In data 3 ottobre è entrato in vigore il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
Di rilievo le novità introdotte in materia di procedimento di liquidazione dell’imposta sulle successioni con effetti sulle successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2025.
Il Decreto interviene sull’art. 27 del TUS (D.Lgs. n. 346/1990).
Con una specifica modifica all’art. 27 citato viene introdotto il principio di autoliquidazione dell’imposta.
Infatti, l’imposta non sarà più autoliquidata dall’ufficio, bensì dai soggetti obbligati al pagamento (autoliquidazione).
Il nuovo comma 2-bis affida agli uffici il controllo dell’autoliquidazione (ai sensi del successivo art. 33 del TUS).
Il versamento dell’imposta di successione (risultante dalla dichiarazione) dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
Il contribuente, può comunque eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20 per cento, entro il medesimo termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in 8 rate trimestrali o in un massimo di 12 rate trimestrali (qualora si tratti di importi superiori a 20 mila euro). Non è consentito, tuttavia, rateizzare importi inferiori a 1.000 euro.
Resta fermo il termine di liquidazione e versamento delle imposte ipotecaria e catastale, che deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione.
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circ.2 del 10/01/2025 codici f24 (QUI) |
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