (Irpef, IRES)
Con la circolare n. 12/E del 03/05/2013 l'Agenzia delle Entrate ribadisce il comma 512 con cui si stabilisce, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi(IRPEF ed IRES) e limitatamente ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario.
La rivalutazione è operata, sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario,con l’aliquota del 15 per cento, con l’eccezione dei redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, per i quali la suddetta rivalutazione è operata con l’aliquota del 5 per cento.
Le rivalutazioni del 15 per cento e, ricorrendone le condizioni, del 5 per cento devono essere applicate sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La disposizione da ultimo richiamata stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.
Conseguentemente, i redditi dominicale e agrario rilevanti ai fini delle imposte sui redditi per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, devono essere determinati effettuando in sequenza le due rivalutazioni:
prima operando quella prevista dall’articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996 e poi, sull’importo risultante, operando quella prevista dal comma 512 in esame ossia :
La rivalutazione è operata, sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario,con l’aliquota del 15 per cento, con l’eccezione dei redditi dominicale e agrario rivenienti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, per i quali la suddetta rivalutazione è operata con l’aliquota del 5 per cento.
Le rivalutazioni del 15 per cento e, ricorrendone le condizioni, del 5 per cento devono essere applicate sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La disposizione da ultimo richiamata stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.
Conseguentemente, i redditi dominicale e agrario rilevanti ai fini delle imposte sui redditi per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, devono essere determinati effettuando in sequenza le due rivalutazioni:
prima operando quella prevista dall’articolo 3, comma 50, della legge n. 662 del 1996 e poi, sull’importo risultante, operando quella prevista dal comma 512 in esame ossia :
lunedì 9 gennaio 2012
SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE PER LE ABITAZIONI
Scheda Pratica di Rita Sabelli e Barbara Vallini 1 luglio 2000 0:00 Ultimo aggiornamento: 27/7/2011 di Rita Sabelli La normativa sulle sanzioni amministrative tributarie (d.lgs.471, 472 e 473/1997) e' stata integrata da numerosi successivi decreti legislativi (n.203/98, n.99/2000 e n.32/2001, attuativo delle disposizioni introdotte nel 2000 dallo statuto del contribuente). Merita riassumere, per quanto riguarda le imposte inerenti le abitazioni, l'entita' delle varie sanzioni previste in caso di violazioni ed errori, nonche' delle riduzioni usufruibili tramite il cosiddetto "ravvedimento operoso" . |
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