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giovedì 30 novembre 2017

compatibiltà indennità disoccupazione ed alcune attività di reddito lavorativo

Con la circ.174 del 23/11/2017
Inps fornisce chiarimenti in merito alla compatibilità delle indennità di disoccupazione 

  • NASpI, 
  • ASpI 
  • e mini ASpI 

con determinate tipologie di attività lavorativa e di reddito.


circ. 174 del 23/11/2017

venerdì 27 marzo 2015

ASPI , Mini ASPI , cambiano le regole di cumulo in caso di reimpiego

Con il Mess. 2028 19-03-2015 INPS stabilisce che chi trova un nuovo posto di lavoro non deve più rinunciare all'Aspi , ma bensì si può cumulare con il nuovo reddito di lavoro dipendente se non superano gli 8mila euro. Pertanto oggi tale indennità si conserva anche in caso di rioccupazione con lavoro dipendente, a patto che non si consegua un reddito oltre gli 8mila euro annui (in caso di lavoro autonomo o collaborazione il limite di reddito è di 4.800 euro annui).

Finora, al disoccupato percettore di Aspi o mini-Aspi che si venisse a rioccupare con lavoro dipendente, l'Inps sospendeva d'ufficio l'indennità sulla base della comunicazione fatta dal nuovo datore di lavoro fino a massimo sei mesi (oltre c'era decadenza). 

Con la reintroduzione del requisito reddituale, spiega l'Inps, si potranno verificare le seguenti nuove ipotesi:
  • rioccupazione per un periodo pari o inferiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8 mila euro: scatta la sospensione dell'Aspi secondo la vecchia disciplina (cioè fino sei mesi);
  • rioccupazione per un periodo superiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8mila euro: scatta la decadenza dall'Aspi (per perdita dello stato di disoccupazione);
  • rioccupazione per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi (o anche rioccupazione con contratto a tempo indeterminato) con reddito annuo inferiore a 8 mila euro: l'Aspi non è sospesa né interrotta (il lavoratore, quindi, «cumula» Aspi e nuovo reddito).
Nell'ultimo caso la comunicazione all'Inps del reddito presunto annuo ai fini del cumulo, la deve fare il lavoratore entro un mese dall'inizio del nuovo rapporto . 

In caso di mancata comunicazione :
  • se il nuovo rapporto di lavoro è di durata pari o inferiore a sei mesi scatta la sospensione dell'Aspi; 
  • se il nuovo rapporto di lavoro è di durata superiore a sei mesi o è a tempo indeterminato scatta invece la decadenza.
La trattenuta. Sempre relativamente all'ultimo caso di rioccupazione con cumulo dell'Aspi, l'Inps precisa che applicherà «le riduzioni dell'art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012» (anche se la norma è espressamente ed esclusivamente riferita all'ipotesi di rioccupazione con «lavoro autonomo»). Pertanto l'Inps ridurrà l'Aspi dell'importo pari all'80% del nuovo reddito, con conguaglio d'ufficio in sede di dichiarazione dei redditi.

Le predette indicazioni trovano applicazione anche in relazione alla mini-Aspi, tenendo però conto dei diversi tempi di sospensione (cinque giorni e non sei mesi).


Stesse regole per la Naspi che dal 01/05/2015 prenderà il posto dell'attuale Aspi e Mini-Aspi

sabato 31 gennaio 2015

Massimali CIG , mobilità , ASPI , attività socialmente utili per l’anno 2015

INPS comunica gli importi massimi 
dei trattamenti di integrazione salariale 2015 per :
  • mobilità
  • disoccupazione ASpI e mini-ASpI 
  • e l’importo dell’assegno per attività socialmente utili.

venerdì 31 gennaio 2014

Massimali CIG , mobilità , ASPI , attività socialmente utili per l’anno 2014

Con la Circolare n. 12 del 29 gennaio 2014 (pdf) , l’INPS ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale per :
  • mobilità
  • disoccupazione ASpI e mini-ASpI 
  • e l’importo dell’assegno per attività socialmente utili, 
relativi all’anno 2014.






























mercoledì 30 ottobre 2013

dichiarazione di immediata disponibilità direttamente nella domanda di disoccupazione ASpI e Mini ASpI


ARTICOLO


Al fine di semplificare l’erogazione della indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, il legislatore con la previsione dell’art. 4, comma 38, della legge di riforma del mercato del lavoro ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all’INPS la dichiarazione in oggetto, al momento della presentazione della domanda di indennità nell’ambito dell’ASpI. Con la circ. 154/2013 INPS.

E’ stato, quindi, affidato all’Istituto il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione dei Centri per l’impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le dichiarazioni dei richiedenti l’ASpI o mini-ASpI – documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione nonché dell’attivazione delle politiche attive – attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al comma 35, del predetto art. 4.

Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo l’Istituto ha provveduto ad aggiornare la modulistica per la richiesta delle prestazioni :
pubblicata nell’apposita sezione del sito (www.inps.it) ed allegata alla presente circolare, implementando conseguentemente la procedura di presentazione della domanda telematica da parte dei cittadini, Patronati e contact center integrato.

mercoledì 30 gennaio 2013

importi 2013 di CIG, mobilità , ASpI , assegno sociale (fonte:lavoroediritti / INPS)

Con circolare n. 14 del 30 gennaio 2013  l’INPS rende noti i nuovi importi massimi riferiti al 2013 dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della  riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21Basso 959,22 903,20
Superiore a 2.075,21Alto 1.152,901.085,57 

Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21Basso 1.151,06 1.083,84
Superiore a 2075,21Alto 1.383,48   1.302,68 

Indennità di mobilità

Retribuzione (euro)TettoImporto lordo (euro)Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.075,21Basso 959,22903,20 
Superiore a 2.075,21Alto 1.152,901.085,57 

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2013, in: euro 627,17 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 590,54.

Indennità di disoccupazione  ASpI e mini-ASpI e mini-ASpI 2012

L’ importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n.41 del 1986, è pari, per il 2013, ad euro 1.152,90.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della legge n.92/2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni in argomento, come già indicato nella circolare n.142 del 18/12/2012, è pari, per il 2013, ad euro 1.180,00.
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012”, da liquidare con riferimento ai periodi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2012, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 20 del 8/2/2012 (euro 931,28 ed euro 1.119,32).

Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali,  da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2012, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 20 dell’ 8/2/2012 (pari ad euro 931,28 ed euro 1.119,32).

Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2013, ad euro 572,68. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tali prestazioni non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.

sabato 26 gennaio 2013

Addio alla colf ? Solo se paghi la tassa (tg1) ASPI per la colf la paga il datore

Dal primo gennaio 2013 chi licenzia una badante o una collaboratrice domestica, assunta a tempo indeterminato, dovrà versare un “contributo per licenziamento” che può arrivare fino a 1.450 euro. 

La somma, da versare all’Inps, si aggiunge al Tfr e alla tredicesima e vale anche per i licenziamenti per giusta causa: quelli che possono scattare anche quando la colf non si presenta più al lavoro o ha rubato in casa.

I soldi andranno a finanziare l'Aspi e la mini-Aspi, cioè le due assicurazioni sociali per l'impiego che dal 1 gennaio 2013 hanno sostituito l'indennità di disoccupazione. 

La somma si calcola considerando 483,50 euro per ogni anno di anzianità lavorativa e in ogni caso non si possono conteggiare più di tre anni. 

Il calcolo è lo stesso sia che la colf o tata o badante lavori 24 ore al giorno, sia che lavori un paio d'ore alla settimana.










































domenica 30 dicembre 2012

IN QUALI CASI ANCHE SE CI SI DIMETTE SI PUO' RICHIEDERE LA DISOCCUPAZIONE ? (gazzettadellavoro)

L’Inps ha indicato tutti i casi in cui la dimissione è considerata per giusta causa e quindi dà diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti e il diritto all’Assicurazione sociale per l’impiego dal 2013.
La circolare n. 163 del 2003 dell’Inps ha chiarito che si considerano 
per giusta causa” le dimissioni determinate dai seguenti eventi:
  • dal mancato pagamento della retribuzione;
  • dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • dal cosiddetto mobbing, ossia di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (spesso, tra l’altro, tali comportamenti consistono in molestie sessuali o “demansionamento”, già previsti come giusta causa di dimissioni);
  • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);
  • dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n.5977/1985).

maggiori dettagli : (01)gazzettadellavoro

mercoledì 19 dicembre 2012

Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI delucidazioni INPS (INPS/lavoro e diritti)


Con la circolare n. 142 (pdf) l’INPS rende note ulteriori delucidazioni in merito alle nuove indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI introdotte dalla L. 92/2012 cd Riforma del mercato del Lavoro.
Con decorrenza 1 gennaio 2013, due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione: l’indennità di disoccupazione ASpI e indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
In particolare le due nuove prestazioni andranno a sostituire definitivamente le attuali prestazioni di:
  • disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali;
  • disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti;
  • disoccupazione speciale edile;
  • mobilità.
Restano fuori dalla nuova normativa la disoccupazione agricola e la disoccupazione una tantum per i co.co.pro. per loro sarà una tantum (leggi : (01) - (02) - )
La circolare molto dettagliata è un punto di riferimento importantissimo per comprendere le due nuove prestazioni e le differenze con le precedenti, quindi i nuovi requisiti, i nuovi importi ecc.

LA MINI ASPI 2012 (INPS,DPL Modena)

Dopo la circolare n. 140 del 14 dicembre 2012 (pdf) in cui l’Inps illustra l’ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento della nuova assicurazione A.s.p.i.,

unitamente alle necessarie istruzioni operative.


Poichè con l’arrivo del 2013 entrera in vigore la riforma del lavoro delle pensioni e degli ammortizzatori sociali per cui da tale data, diventerà attiva l’ASPI, assicurazione sociale per l’impiego, mentre la Cigs, la cassa integrazione straordinaria, sarà sostituita dal Fondo di solidarietà, valido solo per le aziende con più di 15 dipendenti.

Con il Messaggio n. 20774 del 17.12.2012 - (pdf)  l'INPS fornisce alcuni chiarimenti in merito all'Indennità di disoccupazione "mini-ASpI 2012".

In considerazione dell'abrogazione dell'art. 7, co. 3, della Legge n. 160/1988, da parte dell'art. 2, co. 69, lettera b), della Legge n. 92/2012, dal 1° gennaio 2013 non sarà più erogabile l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.

Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta norma abrogata, ci sarà l'assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.

Indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione mini-ASpI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1 aprile sono giorni festivi).

Al fine di distinguerla dall’indennità di disoccupazione mini-ASpI a regime, la prestazione viene individuata con la denominazione di “mini-ASpI 2012” che sarà riportata nelle domande telematiche a disposizione del cittadino, degli Enti di patronato e nella piattaforma di Contact Center Multicanale.

Questa prestazione sarà riconosciuta qualora risultino accertate per l’anno 2012 le condizioni richieste per la prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (anzianità assicurativa di 2 anni, almeno 78 giornate di lavoro individuate, come di consueto, con riferimento alla durata contrattuale) e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente.

La prestazione sarà calcolata nella misura prevista per la mini-ASpI (75% della retribuzione di riferimento come regolata dall’articolo 2, comma 6 e comma 7, della legge di riforma) e per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite di quelle disponibili, avendo detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e le settimane non indennizzabili.


fonte:INPS - DPL Modena