La legge italiana prevede che la donna in stato di gravidanza, anche se irregolare nel territorio italiano, non può essere espulsa fino a sei mesi dopo la nascita del bambino e ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno “per cure mediche” (art. 19 comma 2 lettera d del d.lgs. 286/98 e art. 28 comma 1 lettera c) del D.P.R. 394/99).
La richiesta del permesso di soggiorno deve essere presentata esclusivamente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura della provincia in cui si abita poiché è stata esclusa, in questa ipotesi, la possibilità di richiedere tale permesso inviando il kit postale.
fonte:permessodisoggiorno.org