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martedì 11 febbraio 2025

Prospetto aliquote IMU: invio entro il 28 febbraio

Il MEF in data 10 febbraio ha pubblicato una serie di 

FAQ 

sul Prospetto aliquote IMU che dal 2025 va obbligatoriamente inviato

 tramite l'applicativo del portale federalismo fiscale.

Tra le prime faq viene indicato che 

per il primo anno di adozione del Prospetto, e quindi dal 2025, anche nel caso in cui il comune intenda applicare, nella sostanza, le medesime aliquote vigenti nell’anno precedente dovrà, in ogni caso, predisporre il Prospetto tramite l’apposita applicazione informatica (disponibile a decorrere dal 31 ottobre 2024 nella sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale), procedere ad approvare il Prospetto medesimo con espressa delibera da parte del Consiglio comunale e, successivamente, trasmettere, tramite la medesima applicazione informatica, il solo Prospetto. 

martedì 14 gennaio 2025

Imposta di successione con autoliquidazione dal 2025

 In data 3 ottobre è entrato in vigore il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

Di rilievo le novità introdotte in materia di procedimento di liquidazione dell’imposta sulle successioni con effetti sulle successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025

Il Decreto interviene sull’art. 27 del TUS (D.Lgs. n. 346/1990).

Con una specifica modifica all’art. 27 citato viene introdotto il principio di autoliquidazione dell’imposta.

Infatti, l’imposta non sarà più autoliquidata dall’ufficio, bensì dai soggetti obbligati al pagamento (autoliquidazione). 

Il nuovo comma 2-bis affida agli uffici il controllo dell’autoliquidazione (ai sensi del successivo art. 33 del TUS).

Il versamento dell’imposta di successione (risultante dalla dichiarazione) dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

Il contribuente, può comunque eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20 per cento, entro il medesimo termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali o in un massimo di 12 rate trimestrali (qualora si tratti di importi superiori a 20 mila euro). Non è consentito, tuttavia, rateizzare importi inferiori a 1.000 euro.

Resta fermo il termine di liquidazione e versamento delle imposte ipotecaria e catastale, che deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.

fonte Tribuzi e Bardelli


lunedì 30 dicembre 2024

IMU cambiano le regole dal 01/01/2025

I comuni dal 01/01/2025 dovranno redigere 

un 'apposita tabella delle aliquote 



sul portale "GESTIONE IMU"

rispettando apposite linee guida (QUI)



Verrà inoltre definita una piattaforma unica per il pagamento digitale 


martedì 29 settembre 2020

sanatoria 2020 , codici F24 , contributi forfettari (ulteriori)

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2020, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, sono state stabilite le somme dovute a titolo di contributo forfettario, per ciascun mese o frazione di mese, per i diversi settori di attività, come di seguito indicato

Per procedere alla regolarizzazione dello straniero irregolare, i datori di lavoro dovranno pagare un contributo di
  • 300,00 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • 156,00 euro per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • 156,00 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Tanto premesso, per consentire il pagamento dei contributi forfettari 
 tramite il modello
 sono istituiti i seguenti codici tributo:
  • CFZP” denominato “Contributo forfettario 300 euro - emersione lavoro irregolare - settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse - DM 7 luglio 2020”;
  • CFAS” denominato “Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settori assistenza alla persona - DM 7 luglio 2020”;
  • CFLD” denominato “Contributo forfettario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare - DM 7 luglio 2020”.

sabato 26 gennaio 2019

giovedì 12 ottobre 2017

#IMPOSTA #CANONI #AFFITTI_BREVI #INTERMEDIARI

Gli intermediari ( ed i portali on-line) che 
hanno gestito la stipula di contratti di “locazione breve” 
per immobili ad uso abitativo 
a partire dal 1° giugno 2017 
che nel periodo 12 settembre 2017 – 30 settembre 2017 
hanno curato la riscossione dei medesimi 
devono procedere al versamento delle ritenute entro il prossimo 16 ottobre.
I soggetti interessati, devono effettuare una ritenuta del 21% (aliquota cedolare secca) sull’ammontare complessivo dei canoni/corrispettivi 
ed effettuare il versamento delle ritenute con il modello F24.

I codici tributo da utilizzare nella ris. 88 del 5 luglio 2017.


Nel caso in cui il locatore dovesse aver optato per la cedolare, 
la ritenuta sarà considerata a titolo d’imposta, 
in caso contrario si considererà a titolo d’acconto.

L’intermediario dovrà anche trasmettere e rilasciare la certificazione unica dei redditi assoggettati a ritenuta.
Si ricorda inoltre che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o che interviene nel pagamento dei canoni/corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.


In conformità allo Statuto del contribuente, non saranno sanzionati 
gli intermediari che non hanno applicato la ritenuta sui canoni
incassati dal 1° giugno al 10 settembre.

venerdì 24 febbraio 2017

#VIDEOSORVEGLIANZA #CREDITO_IMPOSTA


Il bonus videosorveglianza 2017 riconosciuto con la Legge n. 208/2015  a chi ha sostenuto spese per 

l’istallazione di allarmi e sistemi videosorveglianza consiste in un credito d’imposta.





La domanda per il bonus di impianti di videosorveglianza va inoltrata tra 

  • il 20 febbraio e il 20 marzo del 2017 

e può essere inviata tramite intermediario, o direttamente dal contribuente.

Il bonus videosorveglianza 2017 per l’istallazione degli impianti, tuttavia, non può essere utilizzato da tutti i contribuenti vi sono delle deroghe a seconda dell’utilizzo dell’immobile

L’Agenzia delle Entrate dovrà definire i parametri e le percentuali come da  provv.33037 del 14-02-17



giovedì 14 luglio 2016

CANONE RAI 2016 NON TUTTI LO PAGANO IN BOLLETTA , VERSAMENTO CON F24

Sulla bolletta della luce di 07/2016 addebito del canone Rai: 
  • le prime sette rate del 2016 verranno addebitate nella fattura della luce del mese di luglio.
dopodiché, per ogni mese di bolletta, verranno aggiunti 10 euro a titolo di imposta sulla televisione. 

Non tutti avranno l'addebito in bolletta i soggetti non interessati dall'addebito a titolo esemplificativo, sono elencati, dall' A.d.E.: 
  • gli abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, come Ustica, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene;
  • i contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto ma senza aver intestata la bolletta elettrica; 
  • il portinaio che risiede nella casa data a disposizione dal condominio come alloggio di servizio, che però risulta titolare dell’utenza elettrica dove detiene un televisore.
Nel caso degli inquilini che non hanno la titolarità dell'utenza elettrica e per cui il proprietario che ha comunicato (con la dichiarazione all’A.d.E da consegnare entro il 16 maggio perché valesse per tutto il 2016) per evitare il rischio di pagare doppio canone, anche se il fatto di non essere residente dovrebbe metterlo al riparo. 

Il pagamento, per tutte queste categorie di contribuenti, dovrà quindi avvenire, entro il 31 ottobre, compilando un modello F24 con codice tributo :
  • TVRI” nel caso del rinnovo dell’abbonamento Tv 
  • TVNA” se è il primo anno di abbonamento. 


Il versamento va fatto in un’unica tranche, pari a 100 euro.

fonte : sole24

sabato 19 marzo 2016

Imposte successione in F24 dal 01/04/2016 fino al 31/12/2016 convive F23

Dal 01/04/2016 il modello F24 apre alle imposte dovute per la dichiarazione di successione. 

Esteso l'utilizzo dell'F24 a tutte le imposte , lo comunica A.d.E. con Provv. 17/03/2016

consulta il provv.

Si potrà utilizzare per il pagamento :
  • dell'imposta sulle successioni, dell'imposta ipotecaria, 
  • dell'imposta catastale, 
  • delle tasse ipotecarie, 
  • dell'imposta di bollo, 
  • dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili 
  • e dei tributi speciali, 
  • nonché dei relativi accessori, 
  • degli interessi 
  • e delle sanzioni. 

Lo stesso modello potrà essere utilizzato per :
  • il versamento di interessi e sanzioni dovuti in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione. 
Infine, per consentire l'adeguamento delle procedure attualmente in uso alle nuove modalità di pagamento, fino al 31 dicembre 2016 può essere utilizzato il modello F23, in alternativa al modello F24.

mercoledì 13 gennaio 2016

Ravvedimento operoso dal 01/01/2016 cambia

Dal 01/01/2016 la legge di Stabilità 2016 cambia le regole di calcolo delle sanzioni :
  • ravvedimento sprint 2016: 0,1% giornaliero se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
  • ravvedimento breve: 1,5% se il pagamento avviene tra il 15′ ed il 30′ giorno;
  • ravvedimento intermedio: 1,67% (1/9 del minimo, pari al 15%) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni.,
  • ridotta al 4,2% (1/7 del minimo) se la regolarizzazione avviene entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione successiva.
  • ravvedimento lunghissimo 5% (1/6 del minimo) se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore. La possibilità di ravvedimento lunghissimo è attivabile solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate dunque non può essere usato per i tributi comunali.
La sanzione non dovrà più essere parametrata sul 30% dell'imposta tardivamente versata come avveniva fino al 31 dicembre 2015, ma sul 15%.

Il tasso d’interesse legale passa dallo 0,5% allo 0,2% dal 1 gennaio 2016.

martedì 14 aprile 2015

venerdì 2 gennaio 2015

F24 ELIDE ( F24 elementi identificativi ) SOSTITUISCE DEFINITIVAMENTE L' F23 PER AFFITTI


CON I MODELLI F23 (mod.69)  NELLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

DAL 01/01/2015 LO SOSTITUISCE COMPLETAMENTE .

Utile ricordare i codici tributo da utilizzare definiti con la Ris.14/E da utilizzare con il modello F24 ELIDE:

  • "1500" - "Locazione e affitto beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione";
  • "1501" - "Locazione e affitto beni immobili - Imposta di registro per annualità successive";
  • "1502" - "Locazione e affitto beni immobili - Imposta di registro per cessioni del contratto";
  • "1503" - "Locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto";
  • "1504" - "Locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto";
  • "1505" - "Locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo";
  • "1506" - "Locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi";
  • "1507" - "Locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione";
  • "1508" - "Locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione";
  • "1509" - "Locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi";
  • "1510" - "Locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi".
Nella sezione "Contribuente" vanno inseriti i dati identificativi della controparte che effettua il versamento e nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" va inserito il codice fiscale della controparte coobbligata con il codice identificativo "63".
Nella sezione "Erario ed altro" vanno inseriti nel campo "elementi identificativii 17 caratteri relativi al codice identificativo del contratto (desumibile dal modello di richiesta di registrazione o nella ricevuta di richiesta).

Imposta di bollo per chi registra contratto di locazione:

L' imposta di bollo è dovuta per chi registra il contratto presso l'Agenzia delle Entrate. 
Tale imposta, deve essere versata mediante contrassegni telematici che hanno sotituito l'ex marca da bollo, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. 
L’importo dei contrassegni da versare con F24 elide, è pari a 16 euro (14,62 euro fino al 25 giugno 2013 - Dl 43/2013, articolo 7-bis) ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.